Art. 1
(principi generali)
1) Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'art. 12,
2° comma della Legge 15 maggio 1997, n. 127, dell'art.7 del
Decreto Legislativo 267/2000, dell'art.58 del D.L. 112/08 e s.m.i.
e dell'art. 3, comma 99 della L. 23 dicembre 1996, n. 622, in
virtù del richiamo di cui all'art. 4, comma 15 della Legge
23 dicembre 1999 n. 488.
2) Il Comune di Follonica effettua l'alienazione dei propri
diritti reali sugli immobili nei modi stabiliti dal presente
regolamento in deroga autorizzata dalle sopra citate norme alle
norme di contabilità dello Stato, ma nel rispetto dei principi
dell'ordinamento giuridico, assicurando criteri di trasparenza ed
adeguate forme di pubblicità, per acquisire e valutare concorrenti
proposte di acquisto.
Art. 2
(ambito di applicazione)
1) Il regolamento disciplina le alienazioni dei beni immobili
di proprietà comunale soggetti al regime del patrimonio
disponibile. Sono fatti salvi particolari vincoli e
disposizioni dettate per specifiche categorie di beni
disponibili.
2) Sono escluse dall'applicazione delle norme del regolamento
le alienazioni delle aree comprese nei Piani per l'edilizia
Economica e Popolare per le quali è disposta un'autonoma
disciplina.
Art. 3
(competenza in ordine agli atti di alienazione del patrimonio)
1) I beni immobili da alienare sono individuati dal consiglio
comunale singolarmente o mediante l'approvazione di appositi
piani.
2) La deliberazione consiliare con la quale si individuano i
beni immobili da alienare dovrà indicare:
3)I procedimenti di vendita dei beni sono definiti con provvedimento del dirigente del servizio patrimonio.
Art. 4
(atti di alienazione dei beni immobili)
1) Le procedure per l'alienazione dei diritti reali sugli immobili comunali sono le seguenti:
2) Il Comune, in qualità di alienante, è esonerato dalla
consegna dei documenti comprovanti la proprietà o la
titolarità dei diritti reali di godimento oggetto di
alienazione:tale documentazione potrà essere sostituita
dalla apposita dichiarazione del dirigente stipulante.
3) Le valutazioni in ordine all'eventuale interesse storico e
artistico sui beni da alienare sono effettuate nel rispetto
della vigente normativa statale.
Art. 5
(criteri per l'individuazione dei beni da alienare)
1) I beni da porre in vendita sono individuati tra quelli non riconosciuti essenziali ai fini del conseguimento delle finalità dell'ente sulla base delle seguenti valutazioni:
Art. 6
(determinazione del valore dei beni immobili da alienare)
1) Il valore dei beni immobili e dei diritti reali di godimento da
alienare è determinato mediante perizia estimativa con riferimento
ai valori di mercato per i beni di caratteristiche analoghe, sulla
base delle metodologie estimative più appropriate alla natura del>
bene da valutare.
2) La perizia estimativa può essere effettuata da un tecnico del
comune, designato dal dirigente responsabile del procedimento, o
da un professionista esterno di fiducia, scelto dal dirigente
stesso nel rispetto delle norme del D. Lgs. n. 163/2006. In tal
caso la perizia di stima dovrà esse resa in forma giurata. I
professionisti incaricati non possono esercitare alcuna attività
professionale o di consulenza in conflitto di interessi con
l'incarico ricevuto.
3) La perizia estimativa dovrà espressamente indicareAi criteri e
le motivazioni tecniche che hanno portato alla determinazione del
valore di mercato dell'immobile anche in riferimento al grado di
appetibilità del bene sul mercato.
4)Il valore individuato, maggiorato delle spese tecniche relative
alla perizia stessa, delle spese di pubblicità e delle eventuali
spese per adempimenti catastali, (frazionamenti, accatastamenti,
aggiornamenti, ecc.) costituirà il prezzo da assumere come base
nelle aste e nelle trattative di alienazione.
5)Le permute sono formate sulla base di perizia di stima
comparativa.
Art. 7
(prelazione volontaria)
1) Fatti salvi i casi in cui ricorrano le condizioni per
l'applicazione di norme speciali, il comune riconosce il diritto
di prelazione al prezzo risultante dall'esperimento della gara o
della trattativa, ai locatari, conduttori e/o occupanti dei beni
immobili posti in alienazione, a condizione che questi siano in
regola con il pagamento dei canoni di locazione.
2) Il comune comunica ai titolari del diritto di prelazione, a
mezzo di raccomandata A.R., il corrispettivo e le altre condizioni
alle quali la compravendita deve essere conclusa.
L'esercizio del diritto di prelazione deve avvenire a mezzo
raccomandata A.R. entro 15 giorni successivi a quello di
ricevimento della suddetta comunicazione e previa presentazione di
una cauzione pari al 10% del prezzo di vendita, quale condizione
per l'esercizio del diritto stesso.
I titolari di beni pro indiviso dovranno presentare ognuno istanza
di prelazione: in assenza della totalità delle adesioni il diritto
di prelazione non potrà essere esercitato e l'acquisto competerà
al miglior offerente aggiudicatario provvisorio
3) Per l'esercizio del diritto di prelazione si applica quanto
dispone l'art.10 in ordine alla garanzia e alla modalità di
pagamento del prezzo per il caso di acquisto mediante asta
pubblica.
Art. 8
(asta pubblica)
1) Si procede alla vendita dei beni mediante asta pubblica
qualora non ricorrano i presupposti di cui all'art.9
2) Il procedimento è attivato dal dirigente responsabile
mediante pubblicazione di un bando recante le condizioni e le
procedure previste per l'alienazione.
3) L'asta pubblica deve essere esperita mediante offerte segrete
in aumento di almeno il 5% rispetto al prezzo posto a base
d'asta.
4) Sono ammesse offerte per persona da nominare ai sensi degli
artt. 1401 e seguenti del Codice ivile
5) I partecipanti all'incanto non possono essere ammessi se non
provano di avere depositato, prima della presentazione
dell'offerta, una cauzione pari al 10% del prezzo base a garanzia
dell'offerta stessa. I depositi cauzionali degli offerenti che non
sono rimasti aggiudicatari saranno restituiti, senza applicazione
di interessi, entro 15 giorni dalla assunzione del provvedimento
dirigenziale di aggiudicazione della gara.
6) Nell'ipotesi in cui il primo esperimento d'asta risulti
infruttuoso l'amministrazione potrà procedere, previa delibera
della Giunta, a nuova gara, anche ammettendo offerte anche al
ribasso; in tale caso il massimo ribasso ammesso, da determinare
da parte della Giunta, non potrà superare il 10%.
7) Qualora la prima e la seconda asta vadano deserte
l'amministrazione potrà sottoporre a nuova stima il bene ed
avviare un nuovo procedimento per la cessione.
8) Il dirigente responsabile dispone direttamente, con proprio
provvedimento, l'aggiudicazione dell'alienazione.
9) In caso di offerte al rialzo si procede all'aggiudicazione
anche in caso di una sola offerta valida. Nell'ipotesi di unica
offerta al ribasso la Giunta sarà chiamata a valutare, acquisita
la relazione del dirigente responsabile, l'opportunità di
aggiudicare.
10) In caso di offerte pari si procederà in prima istanza a
richiedere ulteriore offerta migliorativa e, nel caso di ulteriore
parità, ad estrazione a sorte.
11) sono ammesse a partecipare all'asta: privati, enti, imprese e
società
12) In particolare l'avviso deve indicare:
Art. 9
(trattativa privata diretta)
1) La trattativa privata diretta è ammessa quando:
2) qualora sussistano piu' soggetti aventi titolo ad aspirare
all'acquisto dello stesso bene il dirigente attiva una gara
informale al rialzo limitata a tali soggetti. Si applica in tale
caso quanto dispone l'art.10 in ordine alla garanzia e alla
modalità di pagamento del prezzo per il caso di acquisto mediante
asta pubblica
3) Il Dirigente responsabile del procedimento procede alla vendita
del bene mediante trattativa privata diretta ad un prezzo non
inferiore a quello base sul prezzo con le modalità che ritiene più
idonee.
Art. 10
(aggiudicazione e pagamento del prezzo)
1) Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile e sono
immediatamente vincolanti per l'offerente; l'amministrazione è
vincolata alla cessione solo a seguito del provvedimento di
aggiudicazione definitiva.
2) In caso di aggiudicazione mediante gara il deposito cauzionale,
versato dall'aggiudicatario a garanzia dell'offerta, sarà
trattenuto quale caparra e a titolo di anticipazione sul prezzo
dovuto dallo stesso.
3) L'aggiudicatario, in caso di trattativa privata, dovrà versare
a titolo di cauzione il 10% del prezzo offerto al momento
dell'aggiudicazione e entro 40 giorni dalla data di comunicazione
dell'avvenuta aggiudicazione dovrà versare la quota rimanente a
titolo di saldo del prezzo di vendita; nell'ipotesi di
aggiudicazione mediante asta pubblica, dovrà versare entro lo
stesso termine la differenza tra il prezzo di aggiudicazione ed il
deposito cauzionale corrisposto a titolo di caparra per
l'ammissione alla gara
4) Il mancato versamento entro il suddetto termine determina
l'incameramento della cauzione da parte dell'amministrazione e
l'aggiudicazione del bene al concorrente successivamente
classificato
Art. 11
(forme di pubblicità degli avvisi di vendita)
1) Nell'ipotesi di asta pubblica gli avvisi di vendita dei beni
immobili sono pubblicizzati mediante inserimento sull'albo
informatico, sul sito istituzionale dell'ente e, per estratto, su
almeno un quotidiano a diffusione locale.
2) Per i beni il cui valore stimato sia di oltre € 250.000,00 la
pubblicazione è effettuata anche su un quotidiano a tiratura
nazionale.
3) E' in facoltà della giunta comunale di disporre forme di
pubblicità ulteriori per singole alienazioni qualora ritenute
discrezionalmente idonee.
4)Gli avvisi devono essere pubblicati per almeno 20 giorni liberi
antecedenti la data della gara.
Art. 12
(stipulazione del contratto)
1) La vendita è perfezionata con il contratto da stipularsi ai
sensi del codice civile.
2) Il comune presterà all'acquirente tutte le garanzie di legge e
dichiarerà la sussistenza o meno di iscrizioni ipotecarie e
trascrizioni pregiudizievoli, di privilegi anche fiscali di
diritti reali, anche parziari, a favore di terzi.
3) L'acquirente è immesso nel possesso del bene alienato a tutti
gli effetti utili e onerosi dalla data di stipulazione del
contratto di vendita.
4)Si dovrà procedere alla stipula del contratto in forma pubblica
amministrativa inderogabilmente entro 15 giorni successivi
all'integrale pagamento del prezzo.
5) Il contratto è rogato anche in forma pubblica amministrativa
dal segretario generale ai sensi dell'art. 17, 68° comma, lett. b)
della Legge 127/97, per volontà dell'aggiudicatario o ai fini del
rispetto dei termini di cui al comma precedente. L'acquirente è
tenuto a versare al comune gli importi delle imposte di registro,
ipotecarie e catastali, nonché i diritti di rogito di cui
all'allegato d) della legge 604/62 prima della stipulazione del
contratto
6) La vendita è stipulata a corpo nello stato di fatto in cui si
trova il bene, con le relative accessioni e pertinenze.
Art. 13
(rinvio - disposizioni transitorie)
1) Per quanto non espressamente disciplinato nel vigente
regolamento si applica la normativa in vigore in materia di
alienazione di beni immobili riguardante lo Stato ed il
regolamento comunale dei contratti.
2) Le norme del presente regolamento si applicano alle procedure
di alienazione di diritti reali in corso alla data della sua
approvazione limitatamente agli atti da porre in essere facendo
salvi quelli già compiuti.