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Regolamento comunale per l'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche

TITOLO 6
NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 54
Graduatorie


1. Al momento di entrata in vigore del presente regolamento sono fatte salve le graduatorie predisposte dal Comune sulla base della L.R. 10/2003.

Articolo 55
Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi


1. Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, semprechè disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento.

Articolo 56
Adeguamento strutture di vendita


1. Nell’ ambito dei Mercati Estivi entro il 1° luglio 2006 gli operatori già titolari di posteggio dovranno adeguare la propria struttura di vendita al BANCO TIPO, di cui la Giunta.Comunale con atto n. 298 del 28 dicembre 2001 ha già determinato la tipologia, le dimensioni, le caratteristiche (materiali da utilizzare, colori etc.).
2. Analogamente gli operatori, a cui verrà rilasciata ex novo una concessione e relativa autorizzazione dovranno entro 3 mesi dalla data del rilascio dotarsi della struttura prevista.
3. Sono esonerati dall’ obbligo di dotarsi del BANCO TIPO i titolari di posteggio Settore Alimentare che per l’ esercizio della loro attività devono utilizzare veicoli appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa.
4. Il rinnovo della concessione del posteggio e della relativa autorizzazione è comunque condizionato all’ adeguamento della struttura di vendita al Banco- tipo.
5. E’ facoltà dell’Amministrazione valutare l’opportunità dell’ adozione del Banco - tipo anche da parte di operatori titolari di posteggi fuori mercato.

Articolo 57
Posteggi non utilizzabili in quanto occupati da veicoli


1. Qualora nell’ ambito dei Mercati, delle Fiere etc. uno o più posteggi non fossero utilizzabili in quanto occupati da veicoli di privati, non disponendo al momento di un servizio di rimozione forzata, il titolare del posteggio, non potendo esercitare la propria attività nel posteggio assegnatogli, ha diritto a scegliere tra i posteggi temporaneamente disponibili prima degli spuntisti. Qualora siano interessati più operatori la scelta verrà effettuata sulla base della maggiore anzianità.

Articolo 58
Attività stagionali

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.
2. La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.
3. I posteggi dovranno essere comunque previsti nei piani per il commercio su aree pubbliche che verranno approvati dal consiglio Comunale.

Articolo 59
Fiere Promozionali


1. Considerato che è in essere la convenzione con l’ Associazione Indietro nel tempo per la gestione delle Fiere Promozionali previste nel precedente Piano per il Commercio su aree pubbliche, non più previste nel presente Piano, al fine di procedere alla risoluzione della convenzione stipulata, si autorizza in via transitoria lo svolgimento delle Edizioni della Fiera delle Tradizioni e dell’ Artigianato esclusivamente per i mesi di Marzo, Aprile e Maggio.

Articolo 60
Tariffe per la concessione del suolo pubblico


1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

Articolo 61
Sanzioni


1. Chiunque eserciti il commercio in aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o concessione di posteggio ovvero senza i requisiti di cui all’articolo 5 della legge regionale 10/2003 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 ad euro 15.000, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse, ai sensi della legge 689/1981.
2. In caso di assenza del titolare, l`esercizio del commercio su aree pubbliche senza la qualifica di dipendente o collaboratore familiare o senza il possesso dei requisiti previsti d all'articolo 5 della legge regionale 10/2003, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 ad euro 1.500. Tale sanzione é irrogata al titolare dell`autorizzazione.
3. Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dal comune nel presente regolamento per l`esercizio del commercio su aree pubbliche, é punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 ad euro 1.500.
4. In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni, può essere disposta, quale misura interdittiva, la sospensione dell`attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni di attività. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione. Ai fini della reiterazione, hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio della regione Toscana.
5. Nel caso in cui l`operatore, nel periodo di cinque anni a decorrere dalla prima infrazione, incorra nella stessa infrazione per la terza volta, puo` essere disposta la revoca dell`autorizzazione.
6. Per quanto riguarda le procedure relative all`accertamento ed all`irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e successive modificazioni e per quanto applicabile, dalla Legge 24 Novembre 1986 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Per le violazioni rilevate l’ Autorità comunale competente a ricevere il rapporto è il Dirigente della Polizia Municipale.

Articolo 62
Distruzione e devoluzione delle merci sequestrate o confiscate


1. Agli effetti degli articoli 5 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.571, nei casi in cui è previsto che si proceda alla vendita o alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate, esse debbono essere distrutte qualora il Dirigente del Comando di Polizia Municipale competente all’irrogazione delle relative sanzioni amministrative le abbia valutate di valore complessivamente non superiore a € 1000.
2. Agli effetti delle norme predette, inoltre, equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate la devoluzione di esse per la realizzazione di interventi di beneficenza o assistenza ovvero di promozione dello sviluppo economico, disposta in favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che si impegnano a realizzare detti interventi.
3. Entro il 31 Dicembre di ogni anno si provvede obbligatoriamente alla distruzion dei beni confiscati nei casi previsti dal 1° comma del presente articolo, depositati nei locali a disposizione del Comune di Follonica.
4. Delle operazioni di distruzione viene redatto processo verbale in contradditorio con il consegnatario dei beni. Il processo verbale viene redatto alla scadenza indicata al comma precedente anche nel caso di mancanza di materiale da distruggere.


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