Titolo IV - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 39 - Disposizioni transitorie per le medie e grandi strutture di vendita
1. Le domande per l'apertura di grandi strutture di vendita sono irricevibili fino all'adozione degli atti di conferma o di variante degli strumenti urbanistici adottati ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale, del regolamento Regionale e delle Direttive.
Articolo 40 - Sanzioni, revoca e chiusura
1. Fatte salve le sanzioni previste dal D.Lgs. 114/98 all'articolo 22 commi 1 e 3, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con una sanzione amministrativa graduata da un minimo di € 77,47 ad un massimo di € 464,82 di cui agli articoli dal 106 al 110 del T.U.L.C.P. non abrogati dalla legge 8 Giugno 1990 n. 142, con la procedura di cui alla legge 24 Novembre 1981 n. 689 e le altre norme procedurali in materia di sanzioni amministrative.
2. In caso di particolare gravità o recidiva, ai sensi dell'articolo 22 comma 2 del D.Lgs.114/98 può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita fino ad un massimo di venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte nell'arco dell'anno solare, anche se si è preceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
3. L'autorizzazione all'apertura è revocata qualora il titolare:
1. non inizi l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non imputabile comunque al soggetto interessato;
2. sospenda l'attività per un periodo superiore all'anno;
3. non risulti più provvisto dei requisiti, di cui all'articolo 5 comma 2 D.Lgs. 114/98;
4. in caso di ulteriori violazioni delle prescrizioni igienico- sanitarie avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 2.
4. In caso di svolgimento abusivo dell'attività il Sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.
Articolo 41 - Trattamento dei dati personali
1. Nell'adempimento delle competenze attribuite dal presente regolamento i competenti comunali sono autorizzati al trattamento dei dati personali necessari ed indispensabili per l'esercizio delle funzioni previste e/o per il rilascio degli atti.
2. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto della Legge 675/96 e della vigente normativa in materia anche per quanto riguarda le misure minime di sicurezza, di cui al D.P.R. 318/99.
3. I dati saranno trattati in via preferenziale in forma elettronica.
4. E' consentita la trasmissione dei dati trattati mediante i sistemi informatici di comunicazione per lo scambio di informazioni fra uffici o per la comunicazione con soggetti esterni all'Ente.
5. E' garantito in ogni caso all'interessato l'esercizio del diritto di cui all'articolo 13 della Legge 675/96.
Articolo 42 - Abrogazione ed efficacia
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme incompatibili contenute in precedenti regolamenti comunali o altri atti comunque denominati aventi valore normativo, salvo le deroghe ed eccezioni espressamente previste.
2. Ogni modificazione o abrogazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento può avvenire esclusivamente mediante abrogazione o modificazione espressa delle stesse.