Articolo 2
Fini
1. La Commissione Interculturale costituisce un momento di incontro e sintesi della rete dei rapporti tra le persone di culture diverse, con lo scopo di agevolare e favorire l’accoglienza, l’inserimento e l’integrazione nella comunità nazionale e locale dei membri delle altre comunità presenti sul territorio, e costituisce un ulteriore punto di riferimento per lo straniero che si stabilisce o soggiorna sul territorio.
2. La Commissione Interculturale ha il fine di consentire la partecipazione delle varie comunità ai processi e alle attività dell’Ente pubblico, secondo la normativa nazionale vigente, svolgendo un ruolo propositivo e promotore di una politica sociale pensata per una cittadinanza multiculturale, che possa anche attivare processi autonomi di integrazione.
3. La Commissione Interculturale lavora per favorire la tutela dei diritti della cittadinanza, attraverso la circolazione dell’informazione e delle conoscenze, la formazione per agevolare l’accesso al mondo del lavoro, l’istruzione intesa in senso ampio e, quindi, non limitata al solo aspetto linguistico, ma comprendente anche l’insegnamento dei principi fondamentali dell’ordinamento dello Stato Italiano e della sua cultura.
4. La Commissione Interculturale collabora con gli istituti di istruzione per favorire il sostegno e l’integrazione dei bambini delle comunità straniere nelle scuole, per consentire ai bambini e ai ragazzi della comunità nazionale di conoscere e apprendere la cultura delle altre comunità presenti sul territorio, al fine di sviluppare il senso del rispetto reciproco, della pari dignità delle culture e delle tradizioni, e dell’accoglienza reciproca. |