ARTICOLI DA 1 A 3
Art. 1
Attività temporanee da svolgersi nell’area costiera
La fascia costiera non rientra tra le aree destinate allo svolgimento di manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile ovvero all’aperto individuate dal Piano Comunale di Classificazione Acustica approvato con Delibera C.C. n. 100 del 28/11/2005; pertanto per attività temporanee e spettacoli a carattere temporaneo da svolgersi in tale area è necessario richiedere apposita autorizzazione in deroga secondo le procedure specificate nei successivi articoli.
Art. 2
Attività che si svolgono nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile ovvero all’aperto individuate nel Piano di Zonizzazione Acustica Comunale
Le attività temporanee che si svolgono nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo individuate nel PCCA sono sottoposte alle autorizzazioni di deroga semplificata o non semplificata come specificato negli articoli seguenti qualora superino i limiti di zona cui l’area appartiene.
Art. 3
Autorizzazioni in deroga semplificata
Per ottenere l’autorizzazione in deroga semplice per effettuare attività e spettacoli a carattere temporaneo di cui al punto 3.2.3 della Delibera CC n. 77/2000 con orario di svolgimento dalle ore 10.00 alle ore 24.00 e con limiti di emissione: 70 dB dalle ore 10.00 alle ore 22.00 – 60 dB dalle ore 22.00 alle ore 24.00, occorre presentare l’istanza almeno 10 giorni prima dell’effettuazione dell’attività temporanea.
Attività temporanee di durata inferiore a 3 giorni consecutivi
L’interessato deve allegare alla domanda di autorizzazione in deroga:
- una dichiarazione firmata dal titolare del rispetto degli orari e dei limiti di emissione sopra indicati in facciata dei recettori sensibili più vicini.
Attività temporanee di durata superiore a 3 giorni consecutivi
Nel caso di attività o spettacoli temporanei per durate superiori a 3 giorni, l’interessato deve allegare alla domanda di autorizzazione in deroga:
- una dichiarazione firmata del rispetto degli orari e dei limiti di emissione sopra indicati in facciata dei recettori sensibili più vicini;
- una relazione che attesti tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo redatta da tecnico competente ai sensi dell’art. 16 della LR 89/98;
- una pianta dettagliata e aggiornata dell’area dell’intervento con l’identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati.
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