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Regolamento comunale per l'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche

TITOLO 1
NORME GENERALI

Articolo 1
Ambito di applicazione


1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell’attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi dell’articolo 10 della Legge Regionale 4 febbraio 2003 n.10, di seguito denominata legge.
2. Il regolamento è approvato dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e quelle dei consumatori iscritte nell’elenco di cui all’articolo 3 della Legge Regionale 12 gennaio 2000, n. 1 “Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti”.

Articolo 2
Definizioni


1. Per commercio su aree pubbliche si intendono le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità.
2. Per aree pubbliche si intendono le strade, le piazze, i canali, comprese quelle del demanio marittimo, quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
3. Per piano si intende il piano comunale del commercio su aree pubbliche di cui all`articolo 10 della legge.
4. Per mercato si intende l’area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal comune, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande.
5. Per mercato straordinario si intende l’edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi.
6. Per posteggio si intendono le parti delle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l’esercizio dell’attività commerciale.
7. Per posteggio riservato si intende il posteggio individuato per i produttori agricoli di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57 ), per i soggetti portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e per i soggetti di cui alla legge regionale 27/1993 (Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell’imprenditoria giovanile).
8. Per fiera si intende la manifestazione commerciale caratterizzata dall`afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
9. Per fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonche` attivita` culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive; a tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all`esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le societa` di persone iscritte nel registro delle imprese. Tali manifestazioni possono essere riservate ai piccoli imprenditori agricoli e agli artigiani nonche` ai produttori agricoli non professionali, secondo modalita` e criteri stabiliti dal comune, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e delle norme che disciplinano la somministrazione degli alimenti.
10. Per manifestazione commerciale a carattere straordinario si intende la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all’integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive.
11. Per autorizzazione all`esercizio itinerante del commercio su aree pubbliche si intende l`atto rilasciato dal comune di residenza o dal comune in cui ha sede legale la societa` di persone.
12. Per autorizzazione e contestuale concessione decennale di posteggio si intende l`atto unico rilasciato dal comune sede del posteggio che consente l`utilizzo dello stesso in un mercato, fuori mercato o in una fiera e che viene tacitamente rinnovato alla scadenza.
13. Per concessione temporanea si intende l`atto comunale che consente l`utilizzo di un posteggio nell`ambito di altre manifestazioni commerciali rispetto a quelle di cui al comma 12.
14. Per presenze in un mercato si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
15. Per presenze in una fiera si intende il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.
16. Per miglioria, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di trasferirsi in un altro purché non assegnato.
17. Per scambio, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio.
18. Per spunta, operazione con la quale, all’inizio dell’orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
19. Per spuntista, l’operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall’operatore in concessione o non ancora assegnato.

Articolo 3
Finalità del Regolamento


1. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:

a) la riqualificazione e lo sviluppo delle attività di commercio su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di acquisto dei consumatori;
b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
c) la tutela del consumatore, con particolare riferimento alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all’assortimento e alla sicurezza dei prodotti;
d) l’efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva nonché l’evoluzione dell’offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
e) il pluralismo e l’equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
f) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari e la promozione del territorio e delle risorse comunali.

Articolo 4
Esercizio dell’attività


1. Il commercio su aree pubbliche é soggetto ad autorizzazione amministrativa ed è svolto da persone fisiche o società di persone in possesso dei requisiti soggettivi, morali e professionali, di cui all’ articolo 5 della legge.
2. L’esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto inoltre alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.
3. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto: a) su posteggi dati in concessione; b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
4. L'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali non comunali è soggetto ad autorizzazione comunale, previo nulla osta da parte delle competenti autorità che stabiliscono modalità e condizioni per l’utilizzo di tali aree.
5. Nel territorio toscano è consentito l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche ai soggetti autorizzati nelle altre Regioni o nei Paesi dell’Unione europea di provenienza alle stesse condizioni previste per gli operatori residenti in Toscana.

Articolo 5
Rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio in forma itinerante


1. L’autorizzazione per l’esercizio del commercio itinerante su aree pubbliche è rilasciata dal comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha sede la società. L’autorizzazione abilita all’esercizio dell’attività in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, alla vendita a domicilio del consumatore nonché nei locali dove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. L’autorizzazione abilita anche all’esercizio dell’attività nelle fiere nonché nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi nell’ambito del territorio nazionale.
2. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un`autorizzazione di cui all’articolo 7, comma 3, della legge, fatta salva la facoltà di subentrare in autorizzazioni esistenti.
3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione per l’esercizio del commercio in forma itinerante si intende accolta qualora il comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda inviata mediante lettera raccomandata. L'autorizzazione può essere negata solo con un atto motivato del comune, quando manchi alcuno dei requisiti previsti dall’ articolo 5 della legge.
4. Nel caso di cambiamento di residenza del titolare dell'autorizzazione il comune che ha rilasciato l'autorizzazione stessa procede, entro trenta giorni dalla richiesta dell'interessato, a trasmettere la documentazione relativa al comune di nuova residenza.

Articolo 6
Rilascio dell’autorizzazione e della concessione decennale di posteggio per l’esercizio del commercio nei mercati e nelle fiere


1. L’autorizzazione e la concessione decennale di posteggio nel mercato e nella fiera sono rilasciate contestulmente dal comune dove ha sede il posteggio. L’autorizzazione abilita, nell’ambito del territorio regionale, anche all’esercizio dell’attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
2. Ad uno stesso soggetto, sia ditta individuale che società di persone, possono essere concessi fino ad un massimo di due posteggi nello stesso mercato o fiera. Sono fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della legge. Ne consegue che coloro che sono già titolari di n. 2 concessioni non possono in alcun modo partecipare alla spunta, anche se per quel giorno non si presentano in uno o in entrambi i posteggi, di cui sono titolari.
3. L’ operatore titolare di una sola concessione decennale di posteggio nel mercato può partecipare alla spunta per occupare un altro posteggio, resosi libero, ma deve utilizzare un'altra autorizzazione ( o per l’ esercizio del commercio in forma itinerante o con posteggio in altro comune).
4. Al fine del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche e della concessione decennale di posteggio nei mercati e nelle fiere, il comune predispone appositi bandi con l’indicazione del numero e delle caratteristiche delle aree da assegnare in concessione.
5. Il bando contiene:

a) l’elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio e con l’eventuale specificazione che trattasi di un mercato o di una fiera di nuova istituzione;
b) l’elenco dei posteggi riservati, ai sensi dell’articolo 8 della legge;
c) l’eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari relativamente all’intero mercato, l’intera fiera o singoli posteggi;
d) l’eventuale indicazione di particolari caratteristiche delle strutture di esposizione e vendita;
e) il termine entro il quale il comune redige la graduatoria, che non può comunque superare sessanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.

6. Entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno i bandi pervengono alla redazione del Bollettino ufficiale della Regione Toscana che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi.
7. Il comune esamina le domande pervenute e rilascia la concessione decennale e la contestuale autorizzazione per i mercati e per le fiere, sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto della maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell’ambito del mercato o di presenza effettiva nell’ambito della fiera. A parità di anzianità di presenze nel mercato o di presenze effettive nella fiera, il comune tiene conto dell’anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di inizio dell’attività quale risulta dal registro delle imprese. In ogni caso, a parità di condizioni, il comune tiene conto dell’ordine cronologico di presentazione, riferito alla data di spedizione della domanda.

Articolo 7
Assenza del titolare


1. In caso di assenza del titolare o dei soci l`esercizio dell`attività è consentito esclusivamente a dipendenti o collaboratori familiari. Tali condizioni devono risultare da dichiarazione redatta in conformità con gli articoli 46 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), attestante sia la natura del rapporto con l`azienda titolare, sia il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti per l`esercizio dell`attività. Tale dichiarazione deve essere esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal comune per l`attivita` di vigilanza e controllo.

Articolo 8
Reintestazione delle autorizzazioni e della concessione di posteggio


1. L`autorizzazione e la concessione di posteggio sono reintestate a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell`attivita` commerciale ad altro soggetto in possesso dei requisiti previsti per l`esercizio dell`attività.
2. La comunicazione di reintestazione, corredata da dichiarazione redatta in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata al comune, a pena di decadenza, entro un anno dalla morte del titolare o entro novanta giorni dall`atto di cessione o affidamento in gestione dell`attività.
3. L`autorizzazione e la concessione di cui al comma 1 sono reintestate, nel caso di morte del titolare, all`erede o agli eredi che ne facciano domanda, purche` abbiano nominato, con la maggioranza indicata nell`articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una societa` di persone. In ogni caso l`erede o il rappresentante degli eredi, o i rappresentati legali della società, devono essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e14 della legge. Gli eredi anche non in possesso dei requisiti di cui all`articolo 5, commi 4 e 5 della legge, hanno la facoltà di continuare l`attività fino alla reintestazione dell`autorizzazione e della concessione, dandone comunicazione al comune.
4. Nel caso di morte del titolare, qualora l`erede non sia in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell`attività o non intenda continuarla, l`erede ha facoltà, entro dodici mesi dalla data del decesso, di cedere l`azienda ad altro soggetto in possesso degli stessi requisiti. La domanda di reintestazione, corredata da dichiarazione resa in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata dal cessionario al comune, a pena di decadenza, entro novanta giorni dall`atto di cessione dell`attività.
5. La reintestazione dell`autorizzazione e` effettuata dal comune sede del posteggio. Per gli operatori itineranti l`autorizzazione è reintestata dal comune di residenza dell`operatore subentrante.
6. Il reintestatario dell`autorizzazione acquisisce i titoli di priorità in termini di presenze maturate dall`autorizzazione del precedente titolare. Le presenze non possono essere cumulate a quelle precedentemente possedute o acquisite con altre autorizzazioni di qualsiasi tipologia, né trasferite su autorizzazioni già nella disponibilità dell`operatore.
7. Nel caso di morte, di cessione o affidamento in gestione di autorizzazione e di concessione, rilasciate per un posteggio riservato a soggetti portatori di handicap, la reintestazione è effettuatata esclusivamente a favore di altro soggetto portatore di handicap.
8. Prima di potere cedere, anche in gestione, l’ azienda o il ramo d’ azienda, il titolare deve obbligatoriamente aver iniziato l’ attività.

Articolo 9
Assegnazione dei posteggi fuori mercato, dei posteggi nelle fiere promozionali e rilascio delle concessioni temporanee


1. Al fine dell’assegnazione dei posteggi fuori mercato e dei posteggi nelle fiere promozionali il comune, sentite le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche e le associazioni dei consumatori iscritte nell’elenco di cui all’articolo 3 della legge regionale 12 gennaio 2000, n.1 (Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti), indice appositi bandi dandone idonea pubblicità.
2. Il comune rilascia agli operatori su aree pubbliche la concessione di posteggio limitata al periodo di svolgimento della fiera promozionale nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 6, comma 7 del presente regolamento.
3. I posteggi riservati a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche nelle fiere promozionali non superano il cinquanta percento dei posteggi da assegnare. Al fine dell’assegnazione il comune formula la graduatoria sulla base dell’anzianità maturata dal soggetto richiedente nel registro delle imprese e a parità di anzianità tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda, riferito alla data di spedizione.
4. Il comune può prevedere il rilascio di concessioni temporanee nell`ambito di manifestazioni commerciali a carattere straordinario al fine di:

a) favorire iniziative tese alla promozione del territorio o alla valorizzazione di determinate specializzazioni merceologiche; b) promuovere l`integrazione tra operatori comunitari e extracomunitari;
c) favorire la conoscenza delle produzioni etniche e lo sviluppo del commercio equo e solidale;
d) valorizzare iniziative di animazione, culturali e sportive.

5. Per il rilascio delle concessioni temporanee di posteggio il comune provvede ad indicare i requisiti dei soggetti partecipanti, i posteggi e i criteri di priorità per la loro assegnazione nonché i termini per la presentazione delle domande.

Articolo 10
Assegnazione posteggi riservati


1. Il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione decennale di posteggio ai soggetti portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e il rilascio della concessione decennale di posteggio agli imprenditori agricoli di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001 n.228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57) è disciplinata dal comune nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 6 del presente regolamento. 2. I soggetti di cui alla legge 104/92, ( operatori portatori di handicap) non possono essere titolari di più di una autorizzazione e concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera. Per l’esercizio dell’attività in caso di assenza del titolare è ammessa la possibilità di sostituzione esclusivamente ad un collaboratore familiare in possesso dei requisiti morali e professionali, alle condizioni di cui all’articolo 7 del presente regolamento. La sostituzione è consentita per un numero massimo di giornate non superiore ad 1/3 del numero complessivo delle date di svolgimento del mercato in un anno e ad 1/3 del numero complessivo delle date di svolgimento della fiera in tre anni. Per le ulteriori giornate di assenza non può darsi luogo a sostituzione; il titolare del posteggio riservato è considerato assente e il posteggio è collocato tra quelli occasionalmente liberi.
3. Qualora non siano presenti operatori portatori di handicap nella graduatoria degli aspiranti il posteggio riservato può essere assegnato ad operatori spuntisti presenti nelle altre graduatorie (Alimentare e/o Non Alimentare) a seconda della collocazione del posteggio riservato.
4. Analogamente qualora sia esaurita la graduatoria degli spuntisti della graduatoria dei produttori agricoli i posteggi riservati a tali operatori, se liberi, verranno assegnati ad operatori generici presenti nella graduatoria del Settore Alimentare.

Articolo 11
Criteri per l’individuazione dei nuovi mercati e fiere e per la qualificazione dei mercati e fiere esistenti


1. Ai fini dell`individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati, nuove fiere, nuove fiere promozionali e nuovi posteggi per l`esercizio del commercio sulle aree pubbliche, i comuni tengono conto:

a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.

2. Ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale il comune, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, può procedere allo spostamento di un mercato o di una fiera, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree e relativi posteggi, fatta salva la possibilita` di prevedere termini diversi a seguito di specifici accordi.
3. Per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza, di igiene e sanita` pubblica, o di maggiore funzionalità resta salva la facolta` del comune di trasferire o modificare l`assetto del mercato, dei posteggi fuori mercato e delle fiere. Al riguardo il comune consulta le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 2 e definisce congrui termini per le nuove collocazioni.
4. Nel caso di trasferimento di mercato o fiera per le motivazioni di cui ai commi 2 e 3, in presenza di mancato accordo tra i soggetti concessionari, l’assegnazione dei nuovi posteggi tra i titolari di concessione decennale nel mercato in oggetto seguirà i criteri di seguito specificati: - maggiore anzianità di presenze maturate dal soggetto nel mercato interessato dal trasferimento; - a parità di anzianità di presenze maturate si terrà conto della maggiore anzianità complessiva maturata dal soggetto, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di inizio dell’attività quale risulta dal registro delle imprese.
5. In caso di spostamenti parziali di posteggi di un mercato o di una fiera per motivi di viabilità o lavori pubblici o di una più funzionale dislocazione dei posteggi previa concertazione con le Associazioni di categoria si procederà alla riassegnazione tra gli operatori titolari dei soli posteggi interessati dallo spostamento sulla base della graduatoria esistente.
6. Ogni area pubblica destinata all`esercizio del commercio su posteggio è dotata dei necessari servizi igienico-sanitari in misura proporzionale al numero dei posteggi, come meglio precisato al successivo articolo 15.

Articolo 12
Sospensione volontaria dell’attività


1. L’attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio può essere sospesa per un periodo complessivamente non superiore a quattro mesi in ciascun anno solare.
2. Qualora l’attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale, il temine di cui al comma 1 non si applica nei casi di sospensione per:

a) malattia certificata al comune entro dieci giorni dall’inizio del periodo di sospensione;
b) gravidanza o puerperio certificati al comune entro dieci giorni dall’inizio del periodo di sospensione;
c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall’articolo 33 della legge 104/1992 e dall’articolo 42 del D.Lgs. 151/2001.

3. nell’ipotesi di cui al comma 2, lettera b), l’attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.
4. Le condizioni previste al comma 2) non sono applicabili alle Società di persone.

Articolo 13
Decadenza della concessione decennale del posteggio e della relativa autorizzazione

1. L`autorizzazione nonchè l`eventuale concessione nel mercato e nella fiera decadono nel caso in cui l`operatore non risulti in possesso dei requisiti soggettivi, morali e professionali, di cui all’ articolo 5 della legge.
2. L`autorizzazione e la concessione decadono altresì nei casi in cui l`operatore:

a) non inizi l`attività entro centottanta giorni dalla data dell`avvenuto rilascio, fatta salva la facoltà del comune di concedere una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità;
b) non utilizzi il posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiori ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all`anno solare, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all’articolo 12 del presente regolamento;
c) non inoltri istanza di reintestazione entro il termine di cui all`articolo 8, comma 2, del presente regolamento.

3. L`autorizzazione e la concessione nella fiera decadono nel caso in cui l`operatore non utilizzi il posteggio per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all’Articolo 12 del presente regolamento.
4. Nelle fiere di durata fino a due giorni è obbligatoria la presenza per l`intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore è da ritenersi assente l`operatore che nell’ arco del triennio utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore a due terzi della durata di ogni singola edizione della fiera.
5. Il comune, accertata la sussistenza delle motivazioni per la decadenza della concessione decennale e della relativa autorizzazione, procede a comunicare all’interessato l’avvio del procedimento assegnando allo stesso operatore un tempo di giorni 30 per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Al termine della procedura il comune archivia la pratica o pronuncia la decadenza degli atti amministrativi oggetto del presente articolo.

Articolo 14
Norme generali per lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche


1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
2. Le tende di protezione al banco di vendita possono sporgere al di fuori della superficie assegnata, purché le aste verticali di sostegno alle tende di protezione al banco di vendita non siano collocate oltre la superficie assegnata. La merce appesa ad apposite strutture di sostegno poste sotto le tende suindicate non deve essere collocata oltre la superficie assegnata.
3. È consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l’attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.
4. È fatto obbligo agli operatori di raccogliere in contenitori appositamente distribuiti da personale incaricato tutti i rifiuti prodotti per facilitare la relativa rimozione dall’area utilizzata, pena l’ applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento di Settore e comunque della normativa vigente.
5. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti. Nel caso di improvviso malessere l’ operatore dovrà comunque presentare entro tre giorni il certificato medico, altrimenti la presenza per quel giorno verrà cancellata.
6. È esplicitamente vietato introdurre nell'area di svolgimento della manifestazione materiale classificato esplosivo, detonante, asfissiante e comunque pericoloso, anche se contenuto in taniche, bombolette ed altro.
7. L'Amministrazione Comunale, in ogni caso, si riserva di dettare norme tese a migliorare gli aspetti di sicurezza e di igiene inerenti le attività disciplinate dal presente regolamento.

Articolo 15
Normativa igienico-sanitaria


1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico- sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dall’ Ordinanza sanitaria 3 aprile 2002.
2. In relazione all’articolo 11, comma 5, della legge si determina in 50 il numero dei posteggi oltre i quali l’area pubblica dovrà essere dotata di un adeguato numero di servizi igienico-sanitari, che sono quindi fissati in misura di 1 ogni 50 posteggi.

Articolo 16
Vendita a mezzo di veicoli


1. È consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.
2. Il comune può consentire in alcune aree il mantenimento nel posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio stesso.

Articolo 17
Aree interdette all’esercizio del commercio su posteggio


1. Lo svolgimento di attività di commercio su posteggio nelle aree demaniali marittime è vietato.
2. L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di rilascio del Nulla Osta, relativamente a singole aree e parti del Demanio Marittimo, in occasione di eventi o manifestazioni commerciali a carattere straordinario che comportino particolare afflusso di persone.

Mercati
Capo I
Norme generali

Articolo 18
Norme in materia di funzionamento dei mercati


1. Il mercato è gestito dal comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda all'affidamento a soggetti esterni, quali consorzi e cooperative di operatori, associazioni di categoria e singoli operatori. In tal caso si procederà ad apposita gara e potranno prevedersi specifiche priorità per i consorzi, cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l’attività sul mercato oggetto dell’affidamento in gestione. I rapporti tra Comune e soggetto gestore saranno regolati da specifica convenzione.
2. Quando il giorno di svolgimento del Mercato Settimanale coincide con un giorno festivo, il Mercato viene regolarmente effettuato, fatta eccezione per il 25 e 26 Dicembre, 1° Gennaio. Lo svolgimento del Mercato Settimanale del Venerdì, qualora venga a coincidere con la festività del Natale o di Capodanno, verrà anticipato al giorno feriale antecedente.

Articolo 19
Criteri di assegnazione in concessione decennale dei posteggi


1. Il comune rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione, tramite bando comunale da pubblicarsi sul BURT con le procedure di cui all’articolo 6 del presente regolamento.
2. Prima della pubblicazione del bando comunale può procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le migliorie, sulla base di quanto previsto al successivo articolo 21.

Articolo 20
Posteggi riservati ai produttori agricoli


1. Per i produttori agricoli è consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, può essere: a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare; b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Articolo 21
Criteri di variazione per miglioria e scambio di posteggi

1. Il Comando di Polizia Municipale segnala, anche negativamente, l’elenco dei posti liberi (per rinuncia dell’operatore oppure per decadenza della concessione del posteggio, oppure perché non ancora assegnati ) ai mercati, entro il 31/3, 30/6, 30/9 e 31/12, all’ufficio interessato che provvede, in presenza di posteggi liberi, ad emettere i bandi per la miglioria, di cui al comma 2.
2. Entro il quindicesimo giorno successivo alle date riportate nel comma 1 il Comune procede all’emissione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le migliorie. Il bando sarà comunicato a tutti gli operatori.
3. Gli operatori interessati a migliorare la propria collocazione all’interno del mercato presentano domanda scritta al comune, entro il settimo giorno dalla emissione del bando.
4. I criteri per la miglioria del posteggio sono i seguenti:

a) maggiore anzianità maturata, dal soggetto richiedente dalla data di assegnazione del posteggio in quel mercato;
b) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.

5. Lo scambio di posteggio tra due operatori dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, nel rispetto delle disposizioni sui vincoli di specializzazione merceologica laddove presenti e previa apposita domanda, da inviare, con firma congiunta, al comune che provvederà, tramite l’ufficio incaricato, all’annotazione della variazione del posteggio sull’autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.
6. Non è consentito lo scambio tra titolari di posteggi riservati a portatori di handicap e titolari di posteggi non riservati.
7. Analogamente non è consentito lo scambio tra titolari di posteggi riservati a produttori agricoli e titolari di posteggi non riservati.

Articolo 22
Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze


1. È confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 10/2003, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
2. L’operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l’orario previsto per l’inizio delle vendite. Altrimenti è considerato assente a tutti gli effetti.
3. Affinché la presenza possa essere registrata è obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l’operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento condizioni atmosferiche, improvviso malessere dell’ operatore, che dovrà comunque presentare entro 3 giorni il certificato medico, pena la non registrazione della presenza) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
4. Qualora l'operatore non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato la registrazione non ha luogo.
5. La registrazione delle presenze degli operatori non titolari di posteggio nel mercato (spuntisti) viene effettuata dal Comando di Polizia Municipale mediante l'annotazione dei dati anagrafici, nonchè del tipo e dei dati identificativi dell'autorizzazione di cui è titolare, dell'operatore che si è presentato al mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività commerciale.
6. Il comune provvede ad annotare in apposito registro le presenze che lo spuntista matura in quel mercato. Le graduatorie, con l’indicazione delle presenze, sono pubbliche e sono consultabili presso il Comando di Polizia Municipale mediante richiesta di accesso agli atti.
7. Nell’ ambito del Mercato Settimanale del Venerdì, qualora il gestore accumuli 10 assenze non giustificate, il Comando Polizia Municipale, provvederà a darne opportuna informazione al titolare.
8. Qualora l’operatore non titolare posteggio (spuntista) non si presenti al mercato per più di un anno solare, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività commerciale, il comune procede alla cancellazione dell’operatore stesso dalla graduatoria relativa al mercato in questione.
9. Lo spuntista non può giustificare la sua assenza dalla spunta, presentando certificato medico. Le cause di sospensione dell’ attività di commercio su aree pubbliche di cui all’articolo 14 L.R. 10/2003 sono da considerarsi applicabili solo agli operatori titolari di concessione di posteggio decennale, in quanto la malattia, il servizio militare, la gravidanza e il puerperio rappresentano condizioni che impediscono la maturazione delle assenze e conseguentemente della decadenza della concessione e dell’ autorizzazione.
10. Non è possibile la cessione delle presenze da uno spuntista ad un altro, se non unitamente all’ autorizzazione e comunque tramite regolare contratto di acquisto azienda.
11. Per quanto concerne la graduatoria degli spuntisti le presenze vengono distinte a seconda dei settori ( Alimentare - Non Alimentare) e dei posteggi riservati (Portatori handicap - Coltivatori diretti).

Articolo 23
Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati


1. All’operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non è presente nel posteggio entro l’orario prefissato per l’inizio delle vendite, non è conteggiata la presenza e si procede all’assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. L’ assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata dal comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nel mercato il comune tiene conto dell’anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dall’operatore rispetto alla data di inizio dell’attività quale risulta dal registro delle imprese. L’ assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata nel rispetto delle disposizioni sui vincoli di specializzazione merceologica laddove presenti.
3. L’assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal comune, prioritariamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti, nel rispetto delle disposizioni sui vincoli di specializzazione merceologica laddove presenti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2. In mancanza di operatori aventi gli stessi requisiti il posteggio verrà assegnato agli spuntisti generici, come meglio precisato all’articolo 10 commi 3 e 4.

Articolo 24
Mercati straordinari


1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati entro il 31 gennaio di ogni anno e si svolgono senza la riassegnazione dei posteggi e con lo stesso organico del mercato.
2. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate, ma sono conteggiate le presenze degli spuntisti.

Capo II
Individuazione dei mercati

Articolo 25
Mercati: Localizzazione e caratteristiche


1. Lo svolgimento e l'ubicazione dei mercati, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi sono le seguenti:

Mercato Coperto

CARATTERISTICHE GENERALI
Luogo di svolgimento Follonica
Ubicazione Piazza XXIV Maggio
Svolgimento Annuale
Cadenza Giornaliera
Giorno Tutti i giorni
COMPOSIZIONE
Settore
Posteggi
Superficie mq.
Superficie media mq.
Alimentare e non alimentare
30
789,0
26,3
Posteggi riservati ai produttori agricoli
2
52,6

26,3

Posteggi riservati ai portatori di handicap
1
26,3
26,3
Totale
33
867,9
26,3

Mercato del Venerdì

CARATTERISTICHE GENERALI
Luogo di svolgimento Follonica
Ubicazione Zona 167 Ovest, Via Amendola, Via Togliatti, Via Di Vittorio, P.zza Togliatti, Via Morandi, Via Einaudi, P.zza Einaudi
Svolgimento Annuale
Cadenza Settimanale
Giorno Venerdì
COMPOSIZIONE
Settore
Posteggi
Superficie mq.
Superficie media mq.
Alimentare
32
1.200
40,0
Non alimentare
172
6.690
40,0
Posteggi riservati ai produttori agricoli
4
160

40,0

Posteggi riservati ai portatori di handicap
4
160
40,0
Totale
212
8.480
40,0

Mercato sparso estivo di Pratoranieri

CARATTERISTICHE GENERALI
Luogo di svolgimento Follonica
Ubicazione V.le Italia, loc. Pratoranieri (ZTL)
Svolgimento Stagionale (1° Giugno - 15 Settembre)
Cadenza Giornaliera
Giorno Tutti i giorni
COMPOSIZIONE
Settore
Posteggi
Superficie mq.
Superficie media mq.
Alimentare
2
75
37,5
Non alimentare
14
375
26,8
Posteggi riservati ai produttori agricoli
-
-

-

Posteggi riservati ai portatori di handicap
1
25
25
Totale
17
450
26,5

Mercato sparso estivo di Via Lago Maggiore

CARATTERISTICHE GENERALI
Luogo di svolgimento Follonica
Ubicazione Via Lago Maggiore
Svolgimento Stagionale
Cadenza Giornaliera
Giorno Tutti i giorni
COMPOSIZIONE
Settore
Posteggi
Superficie mq.
Superficie media mq.
Alimentare
2
75
37,5
Non alimentare
-
-
-
Posteggi riservati ai produttori agricoli
-
-

-

Posteggi riservati ai portatori di handicap
-
-
-
Totale
2
75
37,5

Articolo 26
Determinazione degli orari


1. Gli orari di svolgimento dei mercati, sono stabiliti con apposita ordinanza dal Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con facoltà di armonizzare detti orari a quelli delle attività commerciali sulle aree private in sede fissa.
2. L’ordinanza dovrà contenere:

- gli orari di inizio e fine delle operazioni di vendita;
- le fasce orarie di occupazione dei posteggi;
- gli orari in cui verranno effettuate le operazioni di spunta;
- le differenziazioni per i periodi in cui sono in vigore l’ora solare e l’ora legale;
- inizio dell’ orario di pulizia dell’ area interessata dal Mercato;
- gli obblighi e i divieti relativi alla circolazione, alla occupazione e all’abbandono.

3. Eventuali deroghe potranno essere stabilite per particolari esigenze e potranno, inoltre, essere stabiliti orari differenziati per la vendita da parte dei produttori agricoli e per la vendita di prodotti particolarmente deperibili.

Articolo 27
Regolazione della circolazione pedonale e veicolare


1. L’area di svolgimento del mercato, individuata nel presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale, emanata ai sensi del vigente C.d.S., alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti ai sensi del precedente articolo.
2. Di conseguenza l’area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti. Ne consegue che i vari passi carrabili eventualmente presenti nell’ area interessata dal Mercato non possono in nessun modo essere utilizzati dai condomini. Naturalmente l’ accesso è consentito ai mezzi di soccorso, laddove se ne verificasse la necessità.

Articolo 28
Utilizzazione dell’energia elettrica


1. L’Amministrazione Comunale potrà consentire l'installazione e l’intestazione dei contatori delle aree mercatali alle associazioni dei commercianti su area pubblica o ai singoli commercianti.
2. I consumi elettrici sono a totale carico degli operatori del mercato, così come eventuali costi di ripristino degli impianti elettrici danneggiati dagli operatori stessi.
3. L'impianto elettrico, compreso il collegamento tra il punto di distribuzione energia elettrica e la propria attrezzatura, dovrà essere realizzato in conformità delle norme vigenti in materia.


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