ARTICOLI DA 4 A 6
Art. 4
Autorizzazioni in deroga non semplificata
Qualora le attività non prevedano di rispettare le condizioni per una deroga di tipo semplificato come previsto al punto precedente così come al punto 3.2.3 della DCR 77/2000, per rilasciare il Titolo Autorizzativo per spettacoli e/o intrattenimenti temporanei con termine oltre le ore 24.00, nel rispetto comunque dei limiti orari imposti dall’Ordinanza Sindacale n. 38/02, disciplina provvisoria degli orari dei pubblici intrattenimenti, occorre presentare l’istanza almeno 30 giorni prima dell’effettuazione dell’attività temporanea.
Tale termine del procedimento vale solo se l’interessato allega alla domanda:
- una relazione redatta da tecnico competente ai sensi dell’art. 16 L.R. 89/98 che contenga gli elementi previsti al punto 3.3 della D.C.R. 77/2000;
- il parere tecnico debitamente vistato da ARPAT per il successivo inoltro all’Ufficio Medico Legale della ASL locale per il parere di competenza vincolante a termini di Legge..
Nel caso in cui non vi sia il parere ARPAT già reso sulla relazione tecnica il termine del procedimento è di 90 giorni dal ricevimento della istanza.
In questo caso oltre alla relazione tecnica sopra indicata dovrà essere presentata copia del versamento € 114 + IVA 20% sul C.C. n. 200501 intestato ad ARPAT via Porpora – 50144 - Firenze, per spese di istruttoria sul parere tecnico presentato che sarà inoltrato dall’Amministrazione comunale al momento dell’avvio del procedimento.
Successivamente al rilascio del parere ARPAT il documento viene trasmesso all’Ufficio Medico Legale della ASL locale per il parere di competenza vincolante.
L’ASL deve obbligatoriamente rilasciare il parere ma soprattutto è un parere vincolante, nel senso che ha la possibilità di respingere l’istanza perché la relazione tecnica non permette di avere quelle cautele nei confronti dei diversi soggetti interessati alle emissioni sonore previste dalla normativa.
L’autorizzazione allo svolgimento dell’attività quindi, è subordinata al parere favorevole espresso dalla ASL.
Art. 5
Controlli
Le attività temporanee autorizzate in deroga semplificata o in deroga non semplificata saranno soggette ai controlli da parte delle autorità competenti sull’osservanza degli orari e dei limiti di emissione ammessi.
In caso di accertato mancato rispetto degli orari e dei limiti ammessi, si provvederà all’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla Legge, con l’ulteriore sanzione accessoria della decadenza della autorizzazione di P.S. per le manifestazioni successivamente previste dal calendario
Art. 6
Esposti per disturbi da rumore
Il controllo su eventuali esposti per disturbi da rumore prodotto da attività permanenti o temporanee è di competenza dell’Ufficio Ambiente che attiva i procedimenti necessari con la collaborazione della Polizia Municipale e dell’ARPAT Dipartimento Provinciale di Grosseto.
|