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Regolamento in materia di commercio al dettaglio in sede fissa

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TITOLO II - Condizioni e procedure per l'esercizio dell'attività commerciale

CAPO I - Norme comuni

Articolo 6 - Requisiti soggettivi

1. L'attività commerciale è consentita nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5 D.Lgs. 114/98.

2. La verifica dei requisiti e delle condizioni necessarie per svolgere l'attività commerciale sono effettuate sulla base della vigente normativa da parte degli uffici comunali competenti.

3. Nelle imprese individuali i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare, mentre nelle società i requisiti devono essere posseduti:

- da tutti i soci nelle Società a nome collettivo;
- dai soci accomandatari nelle Società in accomandita semplice;
- dal legale rappresentante nelle società di capitali, cooperative, enti e associazioni;
- da chi le rappresenta in Italia in caso di Società estere.

4. Per il settore alimentare i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare nelle imprese individuali, mentre nelle Società, associazioni o enti:

- dal legale rappresentante o da un preposto;
- da chi rappresenta in Italia un'impresa estera o da un preposto.

5. Il possesso dei requisiti soggettivi deve essere autocertificato o documentato dal soggetto interessato nei modi previsti dalla legge.

6. I requisiti soggettivi per l'esercizio del commercio al dettaglio sono accertati dal Comune, mentre per l'esercizio del commercio all'ingrosso la competenza è della Camera di Commercio competente.

Articolo 7 - Requisiti dell'età

1. Il commercio al dettaglio può essere esercitato solo da chi ha raggiunto la maggiore età e con l'autorizzazione del Tribunale da chi, non avendola raggiunta, è emancipato di diritto ai sensi dell'articolo 390 cod. civ.

2. All' inabilitato ed al minore non emancipato non è consentito l'inizio di un'attività commerciale, ma soltanto la relativa continuazione a seguito di acquisto della titolarità di un'azienda a causa di morte o per donazione.

Articolo 8 - Requisiti morali

1. L'attestazione dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale documentato nei modi di legge è equiparabile alla riabilitazione.

2. La persona dichiarata fallita per poter gestire un'attività commerciale ha necessità di ottenere la riabilitazione civile.

3. L'accertamento dei requisiti morali per l'esercizio del commercio viene fatto di ufficio dal Comune.

Articolo 9 - Requisiti professionali

1. Ai fini del possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del commercio nel settore alimentare occorre aver frequentato con esito positivo un corso specifico di formazione professionale per il settore alimentare, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

2. Non sono pertanto ritenuti idonei ai fini dell'accertamento dei requisiti:

a. i titoli di studio non specificatamente abilitanti quali diploma di ragioniere, laurea in economia e commercio e similari;
b. attestati di corsi svolti all'estero;
c. attestati di frequenza di corsi relativi alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o per la gestione di strutture ricettive turistico- alberghiere.

3. L'esercizio in proprio dell'attività di vendita al dettaglio o all'ingrosso di prodotti alimentari è comprovato anche dalla posizione di socio di società di persone e di amministratore o institore di società di capitali o di altro organismo collettivo.

Possiedono il requisito dell'esercizio in proprio:

- l'imprenditore individuale;
- nella società di capitali: il legale rappresentante ( Presidente o Amministratore Unico o Consigliere delegato) o altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale;
- nelle società in nome collettivo: il socio con poteri di ordinaria amministrazione e di legale rappresentanza o il socio d'opera o socio con "obbligo di prestazione di attività", pur senza poteri di rappresentanza legale e/o amministrazione ordinaria;
- nel caso di associazione in partecipazione: colui che ha operato presso un'impresa autorizzata senza vincolo di subordinazione con un contratto di associazione in qualità di associato.

4. La qualifica di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione di un'impresa, che esercita la vendita di prodotti alimentari si ritiene posseduta da chi svolga mansioni direttamente attinenti alla somministrazione, lavorazione, trasformazione di alimenti o bevande.

5. Il requisito di dipendente qualificato è comprovato sulla base di idonea documentazione fornita dall'impresa presso la quale l'interessato ha prestato la propria opera. Per valutare la prestazione dell'attività in qualità di dipendente qualificato, occorre tenere conto del tipo d'azienda, del contratto di lavoro, della qualifica rivestita, del periodo di apprendistato, del tipo di attività esercitata rapportato alla qualifica rivestita.

6. Il requisito di familiare coadiutore è comprovato dall'iscrizione all'INPS, gestione commercianti. In caso di imprese miste, artigiane- commerciali, iscritte all'INPS gestione artigiani con riferimento all'attività prevalente, il requisito professionale si ritiene provato.

7. Per vendere i prodotti che rientrano nelle tabelle speciali per tabaccherie, farmacie e distributori di carburanti, nonché giornali e riviste, è richiesto il possesso dei requisiti personali previsti dal D.Lgs.

Articolo 10 - Comunicazioni e domande. Elementi e modalità di consegna

1. Le comunicazioni e le domande devono essere effettuate utilizzando l'apposita modulistica approvata ai sensi dell'articolo 10, comma 5 D.Lgs. 114/98 e disponibili presso gli Uffici Comunali, sul sito telematico comunale o la rete telematica del Ministero dell'Industria. Le comunicazioni o domande effettuate su modulistica diversa o su carta semplice non sono ricevibili e non producono alcuno degli effetti giuridici previsti dal Decreto e non è pertanto possibile dare avvio al procedimento. Sono conseguentemente respinte ed archiviate, previa comunicazione agli interessati.

2. Le comunicazioni e le domande devono essere predisposte in triplice copia con firme in originale ( titolare o legale rappresentante dell'impresa, altri amministratori o soci, di cui all'articolo 2 D.P.R. 252/98, eventuale preposto): di esse, una copia verrà consegnata al Comune, un'altra servirà all'impresa in caso di esito positivo al fine della presentazione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. entro trenta giorni dall'inizio effettivo dell'attività o delle variazioni richieste, l'ultima infine sarà conservata dall'impresa stessa.

3. La modulistica deve essere compilata in ogni sua parte in maniera completa e chiara con :

a. la specifica dell'operazione che si intende effettuare;
b. l'indicazione di tutti i dati richiesti, nel frontespizio e nelle sezioni corrispondenti all'operazione che interessa;
c. le dichiarazioni prescritte nel Decreto, contenute nei modelli, da rendersi barrando obbligatoriamente tutte le caselle ed integrandole con i dati eventualmente richiesti nonché sottoscrivendole.

4. Alla comunicazione o alla domanda deve essere allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità di ognuna delle persone che rendono e sottoscrivono dichiarazioni. In caso di cittadini extracomunitari, questi devono allegare anche copia del permesso di soggiorno.

5. La comunicazione o la domanda possono essere consegnate a mano al Protocollo del Comune o spedite al Comune per posta raccomandata con ricevuta di ritorno. Per le domande presentate direttamente all'Ufficio Protocollo dal data di arrivo coincide con quella della relativa registrazione al Protocollo generale di arrivo della corrispondenza.

6. Per tutte le comunicazioni o domande entro tre giorni dal ricevimento il responsabile del procedimento comunica all'interessato:

a. Unità operativa competente alla gestione della pratica;
b. oggetto del procedimento;
c. persona responsabile del procedimento;
d. ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;
e. termine di conclusione del procedimento.

7. Per le comunicazioni o domande pervenute incomplete o irregolari i termini di decorrenza possono essere interrotti una volta sola dal responsabile del procedimento, che comunica entro 10 giorni tutte le cause di irregolarità o incompletezza a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio, che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire automaticamente. La richiesta di elementi integrativi può avere per oggetto anche la trasmissione da parte dell'interessato di elementi o allegati alla comunicazione o domanda, che risultano prescritti dalla vigente normativa.

8. I termini ricominceranno a decorrere dal giorno in cui perverranno al Comune gli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi, successive alla prima, non interrompono i termini, di cui ai precedenti comma.

Articolo 11 - Comunicazioni ad efficacia immediata

1. Il subingresso, la cessazione, la riduzione della superficie di vendita e/o del Settore merceologico sono soggetti a preventiva comunicazione al Comune.
2. La comunicazione, di cui al presente articolo, purchè redatta sugli appositi modelli e completa degli elementi essenziali consente il subingresso nell'attività, la riduzione della superficie di vendita e/o del settore merceologico, la cessazione dell'attività immediatamente, cioè nella stessa data di consegna al protocollo o di invio tramite posta.

Articolo 12 - Modifiche nella rappresentanza legale di società

1. Le modifiche che intervengono nella rappresentanza legale di una persona giuridica o di una società dopo la comunicazione di apertura per gli esercizi di vicinato o il rilascio delle autorizzazioni per una media o grande struttura di vendita, non obbligano alla presentazione di una nuova comunicazione o al rilascio di una nuova autorizzazione. La persona giuridica o società ha l'onere di darne comunicazione al Comune entro trenta giorni dalla registrazione della variazione della rappresentanza legale al Registro Imprese, tenuto dalla Camera di Commercio. Nella comunicazione devono essere indicati gli estremi dell'atto, con cui si è provveduto alla variazione della rappresentanza legale, le generalità complete del nuovo legale rappresentante e/o dei nuovi soci, gli estremi di iscrizione al Registro Imprese.

2. Il nuovo legale rappresentante deve essere in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività.

3. Il Comune entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione, di cui al precedente comma 1,effettuate le verifiche necessarie, comunica alla persona giuridica o società, la presa d'atto della variazione intervenuta nella rappresentanza legale.

4. La trasformazione di una società in un'altra dei tipi previsti dalle vigenti leggi non obbliga ad una nuova dichiarazione per l'apertura di un esercizio di vicinato o a richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione per le medie e grandi strutture di vendita.

5. La società che risulta dalla trasformazione deve darne comunicazione al Comune entro trenta giorni dalla registrazione dell'atto di trasformazione al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, precisando:

- gli estremi dell'atto;
- la nuova ragione sociale;
- il numero di iscrizione al Registro Imprese e la Camera di Commercio presso la quale si è iscritti. Alla comunicazione devono inoltre essere allegate da parte del legale rappresentante e dei soci le autocertificazioni relative al possesso dei requisiti soggetti, previsti dalla vigente normativa.

6. A seguito della Comunicazione il Comune procede agli adempimenti di cui al precedente comma 3) nello stesso termine previsto.

Articolo 13 - Subingresso negli esercizi di vendita al minuto

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà per atto tra vivi o a causa di morte di un esercizio di vendita al dettaglio è soggetto a comunicazione al Comune. La comunicazione di subingresso deve essere fatta utilizzando il modello COM. 1 per gli esercizi di vicinato ed il Modello COM. 3 per le medie e grandi strutture di vendita.

2. La comunicazione comporta di diritto per le medie e grandi strutture il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività a condizione che :

a. sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda nei modi di legge;
b. il subentrante sia in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività, previsti dall'articolo 5 del D.Lgs.

3. Per gli esercizi di vicinato la comunicazione di subentro comporta il diritto del subentrante, se in possesso dei requisiti soggettivi, di cui all'articolo 5 D.Lgs. 114/98, di continuare l'attività del dante causa.

4. La comunicazione di subingresso è presentata a pena decadenza entro i termini seguenti:

a. in caso di subingresso per causa di morte entro dodici mesi dalla morte del titolare;
b. in caso di subingresso per atto tra vivi entro sessanta giorni dall'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio.

5. L'atto di trasferimento deve essere pubblico debitamente registrato.

6. Non può essere oggetto di atti di trasferimento l'attività corrispondente soltanto ad un settore merceologico dell'esercizio.

7. In caso di morte del titolare dell'esercizio di vendita, la comunicazione deve essere effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza prevista dall'articolo 1105 del cod.civ., un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con terzi, ovvero che abbiano costituito una società in uno dei tipi previsti dal cod.civ. per la gestione dell'attività, sempre che abbiano i requisiti soggettivi, di cui all'art.5 D.Lgs. Qualora si tratti di esercizio appartenente al Settore alimentare gli eredi che ne siano sprovvisti devono acquisire i requisiti professionali di cui all'articolo 5 del D.Lgs. entro dodici mesi dalla comunicazione di subingresso.

8. Il subentrante già in possesso dei requisiti alla data di acquisto dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver dato apposita comunicazione al Comune. Qualora a decorrere dalla data predetta non inizi l'attività entri i termini seguenti, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa :

a. dodici mesi per gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita;
b. ventiquattro mesi per le grandi strutture.

9. Il subentrante per causa di morte, non essendo in possesso dei requisiti professionali alla data di acquisto del titolo, può continuare l'attività solo dopo aver presentato apposita comunicazione di subingresso al Comune. Qualora non inizi l'attività entro dodici mesi dalla data predetta o, trattandosi di un esercizio del settore alimentare, non acquisisca i requisiti professionali, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

10. Il subentrante per atto tra vivi, non in possesso dei requisiti professionali alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, può iniziare l'attività solo dopo aver acquisito i requisiti professionali e comunque, dato comunicazione di subingresso nei termini di cui al precedente comma 4 lettera b) al Comune. Decade da tale diritto nel caso in cui non inizi l'attività entro i termini, di cui al precedente comma 8 e nel caso in cui non presenti la comunicazione nei termini, di cui al precedente comma 4.

11. Nel caso in cui sia avvenuto il trasferimento di gestione di un esercizio, la comunicazione e l'eventuale autorizzazione rilasciata al subentrante, è valida fino alla data in cui ha termine la gestione. Qualora chi subentra non comunichi il subingresso e non inizi l'attività entro il termine di cui al precedente comma 8 decade dal diritto di esercitare tale attività.

12. La società a cui contestualmente alla costituzione venga conferita un'azienda può continuare per sessanta giorni l'attività del conferente, dandone immediata comunicazione al Comune. Qualora non acquisisca i requisiti professionali entro lo so termine decade dal diritto di esercitare l'attività conferita.

13. Nei casi in cui venga autorizzata la continuazione di un'impresa commerciale da parte di un soggetto incapace, chi lo tutela ai sensi di legge deve darne immediata comunicazione al Comune, incaricando per la conduzione dell'esercizio una persona in possesso dei requisiti morali e professionali, previsti dalla legge. Entro tre mesi dalla cessazione dello stato di incapacità, accertata ai sensi di legge, l'interessato deve darne comunicazione al Comune, autocertificando il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività commerciale. Qualora non acquisisca i requisiti entro il termine di dodici mesi, decorrenti dalla data di cessazione dell'incapacità, decade dal diritto di esercitare l'attività, a meno che il ritardo dipenda da causa a lui non imputabile. In questo caso prima della scadenza dell'anno deve comunicare al Comune le cause che hanno impedito l'acquisizione dei requisiti, chiedendo una proroga del termine di scadenza.
14. I termini previsti nel presente articolo possono essere prorogati su motivata istanza del richiedente.

CAPO II - Esercizi di vicinato

Articolo 14 - Comunicazioni per apertura, trasferimento di sede ed ampliamento
Istruttoria

1. Chi intende aprire, trasferire la sede o ampliare la superficie fino a mq. 250, modificare o ampliare il settore merceologico di un esercizio di vicinato deve inviare al Comune apposita comunicazione, utilizzando il Modello COM.1.

2. Qualora la comunicazione non risulti regolare o completa, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione al soggetto interessato nei modi, termini ed effetti precisati all'articolo 10 del presente Regolamento.

3. Ove la comunicazione sia regolare e completa, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio a verificare tramite formale richiesta ai competenti servizi interni ed esterni:

a. il possesso dei requisiti soggettivi, di cui all'articolo 5 D.Lgs. 114/98 e alla Legge 575/65 e successive modificazioni ed integrazioni;
b. che per il locale o i locali nel quale/nei quali si intende effettuare l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di superficie sussista il rispetto delle prescrizioni contenute nei regolamenti comunali di Polizia Urbana, annonaria ed igienico sanitaria;
c. che il locale sia conforme alle prescrizioni stabilite per gli esercizi commerciali dai vigenti strumenti urbanistici;
d. il rispetto dei regolamenti comunali, di cui agli articoli 7,8 e 9 del Regolamento R.T.26.07.99 n. 4 così come modificato con Decreto P.G.R. 3 Maggio 2000 n. 5, se adottati.

L'accertamento delle condizioni, di cui alle lettere b, c, d può essere effettuato anche a mezzo di Conferenza dei Servizi da convocare a cura del Responsabile del procedimento.

4. I servizi interni devono fornire motivata risposta al responsabile del procedimento entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta.

5. Qualora la verifica d'ufficio dia esito positivo, il Responsabile del procedimento archivia la pratica, senza emanare alcun provvedimento. In caso di esito negativo della verifica viene emanato un provvedimento di diniego di inizio dell'attività oggetto della comunicazione.

6. L'inizio dell'attività può avvenire solo dopo che siano decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, senza che sia intervenuta interruzione o sospensione nei termini.

7. Saranno irrogate le sanzioni pecuniarie, di cui all'articolo 22 comma 1 D.Lgs. 114/98 e potrà essere ordinata l'immediata chiusura dell'esercizio stesso, qualora venga accertato che un esercizio di vicinato è stato attivato:

a. senza aver inviato al Comune la comunicazione, di cui all'art.7, comma 1 del D.Lgs.;
b. prima che siano trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione;
c. a seguito di dichiarazione non veritiera, relativamente ai requisiti e presupposti richiesti dal comma 3 lettere a), b), c) e d) del presente articolo, nel qual caso si procederà d'Ufficio a segnalare il fatto alla Procura della Repubblica per false dichiarazioni in atti.

CAPO III - Medie strutture di vendita

Articolo 15 - Procedimento autorizzatorio

1. Per ottenere l'autorizzazione per l'apertura, il trasferimento di sede, l'estensione o il cambiamento del settore merceologico, di cui all'articolo 5 D.Lgs. 114/98,e l'ampliamento della superficie fino a mq. 1.500 per una MEDIA STRUTTURA di vendita, il soggetto interessato deve presentare apposita istanza all'Amministrazione Comunale, utilizzando il modello COM. 2. La domanda è da ritenersi accolta, purché non vi sia stata interruzione o sospensione dei termini, se entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla data del suo ricevimento, non è stato comunicato al richiedente il diniego.

2. Alla domanda per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita deve essere presentata, a pena di irricevibilità con conseguente rigetto ed immediata archiviazione , contestualmente a:

a. domanda di concessione o autorizzazione edilizia (ovvero dichiarazione di esistenza della domanda o di titolo già rilasciato);
b. denuncia di inizio di attività o altro atto che legittimi l'esecuzione dei lavori e delle opere edilizie indispensabili per l'esercizio dell'attività commerciale ( ovvero dichiarazione di esistenza di tali atti o della loro necessità).

Dovrà inoltre essere allegata la seguente documentazione:

a. copia di mappa catastale con l'indicazione dell'esatta ubicazione dell'esercizio;
b. planimetria debitamente quotata in scala ( preferibilmente 1:100 o 1:200) dell'esercizio esistente o progetto dell'edificio da realizzare con evidenziate la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, uffici, servizi. In caso di ampliamento deve essere indicata la superficie preesistente e quella che si intende realizzare;
c. planimetria in scala adeguata ( preferibilmente1:500 ), nella quale venga rappresentato il sistema della viabilità pubblica, che entra in relazione con il progettato insediamento commerciale, lo schema distributivo del traffico, il sistema degli accessi, le aree di parcheggio a servizio, distinte per tipologie di utenza, gli spazi a destinazione pubblica, di cui agli standard del D.M. 1444/68 ;
d. relazione circa l' infrastruttura viaria.
e. Relazione asseverata da tecnico abilitato, attestante la conformità del proposto insediamento o intervento agli strumenti urbanistici ed alla normativa statale e regionale. In particolare deve essere attestata la rispondenza della realizzazione dei raccordi viari ai criteri, di cui all'articolo 9, comma 3, delle direttive regionali, nonché il rispetto della dotazione e caratteristiche dei parcheggi tramite anche apposita tabella comparativa.
f. nel caso di domande presentate per ambiti territoriali oggetto di programmi per la tutela delle aree vulnerabili, relazione circa le conseguenze occupazionali, impegno al rispetto del contratto collettivo di lavoro e degli accordi territoriali eventualmente siglati;

3. Qualora la domanda non sia giudicata regolare e completa il responsabile del procedimento ne da' comunicazione al richiedente nei modi, e termini indicati all'articolo 10 del presente Regolamento.

4. Nel caso in cui dal responsabile del procedimento non venga rilevata alcuna irregolarità o incompletezza nella domanda il termine per il concretizzarsi del silenzio- assenso decorre dalla data del ricevimento della domanda stessa.

5. Se la domanda è regolare e completa il responsabile del procedimento provvede d'ufficio a verificare tramite formale richiesta ai competenti servizi interni ed esterni:

a. il possesso dei requisiti soggettivi, di cui all'articolo 5 D.Lgs.114/98 e alla Legge 575/65 e successive modificazioni ed integrazioni;
b. che per il locale o i locali nel quale /nei quali si intende effettuare l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di superficie sussista il rispetto delle prescrizioni contenute nei Regolamenti comunali di Polizia Urbana, annonaria ed igienico-sanitaria;
c. che il locale sede dell'attività sia conforme alle previsioni stabilite dai vigenti strumenti urbanistici per gli esercizi commerciali classificati come medie strutture di vendita.
d. Il rispetto degli eventuali programmi, di cui agli articoli 7, 8 e 9 del Regolamento regionale e della specifica regolamentazione comunale con gli stessi introdotta, compresa l'eventuale disponibilità di SVAM.

6. L'accertamento delle condizioni, di cui alle lettere b) e c) può essere effettuato anche a mezzo di Conferenza dei Servizi convocata dal Responsabile del procedimento entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta.

7. I servizi interni devono fornire le risposte al Responsabile del procedimento entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta.

8. Qualora la verifica d'ufficio non dia esito positivo, il Responsabile del procedimento predispone gli atti per il provvedimento di diniego, da notificare nei modi di legge al soggetto interessato entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda regolare e completa.

9. Per le verifiche d'ufficio e per gli adempimenti conseguenti all'accertamento dei requisiti si applica quanto previsto dal D.P.R. 447/1998, ivi compresa l'eventuale segnalazione alla Procura della Repubblica di false dichiarazioni in atti.

Articolo 16 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione è negata qualora sia stata negata la concessione o l'autorizzazione edilizia per la realizzazione dell'insediamento o qualora manchino le condizioni per il contestuale rilascio di autorizzazione e concessione edilizia.
2. Nel caso di domande concorrenti, relative ad aree interessate dall'operatività di programmi per la tutela di aree vulnerabili, per l'apertura di una media struttura di vendita valgono le seguenti priorità in ordine decrescente:

a. intervento realizzato per concentrazione o accorpamento di precedenti esercizi ed assunzione di impegno di reimpiego del personale dipendente con contestuale revoca delle autorizzazioni preesistenti;
b. qualora si tratti di esercizio appartenente al Settore merceologico non alimentare, frequenza con esito positivo, di un corso di formazione professionale per il commercio o possesso di adeguata qualificazione;
c. quantità volumetriche di patrimonio edilizio esistente oggetto di recupero;
d. numero di posti auto ulteriori rispetto a quelli previsti dagli standard e non riservati alla clientela;
e. numero di occupati;
f. impegno al contratto collettivo nazionale di lavoro;
g. impegno al rispetto degli accordi sindacali territoriali eventualmente siglati.

3. Il rilascio dell'autorizzazione commerciale e della concessione edilizia deve essere contestuale. L'esito negativo di uno dei procedimenti inficia anche l'altro, mentre l'eventuale esito positivo di uno dei due non costituisce presupposto sufficiente per la positiva conclusione dell'altro.

Articolo 17 - Autorizzazioni dovute

1. L'Amministrazione Comunale è tenuta a concedere l'autorizzazione all'apertura o all'ampliamento di medie strutture di vendita conseguenti a concentrazioni o accorpamento di esercizi già autorizzati, ai sensi dell'articolo 24 L. 426/1971, per la vendita di generi di largo e generale consumo e localizzati sul territorio comunale.

2. L'accorpamento e la concentrazione degli esercizi, di cui al precedente comma deve rispettare le seguenti condizioni:

a. Gli esercizi devono essere stati autorizzati ai sensi della Legge 11 Giugno 1971 n. 426. Sono pertanto esclusi quelli attivati con la comunicazione di cui agli articoli 2 e 25 del D Lgs.114/98;
b. L'autorizzazione deve riguardare almeno una delle tabelle di largo e generale consumo, già definite dall'articoli 31 comma 3 D.M.375/88 ( Tabelle I, I a, II, VI, VIII, IX);
c. Il richiedente deve con atto unilaterale d'obbligo reso al Comune con firma autenticata nei modi di legge impegnarsi a reimpiegare il personale degli esercizi concentrati o accorpati;
d. La concentrazione e l'accorpamento non danno diritto ad incrementi di superficie di vendita rispetto a quella che risulta dalla sommatoria delle effettive superfici degli esercizi concentrati o accorpati.

3. Il rilascio di autorizzazione, conseguente all'accorpamento o alla concentrazione, comporta la revoca dei titoli autorizzativi, relativi ai preesistenti esercizi ed il totale reimpiego del personale degli esercizi concentrati o accorpati.

4. L'autorizzazione al trasferimento di sede di una media struttura di vendita in tutto il territorio comunale è dovuta, a condizione che siano rispettate le norme urbanistiche vigenti

5. L'autorizzazione all'aggiunta di un settore merceologico è dovuta qualora avvenga a seguito di concentrazione o accorpamento.

6. L'autorizzazione può essere negata solo quando l'apertura o l'ampliamento sia in contrasto con gli strumenti urbanistici oppure qualora sia negata la concessione o l'autorizzazione edilizia.

CAPO IV - Grandi Strutture di vendita

Articolo 18 - Classificazione

1. Nel Comune di Follonica, che è classificato tra i comuni appartenenti alla Fascia B con popolazione compresa tra i 10.000 e i 50.000, possono essere localizzate le seguenti tipologia di grandi strutture di vendita, così come definite all'articolo 2 punto lett. d) ed e) del Regolamento Comunale 26 Luglio 1999 n. 4:

a. grandi strutture di vendita Tip. "B" : esercizi commerciali con superficie di vendita compresa tra i mq. 5.001 e i mq. 10.000;
b. grandi strutture di vendita Tip. "C": esercizi commerciali con superficie di vendita compresa tra i mq. 1.501 e i mq. 5.000.

Articolo 19 - Procedimento autorizzatorio

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita, l'ampliamento o il cambiamento del settore merceologico delle grandi strutture di vendita sono soggetti ad autorizzazione comunale.
2. La domanda deve essere presentata, a pena di irricevibilità, contestualmente a:

a. domanda di concessione o autorizzazione edilizia ( ovvero dichiarazione di esistenza delle stesse);
b. denuncia di inizio di attività o altro che legittimi l'esecuzione di lavori e delle opere edilizie indispensabili per l'esercizio dell'attività commerciale.

3. Il procedimento amministrativo si svolge secondo la seguente scadenza temporale:

a. entro 60 giorni dalla data di presentazione il Responsabile del Procedimento completa l'istruttoria anche mediante la compilazione dei moduli predisposti dalla Giunta Regionale e, con proprio atto, cura l'indizione della conferenza dei servizi, di cui all'articolo 11 comma 4 del Regolamento Regionale;
b. la conferenza dei servizi è fissata entro 90 giorni dalla data di indizione e si svolge salvo diverso accordo dei rappresentanti della stessa presso la sede della Regione Toscana;
c. contestualmente all'indizione della conferenza il Responsabile del procedimento da' notizia della conferenza stessa al richiedente, ai Comuni contermini, alle organizzazioni dei consumatori, dei lavoratori dipendenti e delle imprese del commercio più rappresentative in relazione al bacino omogeneo d'utenza ;
d. la domanda si intende accolta, conformemente e limitatamente agli elaborati ed alle dichiarazioni presentate, ove entro 120 giorni dalla data di convocazione della conferenza dei servizi, non sia stato comunicato all'interessato il provvedimento di diniego.

4. La concessione o l'autorizzazione edilizia eventualmente richiesta viene rilasciata contestualmente all'autorizzazione commerciale.

Articolo 20 - Presentazione di domanda

1. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a. copia foglio di mappa catastale con l'esatta ubicazione dell'esercizio;
b. planimetria in scala adeguata (preferibilmente 1:100 o 1:200) dell'esercizio esistente o progetto dell'esercizio da realizzare con evidenziate le superfici di vendita e quella destinata a magazzini, servizi, uffici. In caso di ampliamento deve essere indicata la superficie preesistente e quella che si intende realizzare;
c. planimetria in scala adeguata (preferibilmente 1:500) nella quale si rappresenti il sistema della viabilità pubblica che entra in relazione con il progettato insediamento commerciale, lo schema distributivo del traffico, il sistema degli accessi, le aree di parcheggio a servizio, distinte per tipologia di utenza, gli spazi a destinazione pubblica, di cui agli standard del D.M. 1444/1968;
d. relazione asseverata da tecnico abilitato attestante la conformità del proposto insediamento o intervento agli strumenti urbanistici ed alla normativa statale e regionale. In particolare deve essere attestata la rispondenza della realizzazione dei raccordi viari ai criteri, di cui all'articolo 9 comma 3 delle Direttive regionali, nonché il rispetto della dotazione e caratteristiche dei parcheggi tramite anche apposita tabella comparativa;
e. relazione circa l'infrastruttura viaria;
f. relazione circa le conseguenze occupazionali ( numero totale di occupati e numero di eventuali occupati riassorbiti), eventuale numero di esercizi di vicinato trasferiti all'interno della struttura, eventuale quantità volumetrica di patrimonio edilizio esistente oggetto di recupero, eventuale numero di posti auto rispetto a quelli previsti dagli standard e non riservati alla clientela, impegno al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e degli accordi sindacali territoriali eventualmente siglati;
g. bilancio dei rifiuti prodotti ed autosmaltiti da parte della struttura da insediare al fine della valutazione del raggiungimento degli standard minimi stabiliti dal piano regionale dei rifiuti secondo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 4 della L.R.18 maggio 1998 n. 25.

CAPO V - Centri Commerciali

Articolo 21 - Autorizzazione per i Centri Commerciali

1. I Centri Commerciali necessitano:

a. di un'autorizzazione generale per il Centro come tale, in quanto media o grande struttura di vendita, che viene richiesta dal suo promotore o, in assenza, congiuntamente da tutti i titolari degli esercizi che costituiranno il Centro.

b. Di autorizzazione o comunicazione a seconda delle dimensioni per tutti gli esercizi di vendita al dettaglio presenti nel centro.

1. Chi intende attivare il centro commerciale al dettaglio, costituito da più esercizi, deve presentare al Comune un'unica domanda, conformemente al modello COM. 2, che sarà esaminata secondo un criterio unitario. Ai soli fini della presentazione della domanda il richiedente può al momento di presentazione della stessa non essere in possesso dei requisiti professionali, di cui all'articolo 5 comma 5 D.Lgs. 114/98.

2. L'attività dei singoli esercizi, che nel loro insieme costituiscono il Centro Commerciale, avviene dietro specifica domanda e rilascio della relativa autorizzazione, se si tratta di medie o grandi strutture, o previa comunicazione se si tratta di esercizi di vicinato.

3. Qualora il soggetto promotore del centro chieda prima del rilascio delle autorizzazioni corrispondenti agli esercizi oggetto di domanda che esse, se rilasciabili, siano intestate ad altri soggetti, la richiesta va accolta alla sola condizione che questi ultimi siano in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività. Se il centro commerciale è costituito in tutto o in parte da esercizi di vicinato il Comune invita i soggetti indicati dal promotore ad inoltrare le comunicazioni, di cui all'articolo 7 D.Lgs. entro il termine di trenta giorni precedenti l'attivazione dell'esercizio. La comunicazione deve contenere le dichiarazioni previste dall'articolo 7 comma 2 D.Lgs. 114/98.

4. I commercianti associati, che intendono creare un centro commerciale al dettaglio mediante l'apertura di esercizi, di cui vogliono conservare la distinta titolarità possono richiedere che l'esame delle domande, se si tratta di medie o grandi strutture, o delle comunicazioni, se si tratta di esercizi di vicinato, venga svolto congiuntamente e secondo un criterio unitario. Prima del rilascio dell'autorizzazione generale e unica per il Centro è possibile sostituire i richiedenti originari con altri, non costituendo comunque la fattispecie subingresso.

5. Le modifiche, che intervengono nella superficie di vendita degli esercizi del centro commerciale sono soggette ad autorizzazione.

6. La modifica o l'aggiunta di un settore merceologico sono soggette:

a. a nuova autorizzazione nel caso di medie o grandi strutture;
b. a comunicazione nel caso di negozi di vicinato.

Capo VI - Forme speciali di vendita

Articolo 22 - Forme speciali di vendita al dettaglio

1. L'attività di vendita al dettaglio può essere esercitata nelle forme speciali previste dal Titolo VI D.Lgs.114/98 e nei limiti previsti dallo stesso e dal presente Regolamento.

Le forme speciali di vendita si dividono in :

- spacci interni;
- apparecchi automatici;
- per corrispondenza, televisione ed altri sistemi di comunicazione;
- presso il domicilio dei consumatori.

2. Per iniziare l'attività di tutte le forme speciali di vendita è obbligatoria la comunicazione al Comune, che deve essere effettuata utilizzando l'apposita modulistica, approvata ai sensi dell'articolo 10, comma 5 D.Lgs. 114/98.

3. L'inizio dell'attività può avvenire solo dopo che siano decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, senza che sia intervenuta interruzione o sospensione nei termini.

Articolo 23 - Vendite negli spacci interni

1. La vendita negli spacci interni può essere effettuata soltanto a favore delle persone che hanno titolo per accedervi e deve essere fatta in locali che non hanno diretto accesso da una pubblica via, piazza o altra area pubblica.

2. Chi intende effettuare tale forma di vendita deve inviare comunicazione al Comune, utilizzando il modello COM. 4, nella quale deve essere dichiarato il possesso dei requisiti morali e professionali per il commercio da parte della persona preposta alla gestione dello spaccio, se diversa dal titolare, il rispetto delle norme relative alla idoneità dei locali sotto il profilo urbanistico ed igienico-sanitario, il settore merceologico, la superficie di vendita e la sede dello spaccio.

3. L'inizio dell'attività può avvenire solo dopo che siano trascorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa senza che sia intervenuta interruzione o sospensione dei termini.

Articolo 24 - Vendita a mezzo di apparecchi automatici

1. Chi intende effettuare la vendita di prodotti a mezzo di apparecchi automatici deve inviare la comunicazione al Comune, utilizzando il modello COM. 5.

2. Se l'apparecchio viene installato su area pubblica deve essere richiesto preventivamente il permesso per l'occupazione della stessa, precisando la superficie, che si intende occupare, i luoghi previsti per l'installazione degli apparecchi stessi e la durata dell'occupazione.

3. L'inizio dell'attività può avvenire solo dopo che siano decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, senza che sia intervenuta interruzione o sospensione nei termini.

Articolo 25 - Vendita per corrispondenza, televisione
ed altri sistemi di vendita

1. Chi intende effettuare una vendita al dettaglio per corrispondenza, televisione od altri sistemi di comunicazione , ivi compreso il commercio elettronico ( c.d. "e-commerce") deve darne comunicazione al Comune,nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se società, utilizzando il modello COM. 6.
2. E' vietato inviare prodotti al consumatore, se non a seguito di specifica richiesta.
3. E' consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.
4. Nei casi in cui le operazioni di vendita siano effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività sia in possesso dei requisiti prescritti dal Decreto e dal presente Regolamento per l'esercizio della vendita al dettaglio.
5. Durante la trasmissione devono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al Registro delle imprese ed il numero di Partita IVA.
6. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.
7. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 15 del T.U.L.P.S. approvato con regio decreto 18 Giugno 1031, n. 773.
8. Le disposizioni, di cui al presente articolo, si applicano anche al commercio elettronico nel rispetto dell'articolo 21 del decreto e delle azioni promosse dal Ministero dell'Industria, del commercio e dell'Artigianato.
9. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano le disposizioni, di cui al D.Lgs. 15 Gennaio 1992 n.50 in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
10. L'inizio dell'attività può avvenire solo dopo che siano trascorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, senza che sia intervenuta interruzione o sospensione nei termini.

Articolo 26 - Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori

1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale se società, utilizzando il modello COM. 7.

2. Il soggetto, di cui al comma 1, che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del Comune, nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono comunque essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 comma 2 D.Lgs. 114/98.
3. L'impresa rilascia un tesserino di riconoscimento agli incaricati, che deve essere numerato ed aggiornato annualmente e deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa e la firma di quest'ultimo. Il tesserino deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.
4. Il tesserino di riconoscimento è obbligatorio per l'imprenditore, anche se commerciante su aree pubbliche in forma itinerante, che effettua personalmente le vendite di cui al precedente comma 1.

5. Alle vendite, di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni, di cui al D.Lgs.15 gennaio 1992 n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

6. L'inizio dell'attività può avvenire solo dopo che siano trascorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, senza che sia intervenuta interruzione o sospensione nei termini.

Articolo 27 - Vendita e propaganda ai fini commerciali

1. L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali dove si trova anche temporaneamente per motivi di lavoro, studio, cura o svago sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento, di cui all'articolo 19 commi 4, 5, 6 e 8 D.Lgs. 114/98.
2. La comunicazione deve essere fatta dal l'esercente interessato, utilizzando il Modello COM. 7.

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