TITOLO III - Norme relative allo svolgimento dell'attività
CAPO I - Offerte di vendita
Articolo 28 - Vendite straordinarie
Disposizioni generali
1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali.
2. In tutte le vendite straordinarie è vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili anche come termini di paragone.
3. Le merci devono essere poste in vendita con l'indicazione del prezzo normale, dello sconto espresso in percentuale e del nuovo prezzo scontato o ribassato. Tali dati devono essere espressi con lo stesso simbolo grafico, in maniera leggibile, in modo che l'acquirente possa chiaramente individuarli e valutarli.
4. Durante il periodo, in cui vengono effettuate vendite straordinarie, è consentito porre in vendita solo le merci già presenti nell'esercizio e nei locali di sua pertinenza. Il divieto di introduzione di ulteriori merci riguarda sia quelle acquistate che quelle concesse in conto deposito. Le merci offerte devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.
5. Le asserzioni pubblicitarie devono essere presentate anche graficamente in modo non ingannevole per il consumatore e devono contenere gli estremi delle previste comunicazioni, nonché l'indicazione della durata della vendita.
6. L'esaurimento dello scorte di talune merci durante il periodo della vendita deve essere portato a conoscenza del consumatore con avvisi ben visibili e leggibili anche dall'esterno del locale di vendita.
7. E' fatto obbligo di praticare nei confronti del consumatore i prezzi pubblicizzati senza limitazioni di quantità e senza alcun abbinamento di vendite fino all'esaurimento delle scorte.
8. Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi pubblicità relativa sia alla composizione merceologica che alla qualità delle merci, nonché agli sconti o ribassi praticati.
9. Qualora per una stessa voce merceologica vengano praticati al consumatore prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che vi rientrano è obbligatorio indicare sui prodotti esposti tutti i prezzi con lo stesso rilievo grafico. Qualora venga indicato un solo prezzo è fatto obbligo di vendere a quel prezzo tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata.
Articolo 29 - Vendite di liquidazione
1. Le vendite di liquidazione sono definite dall'articolo 5 comma 2 D.Lgs.114/98 e dall'articolo 15 comma 1 Regolamento Regionale 26 Luglio 1999 n.4.
2. L'operatore, che intende effettuare una vendita di liquidazione, deve darne comunicazione al Comune almeno dieci giorni prima della data di inizio della vendita stessa.
3. La comunicazione può essere presentata direttamente al Comune oppure inviata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di consegna diretta la data di presentazione coincide con quella di registrazione della comunicazione al protocollo generale di arrivo della corrispondenza, in caso di invio a mezzo raccomandata con la data apposta con il timbro dall'Ufficio postale accettante.
4. Tali vendite possono essere fatte in ogni periodo dell'anno per una durata non superiore a 10 settimane in caso di cessione o cessazione dell'attività commerciale e per una durata non superiore a quattro settimane nel caso di trasferimento dell'azienda in altro locale o trasformazione o rinnovo locali.
5. La comunicazione all'Amministrazione Comunale relativa alla vendita di liquidazione deve essere corredata da:
a. per la cessazione dell'attività : una dichiarazione di aver effettuato comunicazione di cessazione ai sensi e per effetto dell'articolo 35 del presente regolamento;
b. per la cessione di azienda: dichiarazione di aver sottoscritto atto pubblico di cessione registrato;
c. per il trasferimento dell'azienda in altro locale : dichiarazione di aver effettuato comunicazione o ottenuto autorizzazione al trasferimento ai sensi e nelle forme previste dal presente regolamento;
d. per la trasformazione o il rinnovo dei locali: dichiarazione di aver effettuato denuncia di inizio attività o di aver ottenuto la concessione o l'autorizzazione edilizia per la realizzazione di opere edili ovvero, nel caso che non sia necessario avviare alcun procedimento urbanistico, dichiarazione di procedere al rinnovo di almeno l' 80% degli arredi. Al termine della vendita di liquidazione per rinnovo e la trasformazione dei locali, l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione degli stessi.
Articolo 30 - Vendite di fine stagione
1. Le vendite di fine stagione riguardano esclusivamente i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.
2. Per prodotti a carattere stagionale o di moda, suscettibili di deprezzamento se non venduti entro un determinato periodo di tempo e che possono essere oggetto di vendita di fine stagione si intendono:
a. i generi di vestiario e abbigliamento in genere;
b. gli accessori di abbigliamento e la biancheria intima;
c. le calzature, pelletterie, articoli di valigeria e da viaggio;
d. articoli sportivi.
5. le confezioni ed i prodotti legati a particolari festività al termine delle stesse e comunque i prodotto appartenenti a qualsiasi genere merceologico, non alimentare, che in ragione della stagionalità, del cambiamento di linea del prodotto, per sopravvenuta modifica o innovazione tecnologica, o ipotesi similari, possono contribuire a determinare un abbassamento di domanda del prodotto e quindi conseguente deprezzamento dello stesso.
3. Tali vendite devono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate solo:
a. per il periodo invernale dal terzo lunedì di Gennaio al terzo sabato di Marzo;
b. per il periodo estivo dal terzo lunedì di Luglio al terzo sabato di Settembre.
4. L' Amministrazione Comunale d'intesa con la Camera di Commercio provinciale e le Amministrazioni dei Comuni limitrofi, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori, può definire periodi diversi da quelli indicati al comma 2.
Articolo 31 - Vendite promozionali
1. Le vendite promozionali, così come definite dall'articolo 15, commi 1 e 4 del D.Lgs. integrato con l'articolo 16 bis del Regolamento Regionale 3 Maggio 2000 n. 5, possono essere effettuate dall'esercente per tutti o parte dei prodotti venduti e per periodi di tempo limitati nell'arco dell'anno.
2. La comunicazione deve essere effettuata almeno dieci giorni prima dell'inizio della vendita.
3. Le vendite promozionali dei prodotti di carattere stagionale, appartenenti al settore non alimentare, non possono essere effettuate nel mese di Dicembre, nei periodi delle vendite di fine stagione e nei trenta giorni precedenti tali periodi.
4. Le vendite promozionali dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e dei prodotti d'igiene della casa e della persona possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno senza necessità di preventiva comunicazione al Comune.
Capo II - Disposizioni particolari
Articolo 32 - Esercizio congiunto ingrosso/dettaglio
1. Coloro che alla data del 24 Aprile 1999 svolgevano in uno stesso locale l'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti indicati all'articolo 1, comma 5, della legge n. 426/71, possono continuare ad esercitarla alle stesse condizioni.
2. E' vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, fatta eccezione per la vendita dei seguenti prodotti:
a. macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
b. materiale elettrico;
c. colori e vernici, carte da parati;
d. ferramenta ed utensileria;
e. articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
f. articoli per riscaldamento;
g. strumenti scientifici e di misura;
h. macchine per ufficio;
i. auto, moto, cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
j. combustibili;
k. materiali per l'edilizia;
l. legnami.
Articolo 33 - Sospensione dell'attività
1. Qualora la sospensione dell'attività si protragga per più di trenta giorni, il titolare è tenuto a darne comunicazione al Comune almeno 5 giorni prima dell'inizio della chiusura dell'esercizio, salvo casi di documentata forza maggiore.
Nella comunicazione deve essere indicata la durata della chiusura e l'esercente è tenuto ad apporre apposito cartello per rendere noto al pubblico il periodo di sospensione.
Articolo 34 - Affidamento in gestione di reparti
1. Il titolare di un esercizio commerciale strutturato per reparti può affidarne la gestione ad uno o più ad uno o più soggetti, perché in possesso dei requisiti soggettivi previsti.
2. Prima dell'inizio della gestione il gestore deve darne comunicazione al Comune, dichiarando nella stessa il possesso dei requisiti, la sede dell'esercizio, il reparto gestito, la durata della gestione.
3. Al contratto deve essere allegata copia del contratto di gestione, debitamente registrato.
Articolo 35 - Pubblicità dei prezzi
1. Per tutti i prodotti esposti per la vendita al dettaglio nei luoghi indicati all'articolo 14 comma 1 del D.Lgs. deve essere indicato il prezzo di vendita al pubblico.
2. La pubblicizzazione del prezzo può avvenire con l'uso del mezzo ritenuto più idoneo dall'esercente interessato a condizione che il sistema utilizzato permetta all'utente di leggere sempre in maniera chiara ed inequivocabile l'effettivo prezzo di vendita al pubblico della merce esposta.
3. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.
4. I prodotti, sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti visibile al pubblico, sono esclusi dall' applicazione del precedente comma 2.
5. In caso di vendita di prodotti d'arte e di antiquariato, nonché di oreficeria l'obbligo di pubblicità del prezzo può ritenersi rispettato mediante modalità idonee allo scopo, anche tramite l'utilizzo sul singolo prodotto di un cartellino visibile dall'interno e non dall'esterno.
6. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.
7. Alla pubblicità dei prezzi si applicano le disposizioni, di cui al Decreto, alla Legge regionale ed al Regolamento regionale, nonché le altre disposizioni normative quali i Decreti Legislativi n. 67/2000 in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, n. 68/2000 in materia di pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, n. 84/2000 in materia di indicazione dei prezzi offerti ai consumatori e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 36 - Consumo di prodotti alimentari negli esercizi di vicinato
1. Negli esercizi di vicinato, abilitati alla vendita di prodotti appartenenti al Settore Alimentare è consentito il consumo diretto ed immediato sul posto solo ed esclusivamente di prodotti di gastronomia a condizione che non venga effettuato un apposito servizio di somministrazione e non vengano collocate nel locale di vendita attrezzature finalizzate a permettere o favorire la consumazione sul posto dei prodotti.
2. Si ha servizio di somministrazione se vengono predisposte liste o "menù" dei prodotti offerti, con relativi prezzi, se vengono raccolte o registrate le ordinazioni ed effettuato servizio ai tavoli con portate di alimenti e bevande.
3. Per attrezzature finalizzate alla somministrazione si intende un qualsiasi elemento di arredo, che sia appositamente collocato nel punto di vendita per consentire o favorire la consumazione dei prodotti sul posto come tavoli, sedie, banchi, panche esimili.
Articolo 37 - Attività temporanea di vendita
1. In occasione di feste, fiere, manifestazioni, spettacoli, ricorrenze o altre straordinarie riunioni Il Comune può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita.
2. L'interessato deve presentare istanza in bollo all'Amministrazione Comunale, autocertificando il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 D.Lgs.114/98 e allegando il consenso dell'organizzatore o del gestore. Nella domanda devono essere indicati:
1. il luogo di esercizio ;
2. i giorni e l'orario di vendita;
3. i prodotto che intende vendere e che devono essere attinenti alla manifestazione.
1. La comunicazione deve essere presentata, a pena di irricevibilità, almeno quindici giorni prima dell'inizio della vendita e devono essere indicati i giorni e l'orario di vendita, il luogo di esercizio.
2. Qualora non venga fornita risposta entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, l' istanza si intende accolta
3. Sono fatte salve le vigenti norme in materia di igiene e sanità, anche in relazione al rilascio delle relative autorizzazioni sanitarie, per quanto attiene alla manipolazione e al deposito degli alimenti e alla vendita di determinati prodotti.
Articolo 38 - Cessazione dell'attività
1. La cessazione dell'attività degli esercizi di vendita al dettaglio deve essere comunicata al Comune utilizzando il modello COM. 1 per gli esercizi di vicinato, il modello COM. 3 per le medie e grandi strutture di vendita, il modello COM. 4 per spacci interni, il modello COM. 5 per apparecchi automatici, il modello COM. 6 per vendita per corrispondenza, televisione etc, ed il modello COM. 7 per vendita presso il domicilio del consumatore.