Articolo 2
AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI
Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’articolo 2 della L.R.T. n. 29/2004, sono stabilite le seguenti modalità operative:
a) Rispetto della volontà del defunto:
Ai fini dell’affidamento e/o della dispersione delle ceneri la volontà del defunto deve risultare da un documento debitamente sottoscritto di suo pugno.
b) Dichiarazione sulla destinazione finale delle ceneri:
in esecuzione del 2° comma dell’articolo 2 della L.R.T. n. 29/2004 il soggetto affidatario dell’urna cineraria è tenuto a sottoscrivere il documento di cui al fac-simile (A) allegato al presente disciplinare. Tale documento, conservato presso l’impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.
c) Rinuncia all’affidamento:
ai fini della rinuncia, il soggetto individuato dal de cuius come “affidatario” è tenuto a sottoscrivere il documento di cui al fac-simile (B) allegato al presente disciplinare. |