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Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali

CAPO I
Accertamento con adesione

Articolo 1
Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

Il Comune di Follonica per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasperanza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.
L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 e secondo le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 2
Ambito di applicazione dell'istituto

La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non i estende agli atti mera liquidazione dei tributi conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo dei coobbligati. La definizone, chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicazione dell'istituto le questioni cosiddette «di diritto» e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valtazione del rapporto costo-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere, nell'esercizio dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatesi infondati o illegittimi.

Articolo 3
Attivazione del procedimento per la definizione

Il procedimento per la definizione può essere attivato:

a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
b) su istanza del contribuente, subordinatamente alla avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.


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