TITOLO 5
COMMERCIO ITINERANTE
Articolo 49
Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante
1. L’esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l’esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L’esercizio del commercio itinerante è consentito a condizioni che la circolazione e la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. È consentito all’operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull’area pubblica il tempo necessario per servirlo e comunque non superiore ad un’ ora. È comunque vietata la vendita con l’uso di bancarelle e l’esposizione della merce esternamente al mezzo.
4. E’ vietato all’ operatore il ritorno nell’ area occupata nel corso della precedente sosta.
Articolo 50
Aree interdette all’esercizio del commercio itinerante
1. L’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato, in concomitanza con lo svolgimento di mercati o fiere, in aree poste a distanza inferiore ad 300 metri dalle zone di mercato o fiera.
2. L’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è altresì vietato nelle aree demaniali marittime, fatta eccezione per gli operatori ai quali viene concesso apposito nulla osta dal demanio stesso, di cui al successivo articolo 53. 3. L’ esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario e per motivi di pubblico interesse è vietato nelle seguenti zone:
a) Zona A Centro Storico, corrispondente al Comprensorio ex ILVA;
b) Zona Centro Urbano (Zona compresa tra Viale Matteotti, Via Golino, Via Roma. Via Bicocchi,Via Vespucci Via Carducci e Viale Italia fino all’ intersecazione con Viale Matteotti);
c) Via Amendola, Via Leopardi, Viale Europea, Via della Pace, Via Cassarello, Via della Repubblica, Via delle Collacchie;
d) Piazza Don Minzoni, Piazza Gramsci, Viale Italia dall’ intersecazione con Viale Matteotti fino a Pratoranieri Via isole Eolie, Via Litoranea, Piazza e Via Santini, Via Merloni e via Lamarmora.
4. Il Sindaco ha la facoltà di individuare, con specifica ordinanza, eventuali altre aree interdette all’ esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante tenendo conto dei seguenti criteri:
- tutela e valorizzazione del patrimonio d’interesse storico, artistico, culturale e ambientale;
- sicurezza pubblica in rapporto alla circolazione stradale dei veicoli e dei pedoni;
- incompatibilità funzionale o estetica all’arredo urbano;
- incompatibilità di carattere igienico-sanitario;
- incompatibilità rispetto all’erogazione di servizi di interesse pubblico.
Articolo 51
Rappresentazione cartografica
1. Presso la Polizia Municipale/Ufficio Commercio è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le aree interdette al commercio itinerante.
Articolo 52
Svolgimento attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante sulle aree demaniali
1. L’ esercizio dell’ attività di commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali marittime è consentito esclusivamente in forma itinerante ai soli titolari in possesso di regolare autorizzazione, di cui alla L.R.10/2003 e previo rilascio di nulla osta dall’ Ufficio Demanio del Comunale, secondo le procedure di seguito elencate.
2. L’ operatore deve muoversi a piedi, senza veicoli, velocipedi ed altre attrezzature a ruote e/o altro mezzo di trasporto a spinta umana.
3. In deroga al disposto del comma precedente è ammesso l’utilizzo dei mezzi elettrici necessari per la conservazione degli alimenti per coloro che svolgono commercio itinerante nel settore alimentare, opportunamente omologati e dotati di apposita autorizzazione da rilasciare dall’Ufficio Demanio contestualmente al titolo per l’esercizio della attività.
4. Il numero degli operatori ammessi al commercio itinerante sulle aree pubbliche sarà determinato annualmente dalla Giunta comunale con apposito atto deliberativo, da adottarsi su proposta del Settore Commercio, entro il 15 dicembre di ogni anno a valere per l’anno successivo, sentito il parere delle Associaioni di categoria.
5. L’apposito Nulla Osta previsto dalla normativa vigente per il commercio itinerante è rilasciato dall’Ufficio Demanio del Comune, che indicherà le condizioni per l’esercizio della attività da rispettare a pena di decadenza dal beneficio.
6. Gli operatori interessati allo svolgimento dell’ attività sulle aree demaniali marittime dovranno presentare apposita richiesta in bollo al Settore Commercio dal 15 Gennaio al 28 Febbraio di ogni anno, utilizzando la modulistica appositamente predisposta, previo versamento delle spese di istruttoria nella misura stabilita dalla Delibera di cui al 4° comma non inferiore ad € 10,00.
7. la completezza formale delle domande è a cura del soggettocce presenta la richiesta e la mancanza di uno o più documenti determina la improcedibilità della istanza e la sua automatica archiviazione ai termini di Legge. La mancanza dell’ attestazione dell’ avvenuto versamento delle spese di’ istruttoria determina l’improcedibilità dell’istanza.
8. La graduatoria degli aventi diritto sarà redatta in base ai seguenti criteri:
a) all’anzianità di presenza maturata;
b) in caso di parità di presenze, in base all’anzianità di iscrizione al registro Imprese;
c) In caso di ulteriore parità, ad operatori non assegnatari di posteggi nei mercati.
9. E’ facoltà dell’Amministrazione comunale integrare i criteri indicati al comma precedente, con l’inserimento di altri parametri mediante la Deliberazione prevista al comma 4 del presente articolo, per una migliore garanzia della qualità nell’offerta turistica.
10. Il rilascio del N.O. da parte dell’Ufficio Demanio deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della graduatoria trasmessa dall’Ufficio Commercio.
11. In caso di mancato ritiro del N.O. entro il 31 maggio di ogni anno, il beneficiario decade dalla assegnazione che sarà automaticamente attribuita al primo degli esclusi individuato in base alla graduatoria predisposta dal Settore Commercio.
Articolo 53
Determinazione degli orari
1. L'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante è stabilito con apposita ordinanza dal Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con facoltà di armonizzare detti orari a quelli delle attività commerciali sulle aree private in sede fissa. |