CAPO II
Procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente
Articolo 4
Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio
L'Ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del comune.
Articolo 5
Procedimento di iniziativa del contribuente
Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione, sia quelli di pagamento del tributo.
Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente formula l'invito a comparire.
Articolo 6
Invito a comparire per definire l'accertamento
La mancata comparizione del contribuente, nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia della definizione dell'accertamento con adesione.
Delle eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.
Articolo 7
Atto di accertamento con adesione
A seguito del contraddittorio ove l'accertamento venga concordato con il contribuente l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che deve essere sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario Responsabile del Tributo.
Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in pendenza della definizione.
Articolo 8
Perfezionamento della definizione
La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
Relativamente alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale allo stato attuale, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale quando la somma dovuta supera i cinque milioni di lire.
Articolo 9
Effetti della definizione
Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
Qualora l'adesione sia conseguente alla notificata dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione. |