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Regolamento comunale per l'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche

TITOLO 3
FIERE PROMOZIONALI

Capo I
Norme generali

Articolo 37
Fiere promozionali


1. Alle fiere promozionali partecipano gli operatori autorizzati all`esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le societa` di persone iscritte nel registro delle imprese, purchè non superino la misura massima del 50% dei posteggi da assegnare.
2. Considerato che nell’ ambito del Piano vigente non sono invidividuate di Fiere Promozionali, si da’ mandato alla Giunta Comunale di autorizzare, indipendentemente dall’aggiornamento del piano, e comunque a livello sperimentale e previa concertazione con le Associazioni di categoria, fiere promozionali, finalizzate alla promozione e valorizzazione delle varie zone della città, nonché di attività culturali, economiche e sociali o di particolari tipologie merceologiche o produttive Nel caso venga verificato che qualcuna di tali iniziative incontri il favore degli operatori e del pubblico dopo la fase sperimentale si procederà all’ inserimento della stessa nel Piano.
3. L’effettuazione di tali manifestazioni può avvenire anche su iniziativa di soggetti privati mediante la presentazione di un progetto, in cui devono essere esplicitati:

- le finalità dell’iniziativa;
- i settori o le specializzazioni merceologiche;
- le aree richieste e la loro localizzazione;
- le modalità di allestimento delle aree e le caratteristiche delle attrezzature di vendita;
- il numero dei posteggi ed il relativo dimensionamento.

4. Tali tipo di manifestazione è gestita dal comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda all'affidamento a soggetti esterni, quali consorzi e cooperative di operatori, associazioni di categoria, singoli operatori, comitati senza scopo di lucro regolarmente costituiti con atto pubblico, ovvero con scrittura privata autenticata o registrata. In caso di affidamento a soggetti esterni, i rapporti tra Comune e soggetto gestore saranno regolati da specifica convenzione.
5. Affinché il Comune possa autorizzare lo svolgimento della manifestazione affidata in gestione ai soggetti, di cui al comma precedente, e consentire contemporaneamente l’occupazione del suolo pubblico è necessario che si realizzino le seguenti condizioni:

a) Gli eventi fieristici devono avere come motivo trainante della manifestazione la promozione del territorio di Follonica e della sua cultura;
b) Entro la fine dell’anno solare di svolgimento della fiera, il soggetto gestore deve presentare all’ Ufficio Competente i bilanci e dimostrare la destinazione dei proventi della fiera stessa;
c) Per le fiere che si svolgono su aree pubbliche è richiesto agli organizzatori un deposito cauzionale o una polizza fideiussoria o una forma assicurativa congrua che copra eventuali danni nei confronti dei beni comunali. È sempre necessaria la stipula di una idonea polizza RC con massimale congruo per i danni causati a cose o persone presenti alla fiera;
d) Per le fiere che si svolgono su aree pubbliche il soggetto proponente sottopone preventivamente al Comando Polizia Municipale idonea documentazione (cartografia dell’area, disposizione dei banchi, circolazione stradale, ecc.) al fine di consentire la verifica delle norme di sicurezza pubblica in rapporto alla circolazione stradale dei veicoli e dei pedoni.

6. Una volta pervenuta apposita domanda da parte del soggetto promotore della fiera promozionale, il comune si riserva di espletare tutte le procedure atte allo svolgimento della manifestazione entro 90 giorni dal giorno di presentazione della domanda.
7. Le fiere promozionali possono essere riservateanche ai piccoli imprenditori agricoli e agli artigiani nonche` ai produttori agricoli non professionali, secondo modalita` e criteri stabiliti dal comune, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e delle norme che disciplinano la somministrazione degli alimenti.

Articolo 37
Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi


1. Il comune rilascia la concessione temporanea del posteggio, sulla base di una graduatoria formata, a seguito di pubblicazione del bando comunale, tenendo conto delle priorità e delle procedure di cui all’articolo 6 del presente regolamento.
2. I bandi di cui al comma 1 devono essere pubblicati all’albo del comune e comunicati alle associazioni di categoria interessate.
3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
4. I giorni della fiera promozionale saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.

Articolo 38
Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti


1. Per l’assegnazione dei posteggi a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche, il comune formula apposita graduatoria sulla base dell’anzianità maturata dal soggetto richiedente rispetto alla data di inizio dell’attività quale risulta dal registro delle imprese. A parità di anzianità si terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione della domanda.
2. Nel caso di fiere promozionali che hanno già avuto luogo, seppure in forma sperimentale e saltuaria, purché le presenze siano state registrate da persone incaricate dal comune, si tiene conto delle presenze anche per gli operatori iscritti al REA.

Articolo 39
Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze


1. È confermata la validità delle graduatorie eventualmente esistenti alla data di entrata in vigore della legge 19/2003, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
2. L’operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nella fiera promozionale al posteggio assegnato entro l’orario previsto per l’inizio delle vendite.
3. La registrazione delle presenze nella fiera promozionale viene effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore nonchè del tipo e dei dati identificativi dell'autorizzazione di cui è titolare.
4. Il comune provvede ad annotare in apposito registro le presenze che l’operatore matura in quella fiera promozionale. Le graduatorie, con l’indicazione delle presenze, sono pubbliche e sono consultabili presso il Comando di Polizia Municipale tramite richiesta di accesso agli atti.
5. La presenza effettiva in una fiera promozionale potrà essere computata solo a condizione che l’operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata della fiera, nelle fiere di durata fino a due giorni, o nella misura minima di due terzi della durata, per le fiere di durata superiore.
6. Qualora l'operatore assegnatario non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato, la registrazione non ha luogo e la presenza non viene computata.

Articolo 40
Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati


1. All'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera promozionale non è presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, non è conteggiata la presenza e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. L’ assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata dal comune per la sola giornata di svolgimento della fiera promozionale, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nella fiera promozionale il comune tiene conto dell’anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dall’operatore rispetto alla data di inizio dell’attività quale risulta dal registro delle imprese. L’ assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata nel rispetto delle disposizioni sui vincoli di specializzazione merceologica laddove presenti.
3. L’assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal comune, prioritariamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti, nel rispetto delle disposizioni sui vincoli di specializzazione merceologica laddove presenti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
4. I giorni di fiera promozionale saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.

Articolo 41
Determinazione degli orari


1. Gli orari di svolgimento delle fiere promozionali sono stabiliti con apposita ordinanza dal Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con facoltà di armonizzare detti orari a quelli delle attività commerciali sulle aree private in sede fissa. 2. L’ordinanza dovrà contenere:

- gli orari di inizio e fine delle operazioni di vendita;
- le fasce orarie di occupazione dei posteggi;
- gli orari in cui verranno effettuate le operazioni di spunta;
- le differenziazioni per i periodi in cui sono in vigore l’ora solare e l’ora legale;
- gli obblighi e i divieti relativi alla circolazione, alla occupazione e all’abbandono.

3. Eventuali deroghe potranno essere stabilite per particolari esigenze e potranno, inoltre, essere stabiliti orari differenziati per la vendita da parte dei produttori agricoli e per la vendita di prodotti particolarmente deperibili

Articolo 42
Regolazione della circolazione pedonale e veicolare


1. L’area effettivamente occupata per lo svolgimento della fiera promozionale, individuata nel presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale, emanata ai sensi del vigente C.d.S., alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento di fiera e per gli orari prestabiliti ai sensi del precedente articolo.
2. Di conseguenza l’area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.
3. Ne consegue che i vari passi carrabili eventualmente presenti nell’ area interessata dal Mercato non possono in nessun modo essere utilizzati dai condomini. Naturalmente l’ accesso è consentito ai mezzi di soccorso, laddove se ne verificasse la necessità.

Articolo 43
Utilizzazione dell’energia elettrica


1. L’Amministrazione Comunale potrà consentire l'installazione e l’intestazione dei contatori delle aree di fiera alle associazioni dei commercianti su area pubblica o ai singoli commercianti.
2. I consumi elettrici sono a totale carico degli operatori, così come eventuali costi di ripristino degli impianti elettrici danneggiati dagli operatori stessi.
3. L'impianto elettrico, compreso il collegamento tra il punto di distribuzione energia elettrica e la propria attrezzatura, dovrà essere realizzato in conformità delle norme vigenti in materia.


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