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Regolamento in materia di commercio al dettaglio in sede fissa

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TITOLO I - Principi Generali

Articolo 1 - Disciplina normativa e criteri interpretativi

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione degli Uffici, i procedimenti, gli atti e quant'altro non soggetto a riserva di legge nazionale o regionale in materia di commercio nel rispetto delle indicazioni e delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nazionale e regionale.

2. Le norme contenute nel presente Regolamento vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto.

3. I riferimenti del presente Regolamento a leggi, regolamenti ed altre norme si intendono estesi alle successive modifiche ed integrazioni delle stesse.

4. Le disposizioni nelle quali è prevista la presentazione a cura degli interessati di domande o comunicazioni, salva diversa disposizione normativa vanno interpretate nel senso che tali atti sono necessari soltanto ove determinino sostanziali modificazioni ( di fatto o di diritto) della situazione preesistente, e tali modifiche siano soggette ad accertamento preventivo o successivo, da parte della Pubblica Amministrazione.

Articolo 2 - Finalità ed obiettivi

1. Finalità del presente Regolamento è quella di favorire una più razionale evoluzione dell'apparato distributivo.

2. Gli obiettivi del Regolamento sono:

a. assicurare nel rispetto delle previsioni urbanistiche comunali la migliore funzionalità e produttività del servizio distributivo, offrendo al consumatore la possibilità di scelta negli acquisti in relazione alla comodità del servizio, alla qualità e al prezzo dei prodotti.

b. Assicurare un equilibrio dinamico tra le installazioni commerciali a posto fisso e la presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, tenuto conto anche delle funzioni svolte dal commercio su aree pubbliche e dalle altre forme di distribuzione;

c. Promuovere anche con l'adozione di tecniche moderne lo sviluppo ed una maggiore efficienza del sistema distributivo, incrementando la produttività dei fattori della produzione impiegati nell'attività distributiva;

d. Assicurare una tensione concorrenziale nell'ambito di un adeguato equilibrio tra le varie forme distributive;

e. Favorire l'evoluzione tecnica ed economica dell'impresa tradizionale e la riqualificazione dell'occupazione, sviluppando l'associazionismo tra commercianti e tra consumatori;

f. Sviluppare l'abbinamento funzionale tra attività commerciali e attività paracommerciali e di servizio, elevando il livello generale di integrazione dei servizi collettivi ed incentivando la formazione di centri autonomi di attrazione commerciale con interventi differenziati a seconda delle diverse zone del territorio comunale;

g. Garantire la possibile presenza di servizi commerciali anche nelle zone sfavorite dal punto di vista dell'accessibilità;

h. Favorire l'accessibilità delle aree commerciali con i mezzi pubblici e comunque secondo modalità compatibili con la struttura insediata;

i. Favorire la nascita di tipologie di esercizio innovative, quanto a merceologie, orari e specializzazioni del servizio per particolari categorie di utenti.

Articolo 3 - Definizioni

1. Per le definizioni non riportate nel presente articolo si rimanda a quanto all'art. 4 del D.Lgs. 114/98 e all'articolo 2 Regolamento Regionale 26 Luglio 1999 n. 4.

2. Ai fini del presente Regolamento, ove non diversamente stabilito:

- Esercizio commerciale:
il luogo o lo spazio complessivamente utilizzato ed organizzato dall'imprenditore per lo svolgimento dell'attività di vendita. Più esercizi commerciali con diversi titolari possono coesistere all'interno dello stesso locale o struttura, fermo restando che è la somma delle loro superfici di vendita ad individuare la tipologia dell'insediamento e la disciplina applicabile. La classificazione degli esercizi commerciali è quella prevista dall'articolo 4 del D.Lgs.114/98, integrata dall'articolo 2 del Regolamento Regionale 26 Luglio 1999 n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni.

- Centro Commerciale al dettaglio ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lett.g) D.Lgs 114/98:
struttura fisico- funzionale concepita ed organizzata unitariamente con specifica destinazione d'uso commerciale, coincidente per superficie di vendita con una media o grande struttura, di cui all'articolo 4 comma 1 lettere e) ed f) del D.Lgs., costituita da almeno due esercizi commerciali al dettaglio. Deve essere dotato di spazi e servizi, funzionali al centro stesso, che possono essere organizzati su superfici sia coperte che scoperte. E' unitario rispetto al sistema del traffico, dei parcheggi e dei servizi ad uso collettivo, in modo che il consumatore abbia un'immagine unica dell'offerta commerciale e dei servizi annessi. La superficie di vendita di un centro commerciale è data dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi commerciali nello stesso presenti.

- Superficie di vendita di un esercizio commerciale al dettaglio in sede fissa:
l'area destinata alla vendita compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita l'area destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. La superficie di vendita si determina per ciascun esercizio commerciale, calcolando soltanto l'area che costituisce la superficie calpestabile del pavimentato, valutata o valutabili e ai fini del rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione edilizia, quale risulta dalle tavole allegate ai predetti atti. Qualora uno stesso esercizio comprenda diversi locali di vendita, gli stessi devono essere comunicanti tra loro a mezzo di aperture o scale idonee ad assicurare un'agevole circolazione del pubblico.

- Superficie espositiva:
la parte di unità immobiliare a destinazione commerciale, alla quale il pubblico può accedere in condizioni di sicurezza per prendere visione dei prodotti esposti, senza che ci sia attività di vendita.

- Esercizi di vicinato:
gli esercizi commerciali aventi superficie di vendita non superiore a mq. 250;

- Medie strutture di vendita:
ai sensi dell'articolo 2 punto 1 lett.b del Regolamento Regionale 26 Luglio 1999 n. 4, modificato con il Regolamento Regionale 3 Maggio 2000 n. 5, essendo il Comune di Follonica inserito nel bacino omogeneo di utenza n. 20 Colline Metallifere, le strutture commerciali da mq. 251 a mq. 1.500 e pertanto tutti gli esercizi di vendita, compresi i centri commerciali già autorizzati, aventi la superficie di vendita da mq. 251 a mq. 1.500 sono classificati medie strutture di vendita.

- Grandi strutture di vendita:
conseguentemente tutti gli esercizi di vendita, compresi i centri commerciali, già autorizzati secondo le previgenti norme, aventi una superficie oltre i mq. 1.500 sono classificati grandi strutture di vendita.

- Aree commerciali integrate:
le aree per le quali lo strumento urbanistico comunale prevede espressamente la compatibilità per l'insediamento di grandi strutture di vendita, integrate funzionalmente sulla base delle disposizioni di specifico strumento urbanistico attuativo;

- Domande concorrenti:
le domande per le quali la documentazione prevista è completa o è stata completata nello stesso giorno, sia rispetto a quanto previsto per il rilascio dell'autorizzazione commerciale che per la concessione o autorizzazione edilizia.

- Utilizzatori in grande, di cui all'articolo 2, comma 1 lett.a) del D.Lgs.:
le comunità, convivenze, le cooperative di consumo e loro consorzi, gli organismi associativi costituiti esclusivamente tra i titolari di esercizi di vendita e/o pubblici esercizi per procedere agli acquisti in comune di prodotti necessari per le loro attività.

- Reimpiego del personale degli esercizi concentrati o accorpati: il reimpiego degli occupati nell'anno precedente, sia a tempo determinato che indeterminato. I lavoratori a tempo determinato sono considerati in percentuale in rapporto al numero di ore lavorate rispetto a quelle previste nel contratto collettivo di riferimento.

Articolo 4 - Responsabile del procedimento

1. Le procedure autorizzatorie e di comunicazione in materia commerciale disciplinate dal presente Regolamento, anche ove comportino l'apertura di diversi procedimenti riguardanti più settori o più uffici dell'Amministrazione Comunale sono organizzate con criteri di unità, uniformità ed omogeneità da un Responsabile del procedimento, il cui nominativo è notificato all'interessato con la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'articolo 7 della Legge 241/90.
2. Il Responsabile del procedimento svolge tutti i compiti previsti dall'articolo 6 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e in particolare, cura la corrispondenza con gli interessati o i controinteressati, ivi comprese le richieste di integrazione di dati, dichiarazioni o documenti, le comunicazioni d'ufficio; provvede inoltre ad assicurare adeguati controlli delle dichiarazioni sostitutive ed alla trasmissione degli atti finali.
3. Restano salve le competenze dei Dirigenti Responsabili dei settori interessati all'emanazione degli atti finali dei singoli procedimenti.
4. Ogni Ufficio comunale interessato dai procedimenti, di cui al presente regolamento, individua uno o più referenti incaricati di curare su indicazione del Responsabile del procedimento i rapporti con l'utenza con particolare riferimento alla consulenza, all'accesso alla documentazione amministrativa e alle altre forme partecipative di cui alle leggi 142/90 e 241/90.
5. Nei casi in cui sia necessario procedere contestualmente al rilascio di autorizzazione commerciale e concessione o autorizzazione edilizia, il Responsabile del procedimento è preferibilmente il Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive, che provvede in collaborazione con i competenti Dirigenti dei settori interessati all'istruttoria ed al rilascio degli atti autorizzativi.

Articolo 5 - Settori di attività

1. L'attività commerciale è esercitata con riferimento ai settori :

a. alimentare
b. non alimentare.

2. Rimangono in vigore le tabelle merceologiche per i titolari di rivendite di generi di monopolio e per i titolari di impianti di distribuzione automatica di carburanti, di cui all'allegato 1 al D.M. 561/96, nonché la tabella merceologica per i titolari di farmacie, prevista all'allegato 9 del D.M. 375/88.

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