Assessore
Donatella Rapezzi
Dirigente
Dott. Paolo Marelli
Responsabile
Massimo Calvani
0566 - 59275
0566 - 59288
e-mail
Mattina da Lunedì a Venerdì dalle 10,00 alle 12,45
Pomeriggio il Martedì e il Giovedì dalle 15,30 alle 17,00
0566 - 59286 - ICI
0566 - 59272 - TARSU
0566 - 59238 - COSAP
0566 - 59212 - PUBBLICITA' E AFFISSIONI
I.C.I. Imposta Comunale sugli Immobili
Le aliquote e le detrazioni in vigore dal 1° Gennaio 2011 sono le seguenti:
| Casistica degli immobili |
Aliquota |
| Aliquota ordinaria riservata alle unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie A/10 – B – C – D - aree edificabili | 7,00 |
| Unità immobiliari adibite ad abitazione principale della persona fisica soggetto passivo ICI (classificate o classificabili nelle categorie da A/1 ad A/9) e sue pertinenze (classificate o classificabili nelle categorie C/2 – C/6 – C/7) | 5,00 |
| Unità Immobiliari abitative concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti in linea retta per tutti i gradi ed in linea collaterale solo tra fratelli. Non è comunque ammesso comodato tra coniugi | 5,00 |
| Unità immobiliari abitative di anziani e disabili residenti in case di ricovero, che non risultino locate | 5,00 |
| Unità immobiliari ad uso abitativo locate a nuclei familiari – anche monocomponenti – anagraficamente residenti nell’immobile e catastalmente classificate o classificabili con categoria da A02 ad A07 (escluso quindi A01-A08-A09) e loro pertinenze (C02-C06-C07) se riportate nell’atto di locazione, con contratto regolarmente registrato e stipulato ai sensi del comma 1 (quattro anni eventualmente prorogabili di ulteriori quattro anni) dell’articolo 2 legge 9 dicembre 1998 n. 431; in tale aliquota agevolata rientrano anche le unità immobiliari ad uso abitativo locate all’Amministrazione Comunale ai sensi del Protocollo d’Intesa per la Gestione del Disagio Abitativo sottoscritto in data 24 novembre 2005 | 5,00 |
| Unità immobiliari ad uso abitativo locate a nuclei familiari – anche monocomponenti – anagraficamente residenti nell’immobile e catastalmente classificate o classificabili con categoria da A02 ad A07 (escluso quindi A01-A08-A09) e loro pertinenze (C02-C06-C07) se riportate nell’atto di locazione, con contratto regolarmente registrato e stipulato ai sensi del comma 3 (affitti concordati per un minimo di tre anni rinnovabili di ulteriori due anni) dell’articolo 2 legge 9 dicembre 1998 n. 431; in tale aliquota agevolata rientrano anche le unità immobiliari ad uso abitativo locate all’Amministrazione Comunale ai sensi del Protocollo d’Intesa per la Gestione del Disagio Abitativo sottoscritto in data 24 novembre 2005 | 4,00 |
| Unità immobiliari ad uso abitativo (classificate o classificabili nelle categorie da A/1 ad A/9) non locate ovvero locate con contratti diversi da quelli previsti nel presente comma per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni dallo stesso soggetto passivo d’imposta, a favore di nuclei familiari – anche monocomponenti – anagraficamente residenti nell’immobile, stipulati ai sensi del comma 1 (quattro anni eventualmente prorogabili di ulteriori quattro anni) o del comma 3 (affitti concordati per un minimo di tre anni rinnovabili di ulteriori due anni) dell’art. 2 legge 9 dicembre 1998 n. 431 | 9,00 |
E’ individuato, quale condizione indispensabile per avere diritto al riconoscimento delle aliquote agevolate del 5‰ e del 4‰, l’obbligo per i soggetti passivi di presentare la dichiarazione di variazione prevista dall'articolo 10 del D.Lgs. 504/1992, con allegata copia del contratto stesso corredato dei dati di avvenuta registrazione presso la competente Agenzia delle Entrate; la decorrenza del beneficio, sussistendone i presupposti, è individuata nell’inizio della locazione o comunque non oltre trenta giorni antecedenti alla data di registrazione del contratto.
ATTENZIONE:
A norma dell’articolo 1 del Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008
, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008, e sue eventuali modifiche e/o integrazioni, gli immobili (abitazioni + pertinenza) adibiti ad abitazione principale di soggetti residenti sono esclusi dall'imposta. Rientrano in questa tipologia anche:
- abitazioni e sue pertinenze concesse in comodato gratuito ai parenti di almeno uno dei contitolari purchè ivi anagraficamente residenti. L’esenzione opera in linea retta per tutti i gradi di parentela, mentre in linea collaterale è limitata all’ipotesi di parentela entro il secondo grado (fratelli). E’ comunque escluso il comodato tra coniugi;
- abitazioni e sue pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
DETRAZIONI
| € 103,29 | spettante alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo catastalmente iscritti nelle categorie A01 - A08 - A09 |
| € 154,94 | spettante alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo catastalmente iscritti nelle categorie da A2 ad A07 |
Qualora il Comune non abbia provveduto a inviare i bollettini di c/c postale preintestati, i contribuenti li possono ritirare presso:
UFFICIO INFORMAZIONI:
Comune di Follonica, Servizio Tributi - Ufficio ICI
Piazza Leopoldo II° di Lorena, 1
Follonica (Grosseto)
Orario: Dalle ore 10,00 alle ore 12,45 dal Lunedì al Venerdì
e Martedì e Giovedì dalle 15,30 alle 17,00
0566 - 59286 - 59287
uici@comune.follonica.gr.it
| Per visualizzare le aliquote ed i regolamenti applicati negli altri Comuni italiani gli utenti possono collegarsi al sito Internet portale.webifel.it. | ![]() |
DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE ANNO 2010
Da presentarsi dal 2 maggio al 31 luglio 2011
Chi deve presentare la dichiarazione:
AVVERTENZA:
La dichiarazione di variazione 2010 deve fotografare la situazione al 31 dicembre 2010 e pertanto:
1) giustifica i versamenti effettuati nel 2010 ridotti o diversi da quelli fatti nel 2009;
2) giustifica i versamenti dovuti nel 2011 ridotti o diversi da quelli fatti nel 2010 nel caso in cui la variazione sia intervenuta dopo il 16 dicembre 2010.
COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE ANNO 2010
DEVE OBBLIGATORIAMENTE ESSERE REDATTA SUI MODULI MINISTERIALI.
I modelli sono reperibili presso l'Ufficio ICI, in commercio presso i negozi autorizzati oppure scaricandoli dal sito ministeriale sotto riportato.
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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - Dichiarazione per l'anno 2010 | Decreto 12 maggio 2009 | Modello | Istruzioni | |
Documenti in formato PDF, per leggerli o stamparli potrebbe essere necessario installare un software.LA DENUNCIA PUO' ESSERE SPEDITA CON RACCOMANDATA SENZA RICEVUTA DI RITORNO IN BUSTA BIANCA CON L'INDICAZIONE DICHIARAZIONE I.C.I. 2010 INTESTATA A:
Comune di Follonica, Servizio Tributi - Piazza Leopoldo II° di Lorena, 1 - 58022 Follonica (Grosseto)
OPPURE PUO' ESSERE PRESENTATA PRESSO L'UFFICIO ICI ALL'INDIRIZZO SOPRA INDICATO.
VERSAMENTO DELL'IMPOSTA PER L'ANNO 2011
Dal 1 giugno al 16 giugno 2011:
Coloro che intendono effettuare il versamento in unica soluzione, lo possono fare solo entro il 16 giugno. In tal caso occorre barrare sul c/c postale ambedue le caselle acconto e saldo:
MODALITA' DI PAGAMENTO
Tramite conto postale n. 7073757
IBAN IT56L0760114300000007073757
intestato a:
Comune di Follonica - Imposta Comunale sugli Immobili
I versamenti possono essere effettuati presso:
Tramite modello F24 presso: tutti gli istituti bancari e tutti gli uffici postali.
Non si dà luogo al versamento per importi fino a 12,00 euro.
Normativa