Assessore
Tiziano Cianchi
Dirigente
Dott. Paolo Marelli
Responsabile
Massimo Calvani
0566 - 59275
0566 - 59288
e-mail
Mattina da Lunedì a Venerdì dalle 10,00 alle 12,45
Pomeriggio il Martedì e il Giovedì dalle 15,30 alle 17,00
0566 - 59286 - ICI
0566 - 59272 - TARSU
0566 - 59238 - COSAP
0566 - 59212 - PUBBLICITA' E AFFISSIONI
I.C.I. Imposta Comunale sugli Immobili
VERSAMENTO DELL'IMPOSTA PER L'ANNO 2008
Dal 1 giugno al 16 giugno 2008:
Coloro che intendono effettuare il versamento in unica soluzione, lo possono fare solo entro il 16 giugno.
In tal caso occorre barrare sul c/c postale ambedue le caselle acconto e saldo:
Le aliquote e le detrazioni in vigore dal 1° Gennaio 2008 sono le seguenti:
| Casistica degli immobili |
Aliquota |
| Aliquota ordinaria riservata alle unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie A/10 – B – C – D - aree edificabili | 7,00 |
| Unità immobiliari adibite ad abitazione principale della persona fisica soggetto passivo ICI (classificate o classificabili nelle categorie da A/1 ad A/9) e sue pertinenze (classificate o classificabili nelle categorie C/2 – C/6 – C/7) | 5,00 |
| Unità Immobiliari abitative concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti in linea retta per tutti i gradi ed in linea collaterale solo tra fratelli. Non è comunque ammesso comodato tra coniugi | 5,00 |
| Unità immobiliari abitative di anziani e disabili residenti in case di ricovero, che non risultino locate | 5,00 |
| Unità immobiliari ad uso abitativo locate a nuclei familiari – anche monocomponenti – anagraficamente residenti nell’immobile e catastalmente classificate o classificabili con categoria da A02 ad A07 (escluso quindi A01-A08-A09) e loro pertinenze (C02-C06-C07) se riportate nell’atto di locazione, con contratto regolarmente registrato e stipulato ai sensi del comma 1 (quattro anni eventualmente prorogabili di ulteriori quattro anni) dell’articolo 2 legge 9 dicembre 1998 n. 431; in tale aliquota agevolata rientrano anche le unità immobiliari ad uso abitativo locate all’Amministrazione Comunale ai sensi del Protocollo d’Intesa per la Gestione del Disagio Abitativo sottoscritto in data 24 novembre 2005 | 5,00 |
| Unità immobiliari ad uso abitativo locate a nuclei familiari – anche monocomponenti – anagraficamente residenti nell’immobile e catastalmente classificate o classificabili con categoria da A02 ad A07 (escluso quindi A01-A08-A09) e loro pertinenze (C02-C06-C07) se riportate nell’atto di locazione, con contratto regolarmente registrato e stipulato ai sensi del comma 3 (affitti concordati per un minimo di tre anni rinnovabili di ulteriori due anni) dell’articolo 2 legge 9 dicembre 1998 n. 431; in tale aliquota agevolata rientrano anche le unità immobiliari ad uso abitativo locate all’Amministrazione Comunale ai sensi del Protocollo d’Intesa per la Gestione del Disagio Abitativo sottoscritto in data 24 novembre 2005 | 4,00 |
| Unità immobiliari ad uso abitativo (classificate o classificabili nelle categorie da A/1 ad A/9) non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni dallo stesso soggetto passivo d’imposta, a favore di nuclei familiari – anche monocomponenti – anagraficamente residenti nell’immobile, stipulati ai sensi del comma 1 (quattro anni eventualmente prorogabili di ulteriori quattro anni) o del comma 3 (affitti concordati per un minimo di tre anni rinnovabili di ulteriori due anni) dell’art. 2 legge 9 dicembre 1998 n. 431 | 9,00 |
E’ individuato, quale condizione indispensabile per avere diritto al riconoscimento delle aliquote agevolate del 5‰ e del 4‰, l’obbligo per i soggetti passivi di presentare la dichiarazione di variazione prevista dall'articolo 10 del D.Lgs. 504/1992, con allegata copia del contratto stesso corredato dei dati di avvenuta registrazione presso la competente Agenzia delle Entrate; la decorrenza del beneficio, sussistendone i presupposti, è individuata nell’inizio della locazione o comunque non oltre trenta giorni antecedenti alla data di registrazione del contratto.
ATTENZIONE:
A norma dell’articolo 1 del Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008
, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008, è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (abitazione di residenza anagrafica) e sue pertinenze.
Inoltre, nel Comune di Follonica, a norma del vigente regolamento per la gestione dell’ICI, sono parificate all’abitazione principale e quindi escluse dall’imposta, le seguenti tipologie:
- abitazioni e sue pertinenze concesse in comodato gratuito ai parenti di almeno uno dei contitolari purchè ivi anagraficamente residenti. L’esenzione opera in linea retta per tutti i gradi di parentela, mentre in linea collaterale è limitata all’ipotesi di parentela entro il secondo grado (fratelli). E’ comunque escluso il comodato tra coniugi;
- abitazioni e sue pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
DETRAZIONI
| € 103,29 | spettante alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo catastalmente iscritti nelle categorie A01 - A08 - A09 |
| € 154,94 | spettante alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo catastalmente iscritti nelle categorie da A2 ad A07 |
| € 260,00 | spettante alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi che si trovino in una delle seguenti condizioni: |
| a) soggetto passivo d'imposta, proprietario nell'intero territorio nazionale della sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze, dichiarato disabile con grado di invalidità del 100% al cui nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, risulti un indicatore ISEE riferito all'anno precedente fino ad € 20.000,00; b) soggetto passivo d'imposta, proprietario nell'interno territorio nazionale della sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze, convivente anagraficamente con persona dichiarata disabile con grado di invalidità del 100% al cui nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, risulti un indicatore ISEE riferito all'anno precedente fino ad € 20.000,00; c) soggetto passivo d'imposta, proprietario nell'intero territorio nazionale della sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze, al cui nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, risulti un indicatore ISEE riferito all'anno precedente fino ad € 8.000,00 se unico componente ed ulteriori € 2.000,00 per ogni componente oltre il primo. Per ottenere il beneficio della detrazione di € 260,00 i contribuenti interessati dovranno presentare all'Ufficio Tributi ICI del Comune, inderogabilmente entro il 31 dicembre 2008, idonea autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, corredata da certificato ISEE e copia fotostatica del certificato di invalidità rilasciato dagli organi competenti. |
Qualora la Concessionaria non abbia provveduto a inviare i bollettini di c/c postale preintestati, i contribuenti li possono ritirare presso:
UFFICIO INFORMAZIONI:
Comune di Follonica, Servizio Tributi - Ufficio ICI
Piazza Leopoldo II° di Lorena, 1
Follonica (Grosseto)
Orario: Dalle ore 10,00 alle ore 12,45 dal Lunedì al Venerdì
e Martedì e Giovedì dalle 15,00 alle 17,00
0566 - 59286 - 59287 - 59212
uici@comune.follonica.gr.it
| Per visualizzare le aliquote ed i regolamenti applicati negli altri Comuni italiani gli utenti possono collegarsi al sito Internet www.ancicnc.it. | ![]() |
DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE ANNO 2007
Da presentarsi dal 2 maggio al 31 luglio 2008
Chi deve presentare la dichiarazione:
AVVERTENZA:
La dichiarazione di variazione 2007 deve fotografare la situazione al 31 dicembre 2007 e pertanto:
1) giustifica i versamenti effettuati nel 2007 ridotti o diversi da quelli fatti nel 2006;
2) giustifica i versamenti dovuti nel 2008 ridotti o diversi da quelli fatti nel 2007 nel caso in cui la variazione sia intervenuta dopo il 16 dicembre 2007.
COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE ANNO 2007
DEVE OBBLIGATORIAMENTE ESSERE REDATTA SUI MODULI MINISTERIALI.
I modelli sono reperibili presso l'Ufficio ICI, in commercio presso i negozi autorizzati oppure scaricandoli dal sito ministeriale sotto riportato.
| IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - Dichiarazione per l'anno 2007 | Decreto 23 aprile 2008| Modello | Istruzioni | |
Documenti in formato PDF, per leggerli o stamparli potrebbe essere necessario Acrobat Reader versione 5 o superiore, scaricabile gratuitamente.
LA DENUNCIA PUO' ESSERE SPEDITA CON RACCOMANDATA SENZA RICEVUTA DI RITORNO IN BUSTA BIANCA CON L'INDICAZIONE DICHIARAZIONE I.C.I. 2007 INTESTATA A:
Comune di Follonica, Servizio Tributi - Piazza Leopoldo II° di Lorena, 1 - 58022 Follonica (Grosseto)
OPPURE PUO' ESSERE PRESENTATA PRESSO L'UFFICIO ICI ALL'INDIRIZZO SOPRA INDICATO.
MODALITA' DI PAGAMENTO
Tramite conto corrente n. 88770136 intestato a:
Equitalia Gerit SPA Follonica-GR-ICI
I versamenti possono essere effettuati presso:
RISCOSSIONE TRIBUTI www.equitaliagerit.it |
Tramite modello F24 presso: tutti gli istituti bancari, tutti gli sportelli degli agenti per la riscossione di Equitalia Gerit S.p.A. e tutti gli uffici postali.
Non si dà luogo al versamento per importi fino a 12,00 euro.
Normativa