Assessore
Maria Luisa Bernardi
Dirigente
Dott.ssa Gemma Mauri
Responsabile
Adelise Mirolli
0566 - 59019
0566 - 59417
e-mail
Mattina da Lunedì a Venerdì dalle 10,00 alle 12,45
Pomeriggio il Martedì e il Giovedì dalle 15,30 alle 17,00
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DOMANDE FREQUENTI
Possono presentare la domanda le mamme che hanno uno dei seguenti requisiti:
La madre richiedente deve essere residente nel territorio dello Stato italiano (ed in particolare nel Comune di Follonica) al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo.
L’assegno può essere richiesto da persone diverse dalla madre ossia:
Per ottenere l’assegno di maternità la legge prevede che il reddito ed il patrimonio del nucleo familiare di appartenenza della madre al momento della domanda non superino il valore dell’Indicatore della Situazione Economica (ISE) vigente alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria).
IL NUCLEO FAMILIARE DA CONSIDERARE AI FINI DELL’ISE È COMPOSTO
Ai fini dell’ISE deve essere dichiarato anche il coniuge non legalmente separato (ossia separato “di fatto”), anche se non iscritto nella stessa scheda anagrafica del richiedente. Il coniuge separato “di fatto” non deve essere dichiarato dal coniuge richiedente solo nelle seguenti situazioni eccezionali:
I redditi ed i patrimoni che devono essere dichiarati sono quelli di tutti coloro che compongono il nucleo familiare al momento in cui si presenta la domanda.
In particolare devono essere dichiarati:
1. Il reddito complessivo indicato nell’ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, ovvero in caso di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione, il reddito imponibile ai fini Irpef risultante dall’ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori (ad esempio CUD). Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non si è potuto ancora produrre la dichiarazione dei redditi per l’anno corrente, né si è potuta acquisire la certificazione sostitutiva, bisognerà dichiarare il reddito indicato nella dichiarazione Irpef presentata o nella certificazione consegnata nell’anno precedente (che si riferiscono quindi al reddito relativo a due anni prima della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica);
2. Il patrimonio (mobiliare ed immobiliare) posseduto al 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della dichiarazione.
Ai fini della dichiarazione ISEE è comunque possibile ricevere opportuna assistenza da parte dei CAF convenzionati con il Comune di Follonica:
| ACLI | Via Buozzi, 31 | 0566 - 23177 |
| CIA | Via Sardegna, 1 | 0566 - 264105 |
| CISL | Via Colombo, 36 | 0566 - 42229 |
| CGIL | V.le Europa, 3 | 0566 - 58429 |
| CONFARTIGIANATO | Via Bicocchi, 104 | 0566 - 42346 |
| UIL | P.zza V. Veneto, 27 | 0566 - 40286 |
DOMANDA PER LA CONCESSIONE DELL’ASSEGNO
La domanda per l’assegno può essere presentata dalle donne che non percepiscono l’indennità di maternità erogata dall’INPS (o da altri enti previdenziali) né alcun trattamento economico (retribuzione) da parte del datore di lavoro per il periodo di maternità.
Tuttavia, le donne che beneficiano di un trattamento economico di maternità di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno possono avanzare richiesta per la quota differenziale.
La domanda deve essere presentata al Comune di Follonica dalla madre, entro il termine perentorio di sei mesi dalla nascita del figlio.
In caso di adozione o affidamento preadottivo il termine di sei mesi decorre dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in adozione o in affidamento. Nell’ipotesi di affidamento preadottivo, qualora il minore non possa essere iscritto nella famiglia anagrafica dell’affidatario a causa di particolari misure di cautela stabilite nei suoi confronti dall’autorità competente, all’ingresso del minore nella famiglia anagrafica è equiparato l’inizio della coabitazione del minore con il soggetto affidatario quale risulta dagli atti relativi alla procedura di affidamento preadottivo.
Nel caso in cui l’assegno venga richiesto da un soggetto diverso dalla madre (padre, coniuge della donna adottiva o affidataria, unico affidatario), la domanda deve essere presentata al Comune di Follonica dal richiedente entro il termine di sei mesi dalla scadenza del termine concesso alla madre cioè entro un anno dalla nascita (o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo ha ricevuto in adozione o in affidamento).
In caso di decesso della madre, la domanda deve essere presentata al Comune di residenza della persona deceduta; in tale caso la domanda può essere presentata anche durante il termine concesso alla madre (cioè durante i sei mesi dalla nascita) quando sia documentato il decesso o risulti il diritto esclusivo del padre.
Nell’ipotesi di adottante non coniugato la domanda va presentata entro il termine di sei mesi dall’ingresso in famiglia del minore.
Alla domanda occorre allegare:
Una autocertificazione nella quale il richiedente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità:
Si precisa che l’autocertificazione non è sufficiente per quei requisiti che devono essere comprovati sulla base di specifica documentazione (ad es. il possesso della carta di soggiorno).
E’ sempre bene, quindi, recarsi presso gli uffici del Comune di Follonica per la compilazione di apposito modulo da compilare per l’assegno di maternità.
CONCESSIONE E MISURA DELL’ASSEGNO
L’assegno viene concesso con provvedimento del Comune di Follonica ed è pagato dall’INPS, in un’unica soluzione, entro 45 giorni dalla data di ricevimento dei dati trasmessi dal Comune.
Qualora prima del provvedimento di concessione dell’assegno il richiedente muti la residenza, gli atti relativi al procedimento di concessione dell’assegno vengono trasmessi al comune di nuova residenza.
Il comune che concede l’assegno rimane competente per i controlli o per i provvedimenti di revoca anche se il richiedente ha mutato residenza successivamente alla concessione dell’assegno.
L’importo dell’assegno (rivalutato al 1 gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT) è determinato con riferimento alla misura mensile vigente alla data del parto o dell’ingresso in famiglia del minore. In particolare:
In caso di parto gemellare (o plurigemellare) ovvero in caso di adozioni o affidamenti plurimi, l’importo dell’assegno è proporzionale al numero dei figli nati o dei minori in adozione o affidamento preadottivo.
Per determinare l’importo della quota differenziale occorre sottrarre dall’importo totale dell’assegno il trattamento economico di maternità percepito o spettante per l’intero periodo di astensione obbligatoria, inclusi gli eventuali periodi di interdizione dal lavoro (anche antecedenti alla nascita) disposti dai Servizi Ispettivi delle Direzioni Provinciali del Lavoro.
In caso di adozione o affidamento preadottivo, qualora l’assegno venga richiesto dal coniuge, per il calcolo della quota differenziale si deve tenere conto anche al trattamento previdenziale o economico di maternità percepito dalla madre adottiva o affidataria.
L’assegno di maternità del Comune non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali ed è in genere cumulabile con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali.
E’ cumulabile con l’assegno c.d. “Bonus Bebè”.
E’ cumulabile l’importo relativo alla quota differenziale dell’assegno del Comune nel caso in cui, per il medesimo evento, la richiedente percepisca importi inferiori relativi a trattamenti economici di maternità da parte dell’INPS o di altri enti previdenziali ovvero dei datori di lavoro.
L’assegno del Comune non può essere riconosciuto se è stato concesso dall’INPS l’assegno di maternità dello Stato di cui all’art. 75 del D.Lgs. 151/2001 (già art. 49, comma 8, della legge n. 488/1999).