TITOLO V
L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE
CAPO I
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI , DIRIGENZA, PERSONALE
Articolo 45
PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE
1. Gli uffici del Comune sono organizzati in base ai criteri del decentramento, della funzionalità ed economicità della gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità, assicurando un adeguato livello qualitativo dei servizi.
2. L'articolazione della struttura ha carattere strumentale rispetto alle funzioni ed alle finalità istituzionali e agli obiettivi e ai programmi stabiliti dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale.
3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale, definisce l'organizzazione degli uffici, in modo da garantire l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini.
Articolo 46
PERSONALE
1. I dipendenti comunali sono all'esclusivo servizio della collettività.
2. Il trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento professionale del personale è stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, dagli accordi decentrati integrativi e dal contratto individuale.
3. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del personale.
4. Il Comune assume come proprio obiettivo la valorizzazione e lo sviluppo delle professionalità e, in tale ambito, promuove e realizza iniziative dirette alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale.
Articolo 47
IL DIRETTORE GENERALE
1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta, può nominare un Direttore Generale anche al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato secondo i criteri stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia, coordina i dirigenti comunali che rispondono al Direttore generale sull'esercizio delle funzioni loro assegnate, presiede il Nucleo di valutazione, predispone le proposte di piano dettagliato degli obiettivi e di piano esecutivo di gestione e svolge ogni altra funzione prevista nel contratto di incarico.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettivo del Sindaco.
4. Qualora il Sindaco intenda avvalersi della facoltà di nomina del Direttore Generale, contestualmente al provvedimento di nomina, devono essere disciplinati i rapporti tra Direttore generale e Segretario nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli.
5. Il Direttore Generale può essere revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta.
Articolo 48
IL SEGRETARIO GENERALE
1. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici e gestionali dell'Amministrazione in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo Statuto e al regolamenti.
2. Esercita inoltre tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti, nonchè quelle conferitegli dal Sindaco.
3. Al Segretario generale può essere conferito dal Sindaco l'incarico di Direttore Generale.
Articolo 49
I DIRIGENTI
1. Ai dirigenti spetta la rappresentanza legale dell'ente, ivi compresa la rappresentanza in giudizio.
2. Essi esercitano la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
3. Ad essi spettano tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo dagli Organi politici, ai quali essi sono tenuti a prestare la più ampia collaborazione.
4. Il Sindaco e la Giunta possono impartire direttive contenenti i criteri e le finalità cui essi devono ispirarsi nell'esercizio della propria concreta attività di gestione.
5. Essi rispondono direttamente del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, nonché della realizzazione dei programmi e del raggiungimento degli obiettivi loro affidati. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati è sanzionato, previa contestazione in contraddittorio, con la non corresponsione della indennità di risultato e costituisce giustificato motivo per la revoca dell'incarico. Nell'esercizio delle loro competenze, i dirigenti sono tenuti al rispetto dei principi di legalità, di buon andamento, di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.
6. I dirigenti avanzano al direttore generale, che le coordina, ed alla giunta proposte sulla traduzione in concrete scelte amministrative degli obiettivi contenuti nel programma politico amministrativo. In particolare, essi avanzano annualmente, sulla base delle risorse disponibili, proposte per la redazione del bilancio preventivo e del programma esecutivo di gestione.
Articolo 50
INCARICHI DIRIGENZIALI
1. Gli incarichi di direzione degli uffici sono conferiti dal sindaco con provvedimento motivato sulla base dei criteri di professionalità, attitudine, esperienza in rapporto alle scelte programmatiche con le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Tali incarichi hanno durata comunque non superiore alla durata del mandato del Sindaco e sono revocabili in ogni tempo.
3. La copertura di posizioni di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato a persone in possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire ed in possesso di caratteristiche personali che li rendono particolarmente idonei allo svolgimento di tali incarichi in rapporto alle scelte programmatiche.
4. Entro i limiti previsti dalla legge, il Sindaco può conferire incarichi dirigenziali al di fuori della dotazione organica.
Articolo 51
SISTEMA DI CONTROLLI
1. Nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, devono essere previsti strumenti adeguati a:
- garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa (controllo di gestione);
- valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
- supportare, coordinare e verificare la valutazione delle prestazioni del personale effettuate dai dirigenti;
- valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti.
CAPO II
FINANZA E CONTABILITA'
Articolo 52
CARATTERI DEL SISTEMA CONTABILE
1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato da apposito regolamento che il Consiglio delibera nel rispetto delle disposizioni di leggi statali espressamente rivolte agli enti locali.
2. Il Comune adotta una contabilità di tipo finanziario, economico e patrimoniale, articolata in un sistema di previsioni, rilevazioni e rendicontazioni, in cui i fatti gestionali sono considerati per il rilievo che essi presentano in termini di acquisizione ed impiego di risorse finanziarie, nonché di costi e ricavi che ne conseguono e di modifiche derivanti per il patrimonio dell'ente.
3. Gli strumenti di previsione contabile sono adottati annualmente in coerenza con gli obiettivi della programmazione socio- economica del Comune. I relativi atti sono deliberati contestualmente agli atti di programmazione, in modo da assicurare corrispondenza tra impiego dei mezzi e risultati da perseguire.
Articolo 53
GESTIONE FINANZIARIA
1. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno che devono essere sottoposti all'esame del responsabile di ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
2. Sulle proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta ed al Consiglio deve essere espresso parere di regolarità contabile solo ove le stesse comportino impegno di spesa o diminuzione dell'entrata ed ove le stesse non risultino essere meri atti di indirizzo.
3. Il Responsabile della ragioneria, nell'attestare la copertura dell'atto di spesa, deve verificare l'esatta imputazione dello stesso e riscontrare la capienza dei relativi stanziamenti di bilancio. Resta in ogni caso l'obbligo di segnalare alla Giunta il presumibile rischio di una gestione in disavanzo e di proporre i provvedimenti necessari.
Articolo 54
IL CONTROLLO DI GESTIONE
1. Il regolamento di contabilità disciplina il controllo di gestione, svolto da un ufficio appositamente individuato. L'ufficio sottopone a continua e costante osservazione i fatti di gestione per garantire il conseguimento dei risultati indicati dagli strumenti di previsione e programmazione e per assicurare un livello di maggiore efficienza, produttività ed economicità dell'Amministrazione. A tal fine l'ufficio, elabora indicatori che consentano di apprezzare, anche sotto il profilo temporale, l'idoneità dell'andamento della gestione. Sulla base delle risultanze acquisite dall'osservazione dei fatti gestionali, l'ufficio supporta gli altri uffici comunali nella gestione dei servizi. L'ufficio partecipa all'elaborazione degli atti e di previsione e di programmazione, per assicurare che essi tengano conto sia del grado di efficienza, economicità e produttività già raggiunto dall'Amministrazione sia di quello verosimilmente raggiungibile.
2. Entro i mesi di giugno e dicembre di ogni anno l'ufficio trasmette al Sindaco una relazione sullo stato di attuazione dei programmi. Il Sindaco informa il Consiglio comunale.
Articolo 55
COLLEGIO DEI REVISORI
1. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Collegio dei Revisori in modo da far coincidere il mandato con gli esercizi finanziari del triennio.
2. Le proposte di scelta dei Revisori non possono essere discusse e deliberate dal Consiglio Comunale se non sono corredate dei titoli professionali richiesti e adeguatamente motivate in relazione ai requisiti professionali.
3. Il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza dei Revisori che risultino inadempienti agli obblighi del loro mandato; la decadenza è disposta nel caso in cui il Consiglio Comunale, dopo aver dato un termine per rimuovere le inadempienze, abbia constatato l'inottemperanza alla diffida. Contestualmente alla pronunzia della decadenza, il Consiglio Comunale provvede, nei modi stabiliti dal regolamento del Consiglio, ad integrare o ricostituire il Collegio.
4. I Revisori dei Conti hanno diritto di accesso agli uffici ed agli atti dell'Amministrazione ed in particolare hanno la disponibilità delle scritture contabili tenute dalla ragioneria e dei dati raccolti dall'ufficio preposto al controllo esecutivo di gestione.
5. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo in conformità alla disciplina stabilita dal regolamento di contabilità. A tal fine esso segue l'attività dei servizi ed uffici comunali, nonchè delle istituzioni per la gestione dei servizi, in modo da predisporre e trasmettere al Consiglio Comunale i seguenti atti:
- un parere sul progetto del bilancio finanziario e degli strumenti di previsione contabile e sui relativi allegati;
- una relazione alla proposta di conto consuntivo;
- tali atti, per la parte concernente le istituzioni, sono trasmessi anche ai rispettivi consigli di amministrazione.
6. Nel parere sul bilancio e sugli altri strumenti previsionali, il Collegio anche con riguardo al tipo di metodologie impiegate valuta l'attendibilità e congruità delle previsioni. In particolare attesta l'esatta quantificazione di quelle entrate e spese la cui entità è predeterminata da atti preesistenti in bilancio. Apprezza, anche in considerazione dei risultati conseguiti neI precedenti esercizi, l'attendibilità delle previsioni economiche economiche sui costi e i ricavi.Valuta la corretta determinazione degli ammortamenti, dei fitti figurativi e delle altre grandezze patrimoniali.
7. Nella relazione al conto consuntivo, il Collegio dei Revisori certifica l'esatta rappresentazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione. Valuta i parametri seguiti dall'ufficio preposto al controllo esecutivo di gestione, l'operato di tale ufficio e l'esito delle sue direttive e proposte.