Capo II - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E DEI BENEFICI ECONOMICI
Articolo 7
Procedura di richiesta contributi per attività ordinaria
I soggetti interessati a richiedere contributi o altri benefici economici per il sostentamento e lo svolgimento della loro attività ordinaria e/o dei loro progetti devono presentare apposita domanda, di norma, entro il 31 marzo di ogni anno. Sono ammissibili domande presentate oltre i termini sopra indicati soltanto in casi specificatamente motivati.
1. La domanda di contributo deve essere presentata al protocollo del comune, sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere:
a) denominazione dell’ente, istituzione, fondazione o associazione nonché la generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;
b) motivazione delle ragioni che sono a fondamento della richiesta con allegata relazione relativa all’attività svolta, a quella in corso ed ai progetti;
c) bilancio consuntivo dell’anno precedente (non richiesto in caso di istituzioni e enti pubblici, di soggetti di rilevanza nazionale ed internazionale e di associazioni residenti all’estero);
d) impegno a rendicontare e/o relazionare sull’attività svolta nell’anno;
e) dichiarazione di eventuali altri contributi ottenuti dall’amministrazione comunale, nel corso dell’anno, per singole iniziative;
f) indicazione delle eventuali altre analoghe richieste di contributo presentate ad altri enti pubblici (e loro eventuale esito);
g) dichiarazione di non essere affiliati a società segrete o costituire articolazione di partiti politici (articolo 7 legge 2 maggio 1974, n. 195 e articolo 4 legge 18 novembre 1981, n. 659);
h) impegno ad accettare le norme contenute nel presente regolamento, approvato dal comune ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 12 della legge 241/1990;
i) copia dello statuto o dell’atto costitutivo ove ricorra il caso e se non già depositato presso il Comune.
Articolo 8
Procedura di concessione dei contributi ordinari - assegnazione
1. L’istruttoria delle domande di contributo di cui al precedente articolo deve essere effettuata dal Servizio competente, intendendosi per tale quello cui è attribuita la materia relativa all’attività o all’iniziativa da finanziare, nonché i relativi capitoli di bilancio.
2. Il Servizio, entro il 31 maggio, trasmette l’elenco delle domande e la relative istruttorie alla Giunta Comunale, la quale dispone in merito con formale atto deliberativo. Nell’individuazione dell’ammontare del contributo la Giunta comunale definirà anche le modalità di erogazione dello stesso (unica soluzione o rateale). In caso di concessione di contributi straordinari e/o per particolari situazioni la Giunta comunale può espressamente e motivatamente esentare il beneficiario dalla presentazione della rendicontazione e/o della documentazione delle spese sostenute, anche in considerazione della modica entità e/o della particolarità dell’iniziativa.
3. Il provvedimento deliberativo relativo alla concessione dei contributi e benefici economici dovrà indicare tutti i soggetti che hanno inoltrato richiesta, motivando l’esito della stessa. Alla delibera di concessione verrà data pubblicità nei termini di legge e ne sarà data notizia a tutti coloro che hanno presentato domanda entro 30 giorni dall’esecutività della delibera stessa.
4. Nel caso la concessione di uno specifico contributo sia già prevista dal Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), alla concessione ed erogazione dello stesso provvede direttamente con proprio atto il responsabile del servizio competente.
Articolo 9
Procedura di richiesta contributi straordinari
I soggetti interessati a richiedere contributi o altri benefici economici per il sostentamento e lo svolgimento di particolari iniziative, manifestazioni e/o progetti di carattere straordinario e non ricorrente, devono presentare apposita domanda, di norma, 30 giorni prima della data prevista per l’ evento. Sono ammissibili domande presentate oltre i termini sopra indicati soltanto in casi specificatamente motivati.
2. La domanda di contributo deve essere presentata al protocollo del comune, sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere:
a) denominazione dell’ente, istituzione, fondazione o associazione nonché la generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;
b) motivazione delle ragioni che sono a fondamento della richiesta con allegata relazione relativa all’evento da realizzare, corredata da un sommario riepilogo delle spese da sostenere per la buona riuscita dell’evento;
c) impegno a rendicontare e/o relazionare sull’attività svolta , come previsto dal successivo articolo 11;
d) dichiarazione di eventuali altri contributi ottenuti dall’amministrazione comunale, nel corso dell’anno, per singole iniziative;
e) indicazione delle eventuali altre analoghe richieste di contributo presentate ad altri enti pubblici (e loro eventuale esito);
f) dichiarazione di non essere affiliati a società segrete o costituire articolazione di partiti politici (articolo 7 legge 2 maggio 1974, n. 195 e articolo 4 legge 18 novembre 1981, n. 659);
g) impegno ad accettare le norme contenute nel presente regolamento, approvato dal comune ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 12 della legge 241/1990;
Articolo 10
Procedura di concessione dei contributi straordinari - assegnazione
L’istruttoria delle domande di contributo di cui al precedente articolo deve essere effettuata dal Servizio competente, intendendosi per tale quello cui è attribuita la materia relativa all’attività o all’iniziativa da finanziare, nonché i relativi capitoli di bilancio.
Il Servizio provvede a trasmettere la domande e la relativa istruttoria alla Giunta Comunale, la quale dispone in merito con formale atto deliberativo. Nell’individuazione dell’ammontare del contributo la Giunta comunale definirà anche le modalità di erogazione dello stesso (unica soluzione o rateale).
Alla delibera di concessione verrà data pubblicità nei termini di legge e ne sarà data notizia al richiedente.
Articolo 11
Rendicontazione
1. In caso di contributi concessi ai sensi del precedente articolo 10, a conclusione delle attività per le quali essi sono stati richiesti, e comunque entro 90 giorni dalla effettuazione della iniziativa o della manifestazione, i soggetti assegnatari di contributi sono tenuti a presentare all’Amministrazione Comunale apposito rendiconto.
2. In particolare le spese a cui i contributi erano destinati dovranno essere appositamente documentate mediante copia delle relative note di spesa (fatture, ricevute, scontrini, ecc.). Nel caso che le manifestazioni per le quali è stato richiesto il contributo non dovessero essere più effettuate ed il contributo fosse già stato erogato, lo stesso dovrà essere restituito all’Amministrazione comunale entro il termine massimo di venti giorni dalla data prevista per la manifestazione stessa.
3. I soggetti a cui sono stati concessi dei contributi ordinari, richiesti ai sensi dell’articolo 7, sono tenuti a presentare all’Amministrazione Comunale, entro il 31 marzo dell’anno successivo, una relazione sulle attività effettuate.
4. I contributi erogati nel settore della cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, per la loro tipologia e particolarità, sono espressamente esclusi dall’obbligo della documentazione e della presentazione della relazione nei casi di progetti realizzati da soggetti di rilevanza nazionale ed internazionale oppure di adesione a progetti cofinanziati promossi da altre istituzioni o enti pubblici.
5. La mancata presentazione del rendiconto, come pure la mancata eventuale restituzione di somme previste dal presente articolo, comportano l’esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico per il futuro.
6. Qualora il Comune di Follonica risulti creditore, a qualunque titolo, nei confronti dei beneficiari, la liquidazione del contributo è sospesa fino all’assolvimento dell’obbligazione.
5. In caso di concessione di contributi straordinari e/o per particolari situazioni di cui all’articolo 6 , la Giunta Comunale può espressamente e motivatamente esentare il beneficiario dalla presentazione della rendicontazione e/o della documentazione delle spese sostenute.
Articolo 12
Concessione temporanea di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale
1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 del presente regolamento, il Comune può concorrere alla realizzazione di iniziative ed attività anche con la concessione gratuita o agevolata dell’uso temporaneo di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.
2. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei beni concessi per l’esercizio dell’attività e per l'organizzazione delle manifestazioni.
3. Nell'atto di concessione, redatto a cura del Dirigente dell’Ufficio eventi, previo assenso dell’Assessore di riferimento, sono indicate le date di inizio e termine dell'uso dei beni, nonché tutte le altre condizioni che regolano i rapporti fra le parti, ivi compreso l’eventuale deposito di una cauzione finalizzata a garantire l’Amministrazione contro eventuali danni al patrimonio comunale.
4. La concessione temporanea dell’uso di beni mobili o immobili costituisce beneficio economico e, in quanto tale, deve essere iscritto nell’Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica di cui al successivo articolo 14.
5. Resta esclusa dalla disciplina del presente regolamento la gestione di spazi destinati a riunioni, seminari, convegni, ecc.
Articolo 13
Esclusioni
1. Oltre quelli espressamente esclusi dal presente regolamento non rientrano nella presente disciplina gli eventuali contributi economici che l’Amministrazione Comunale assegni ad enti che operano nel territorio cittadino a copertura parziale delle spese di gestione delle attività sociali, per le quali il comune esercita i compiti di vigilanza previsti dalla normativa regionale.
2. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano per il pagamento ai beneficiari di contributi disposti da altri enti tramite trasferimenti al comune.
3. Le norme del presente regolamento non si applicano per i contributi che l’amministrazione comunale eroga agli enti, associazioni e società nella propria qualità di socio, a copertura parziale delle spese di gestione dell’attività. In tal caso le modalità di erogazione dei contributi sono definite dai rispettivi statuti sociali. |