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Socio-Educativi

Assessore
Maria Luisa Bernardi

Dirigente
Dott.ssa Gemma Mauri

Responsabile
Adelise Mirolli
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Orario al pubblico

Mattina da Lunedì a Venerdì dalle 10,00 alle 12,45

Pomeriggio il Martedì e il Giovedì dalle 15,30 alle 17,00

Socio-Educativi - Assegni nuclei familiari numerosi - Domande frequenti



Assegni nuclei familiari numerosi

DOMANDE FREQUENTI

CHI NE HA DIRITTO

L’art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, un nuovo intervento di sostegno, denominato assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, per le famiglie che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.

REQUISITI REDDITUALI

  • Essere cittadino italiano o comunitario residente nel territorio dello Stato (art. 80, comma 5, della legge n. 388/2000);
  • nucleo familiare composto almeno da un genitore e tre minori di anni 18 che siano figli propri e sui quali esercita la potestà genitoria. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo. Il genitore e i tre minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica. Questo requisito non si considera soddisfatto se alcuno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso i terzi ai sensi dell’art. 2 della legge n. 184 del 1983;
  • risorse reddituali e patrimoniali del nucleo familiare non superiori a quelle previste dall’Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) valevole per l’assegno.

IL NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare rilevante per il calcolo dell’ISE è composto dal richiedente, dal coniuge e dagli altri soggetti componenti la famiglia anagrafica, nonché dai soggetti a carico ai fini IRPEF.

Pertanto, dovranno essere dichiarati:

  • tutti coloro che sono iscritti nella scheda anagrafica del richiedente compresi i tre minori;
  • le eventuali altre persone che non sono presenti nella scheda anagrafica del genitore richiedente, ma che sono a carico di qualcuna delle persone di cui al punto precedente ai fini del pagamento dell’Irpef;
  • il coniuge non legalmente separato, ossia separato “di fatto”, anche se non iscritto nella stessa scheda anagrafica del richiedente.

Costituiscono eccezione a tale regola (e quindi i coniugi separati “di fatto” non devono essere dichiarati dal coniuge richiedente) le seguenti situazioni:

  • quando la diversa residenza è consentita in seguito a provvedimento temporaneo ed urgente dell’Autorità Giudiziaria (provvedimento in pendenza di procedimento di separazione);
  • quando il coniuge è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato un provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
  • quando sussiste abbandono del coniuge accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;
  • quando è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio in seguito alla condanna passata in giudicato del coniuge per reati di particolare gravità.

CALCOLO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE

Nel calcolo della situazione economica del nucleo familiare i redditi ed i patrimoni che devono essere dichiarati sono quelli di tutti coloro che compongono il nucleo familiare al momento in cui si presenta la domanda.

Deve essere dichiarato:

  • Il reddito complessivo indicato nell’ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, ovvero in caso di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione, il reddito imponibile ai fini Irpef risultante dall’ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori (ad esempio CUD). Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non si è potuto ancora produrre la dichiarazione dei redditi per l’anno corrente, né si è potuta acquisire la certificazione sostitutiva, bisognerà dichiarare il reddito indicato nella dichiarazione Irpef presentata o nella certificazione consegnata nell’anno precedente (che si riferiscono quindi al reddito relativo a due anni prima della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica);
  • Il patrimonio (mobiliare ed immobiliare) posseduto al 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della dichiarazione.

Ai fini della dichiarazione ISEE è comunque possibile ricevere opportuna assistenza da parte dei CAF convenzionati con il Comune di Follonica:

ACLI Via Buozzi, 31 0566 - 23177
CIA Via Sardegna, 1 0566 - 264105
CISL Via Colombo, 36 0566 - 42229
CGIL V.le Europa, 3 0566 - 58429
CONFARTIGIANATO Via Bicocchi, 104 0566 - 42346
UIL P.zza V. Veneto, 27 0566 - 40286

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto l'assegno (ad esempio, per ottenere gli assegni relativi all’anno 2009, il richiedente deve presentare la domanda entro il giorno 31/01/2010).

I requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda; i soggetti che presentano la domanda nel mese di gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno, devono fare riferimento ai requisiti posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente.

DECORRENZA E CESSAZIONE DEL DIRITTO

Se il calcolo della situazione economica lo consente, il diritto all'assegno decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui risulta l’iscrizione dei tre figli minori nella scheda anagrafica del richiedente, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato.

Il diritto all’assegno cessa dal 1° gennaio dell’anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell’Indicatore della Situazione Economica o dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene meno la presenza del minore (perché, ad esempio, viene iscritto in una scheda anagrafica diversa da quella del richiedente, perché è diventato maggiorenne o perché è stato affidato a terzi).

MISURA DELL'ASSEGNO

Il Comune di Follonica, dopo avere controllato la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega l’assegno con un proprio provvedimento, e lo comunica a chi ha presentato la richiesta. In caso di concessione, trasmette all’INPS i dati necessari per il pagamento.

L’INPS paga gli assegni (anche mediante accredito sul conto corrente bancario, se il richiedente ha indicato questa modalità) con cadenza semestrale posticipata: pertanto, saranno erogati due assegni, ciascuno con l’importo totale dovuto nel semestre precedente, sulla base dei dati trasmessi dal Comune almeno 45 giorni prima della scadenza dello stesso.

VARIAZIONI DELLA SITUAZIONE FAMILIARE AVVENUTE DOPO LA RICHIESTA

Se nel corso dell’anno per il quale il richiedente domanda gli assegni intervengono variazioni della situazione familiare, dopo che egli ha presentato la domanda e la dichiarazione relativa, valgono le seguenti regole:

  • se varia la composizione del nucleo familiare che dà diritto all’assegno, ossia se nel nucleo viene meno la presenza di almeno uno dei tre minori, perché, ad esempio, il minore non fa più parte della famiglia anagrafica del richiedente o è diventato maggiorenne, la concessione degli assegni è limitata al numero di mesi durante i quali nel nucleo sono stati presenti i tre figli minori.

Se il richiedente sposta la propria residenza anagrafica presso un altro Comune:

  • prima del provvedimento di concessione dell’assegno: il Comune trasmette i relativi atti al Comune di nuova residenza per i provvedimenti conseguenti;
  • dopo il provvedimento di concessione dell’assegno: il pagamento ha luogo ed il Comune che ha concesso il beneficio è comunque competente per i controlli e per i provvedimenti di revoca, anche se l’interessato ha mutato residenza.

PAGAMENTO DEGLI ASSEGNI

Il Comune di Follonica, dopo avere controllato la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega l’assegno con un proprio provvedimento, e lo comunica a chi ha presentato la richiesta. In caso di concessione, trasmette all’INPS i dati necessari per il pagamento.

L’INPS paga gli assegni (anche mediante accredito sul conto corrente bancario, se il richiedente ha indicato questa modalità) con cadenza semestrale posticipata: pertanto, saranno erogati due assegni, ciascuno con l’importo totale dovuto nel semestre precedente, sulla base dei dati trasmessi dal Comune almeno 45 giorni prima della scadenza dello stesso.

CUMULO DEI BENEFICI

L’assegno al nucleo familiare con tre figli minori non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali e dall’Inps.


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