Capo I - DISCIPLINA GENERALE
Articolo 1
Finalità
1. L’Amministrazione Comunale di Follonica, in attuazione dei principi generali fissati dallo Statuto e nei limiti delle risorse previste in bilancio, favorisce, valorizza e sostiene le forme associative mediante erogazioni di agevolazioni, contributi finalizzati e/o concessioni in uso di locali, impianti e/o terreni di proprietà comunale.
2. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura a enti ed associazioni pubbliche e private, viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento per dare attuazione all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata ed a promuoverne lo sviluppo.
Articolo 2
Interventi del Comune
1. Gli interventi del Comune relativi sia alle singole iniziative che all’attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire mediante:
a) assegnazione di contributi finanziari;
b) concessione temporanea dell’uso agevolato di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature comunali;
c) prestazione di un servizio o di una attività comunale economicamente valutabile;
d) altre forme di intervento comunque dirette ad arrecare un vantaggio economico.
Articolo 3
Contributi ordinari e straordinari
Ai fini dell’ applicazione del presente regolamento, per contributi ordinari si intendono quelli concessi a sostegno dell’attività esercitata in modo ordinario e costante, in via continuativa, dal soggetto beneficiario, sulla base della programmazione da questi presentata, e sono attribuiti secondo le modalità stabilite nei successivi articoli 7 e 8.
Per contributi straordinari si intendono quelli concessi a sostegno di particolari iniziative, di carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale, giudicate dall’ Amministrazione Comunale particolarmente degne di rilievo, e sono attribuiti secondo le modalità stabilite nei successivi articoli 9 e 10.
Articolo 4
Soggetti beneficiari
1. Possono accedere a contributi e ad altre forme di sostegno economico finanziario i soggetti che hanno un legame con il territorio del Comune di Follonica o che comunque svolgono un’attività di particolare interesse per la collettività o per la promozione dell’immagine del comune e che agiscono quali:
a) enti pubblici;
b) associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica;
c) associazioni non riconosciute e comitati;
d) soggetti o enti privati, soltanto per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative pubbliche che abbiano ottenuto il Patrocinio dal Comune di Follonica.
2. E’ escluso dalla presente disciplina ogni contributo e beneficio economico a persone giuridiche o enti di fatto affiliate a società segrete o costituenti articolazione di partiti politici (articolo 7 legge 2 maggio 1974, n. 195 e articolo 4 legge 18 novembre 1981, n. 659).
Articolo 5
Settori di intervento
1. Il Comune di Follonica, per le finalità di cui all’articolo 1, può intervenire, con la concessione di contributi o l’attribuzione di altri benefici economici a favore dei soggetti che operano nei seguenti settori:
a. Sociale;
b. Culturale e dei beni artistici e storici;
c. Istruzione;
d. Sportivo e ricreativo;
e. Turistico;
f. Ambientale;
g. dello Sviluppo economico e del lavoro;
h. della cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale.
2. Non costituiscono contributi la concessione di benefici di scarso valore economico legati a funzioni di rappresentanza quali coppe, trofei, medaglie.
Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso, di contributi, sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.
Articolo 6
Altri interventi di carattere straordinario
La definizione delle finalità, dei settori di intervento e di attività di cui ai precedenti articoli non preclude al Comune la possibilità di ulteriori interventi di carattere straordinario, quando gli stessi sono motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità o che costituiscono, da parte della stessa, testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità. |