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Disciplina per l'uso della spiaggia e l'esercizio delle attivitą balneari

CAPO VI
SANZIONI

Articolo 14 - (Sanzioni)

  1. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione e dell'arti­colo 39 della Legge 11 febbraio 1971 n. 50 sulla navigazione da diporto ovvero

dall'articolo 650 del Codice Penale e loro successive modificazioni ed integrazioni, ferme restando le disposizioni sanzionatorie previste nel capo IV - Disposizioni sul Commercio  -

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, chi non osserva i divieti fissati con la presente ordinanza in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative per le quali si presenti lo scopo di lucro, è punito ai sensi dell’articolo 1164 1° comma del Codice della Navigazione, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1032,91 Euro ad 3.098,74 Euro;
  2. Salvo comunque che il fatto costituisca reato, chi non osserva i divieti fissati con la presente ordinanza in materia di uso del Demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito altresì con la sanzione amministrativa, ai sensi dell’articolo 1164 2° comma del Codice della Navigazione, del pagamento di una somma da 100,00 euro a 1.000,00 euro.
  3. In caso di reiterato comportamento illecito da parte di un concessionario, previa diffida l’Amministrazione comunale potrà disporre la sospensione della attività esercitata sull’arenile da un minimo di tre giorni ad un massimo di quindici giorni consecutivi. Resta impregiudicata la facoltà di irrogare le altre sanzioni amministrative e/o penali previste dalla Legge.
  4. La procedura di irrogazione delle sanzioni per le infrazioni alla presente Ordinanza è disciplinata, per quanto applicabile, dalla Legge 24 novembre 1986 n.689 e successive modificazioni ed integrazioni.
  5. Per le violazioni rilevate, l'Autorità comunale competente a ricevere il rapporto è il Comandante della Polizia Municipale.

Articolo 15 - (Sanzioni per illeciti sull’arenile comunale)

  1. Nell’arenile di proprietà del Comune di Follonica, le contravvenzioni ai divieti di cui all’articolo 4 della presente Ordinanza sono perseguibili con la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell’articolo 7 - bis della Legge 18.08.2000 n.267, come inserito dall'articolo 16 Legge 16 Gennaio 2003 n.3, ferme restando le disposizioni sanzionatorie previste nel capo IV - Disposizioni sul Commercio -

Articolo 16 -  (Sanzioni per la circolazione degli animali sull’arenile comunale e demaniale)

  1. Nell’arenile demaniale marittimo la contravvenzione al divieto di cui all’articolo 4 lettera l) della presente Ordinanza è perseguibile con la sanzione amministrativa da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, ai sensi dell’articolo 1164 2° comma del Codice della Navigazione, come inserito dalla Legge 8 luglio 2003 n.172 e s.m.i..
  2. Nell’arenile di proprietà del Comune di Follonica, la contravvenzione al divieto di cui all’articolo 4 lettera l) della presente Ordinanza è perseguibile con la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell’articolo 7 - bis della Legge 18.08.2000 n.267, come inserito dall'articolo 16 Legge 16 Gennaio 2003 n.3.

Articolo 17 - (Osservanza e procedure)

  1. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e della Legge 24 novembre 1981 n.689 e loro successive modificazioni ed integrazioni.
  2. Le Autorità di Pubblica Sicurezza sono incaricate del controllo della corretta applicazione delle norme contenute nella presente Ordinanza.
  3. Copia della presente Ordinanza sarà inviata per le finalità di cui al comma precedente ai comandi di Polizia Giudiziaria presenti in Follonica, con invito, per quanto di competenza a rilevare i comportamenti in contrasto con le prescrizioni del presente atto, trasmettendo notizia all’Amministrazione comunale per i successivi provvedimenti, salva la possibilità di sanzionare direttamente le infrazioni rilevate.
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