TITOLO III
IL DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE - IL DIFENSORE CIVICO
CAPO I
DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE
Articolo 35
PUBBLICITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI
1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
Articolo 36
DIRITTTO DI ACCESSO
1. Tutti i cittadini singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio di copie degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo nonchè di diritti di ricerca e di visura ai sensi del comma 1 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni di cui l'Amministrazione Comunale, gli enti e le aziende dipendenti sono in possesso e di assicurare idonea e tempestiva risposta alle loro richieste, è istituito l'ufficio per le relazioni con il pubblico (URP). L'organizzazione di tale ufficio è disciplinato dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. Il diritto di accesso deve essere svolto in forme tali da non ledere il diritto alla riservatezza dei dati personali e, in particolare, dei dati sensibili trattati dal comune.
CAPO II
IL DIFENSORE CIVICO
Articolo 37
Istituzione
1. Al fine di assicurare e promuovere il pieno rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento, nonchè di rafforzare e completare il sistema di tutela e di garanzia della persona nei confronti dell'amministrazione comunale e delle aziende e degli enti da essa controllati, è istituito l'ufficio del Difensore Civico. La relativa funzione può essere esercitata in forma associata o mediante convenzione con altri enti pubblici territoriali.
2. Il Difensore Civico è eletto direttamente dai cittadini, a suffragio universale , sulla base di candidature presentate al Comune nei tempi e con i modi previsti dal regolamento. Il regolamento stabilisce i requisiti, la specifica professionalità e le modalità di nomina per l'ufficio del Difensore Civico.
3. Il Difensore civico dura in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile una sola volta. Il regolamento prevede e disciplina la decadenza dalla carica, cui provvede il Consiglio Comunale in caso di condanna penale per delitto non colposo, di sopravvenuta ineleggibilità, di sopravvenuta incapacità legale, ovvero in caso di abbandono dell'ufficio, nonchè la sospensione dalle funzioni, che è disposta dallo stesso organo in caso di provvedimento giudiziale restrittivo della libertà personale.
4. Il Consiglio Comunale stabilisce i criteri di assegnazione di personale , di locali ed dei mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Difensore Civico. Ogni spesa relativa al funzionamento del suo ufficio è a carico del bilancio comunale.
Articolo 38
POTERI E FUNZIONAMENTO DEL DIFENSORE CIVICO
1. Il Difensore Civico ha il compito di intervenire per la tutela dei cittadini che siano lesi nei loro diritti o interessi da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti o anche omissioni di organi, uffici o servizi del Comune e delle Aziende o Enti da esso controllati. Svolge gli altri compiti previsti dalla legge e dal Regolamento.
2. Il Difensore Civico esercita le proprie funzioni d'ufficio o su istanza dei cittadini residenti e non residenti o di associazioni regolarmente costituite, presentata nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento. Il Difensore Civico deve sempre fornire una motivata risposta ai cittadini che gli si rivolgono nelle forme prescritte.
3. Il Consiglio Comunale, la Giunta, gli uffici dell'amministrazione locale e i Dirigenti ad essi preposti collaborano con il Difensore Civico, fornendogli le informazioni e copie di tutti i provvedimenti, atti o documenti che egli ritenga utile allo svolgimento dei propri compiti.
4. Il Difensore Civico invia annualmente al Consiglio Comunale una dettagliata relazione sull'attività svolta con riferimento agli accertamenti espletati, ai risultati conseguiti, alle disfunzioni riscontrate, ai rimedi normativi o organizzativi ritenuti utili o necessari. Il Difensore Civico può inviare apposite relazioni al Consiglio Comunale ed al Sindaco aventi ad oggetto questioni specifiche di particolare importanza o meritevoli di urgente considerazione, anche segnalando l'opportunità di adottare appositi provvedimenti.
5. Il regolamento detta le ulteriori disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico.
CAPO III
PARI OPPORTUNITA'
Articolo 39
COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'
1. Il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio devono garantire pari opportunità alle donne e agli uomini nelle nomine, negli incarichi e nelle designazioni di loro competenza.
2. A tal fine il Comune si impegna a realizzare condizioni di civile convivenza, superando ogni forma di discriminazione con specifica attenzione allo stato di gravidanza e maternità perseguendo una politica di pari opportunità ispirata al criterio del riequilibrio della rappresentanza e di valorizzazione della differenza di genere attraverso azioni positive come previsto dalla legge n. 125 del 10 aprile 1991.
3. Il Consiglio Comunale nomina una Commissione per le Pari Opportunità. La Commissione definisce le proposte su tutte le misure organizzative e normative necessarie a che siano rimossi gli ostacoli che si frappongono alla piena e paritaria partecipazione delle donne e degli uomini alla funzione pubblica nelle istituzioni, negli uffici e nelle attività del Comune. La durata, le modalità di nomina ed i compiti saranno previsti in uno specifico regolamento.