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Regolamento di Contabilità

APPENDICE N. 4

NOTE DI COMMENTO AGLI ARTICOLI 45, 46 e 48

CAPO V
GESTIONE DEL BILANCIO

NOTE

IL FONDO DI RISERVA

Nel bilancio di previsione è iscritto un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2% del totale delle spese correnti.

Il fondo di riserva può essere utilizzato con deliberazione della Giunta Comunale:

a. per l'impinguamento degli interventi iscritti nella parte corrente del bilancio, allorché si dimostrino insufficienti;
b. per il finanziamento di esigenze straordinarie di spesa (maggiori o nuovi interventi da collocare nel bilancio, non necessariamente solo di parte corrente).

Il fondo di riserva non soggiace ad alcun limite temporale e, pertanto, può essere gestito durante tutto l'arco dell'esercizio finanziario.

L'ESERCIZIO PROVVISORIO

Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'Organo Regionale di Controllo (a bilancio deliberato) il Consiglio Comunale delibera l'esercizio provvisorio non superiore a due mesi, durante il quale il Comune può effettuare, mensilmente spese in misura non superiore a un dodicesimo degli stanziamenti singolarmente previsti nel bilancio deliberato.
Fanno eccezione le spese tassativamente regolate dalla legge e quelle non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
In assenza di bilancio deliberato dal Consiglio è consentita esclusivamente una gestione provvisoria limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, al pagamento delle spese di personale, dei residui passivi, delle rate dei mutui, dei canoni, delle imposte e tasse, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e, in genere, delle spese necessarie per evitare che si determino per il Comune danni patrimoniali certi e gravi.

LE VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO

Nel corso della gestione del bilancio si possono verificare particolari situazioni che impongono di apportare variazioni di stanziamenti di spese iscritte nelle previsioni passive del bilancio.
In tale evenienza occorre ricorrere allo storno di fondi oppure alle variazioni di bilancio propriamente dette.
Mentre lo storno di fondi sta ad indicare la traslazione di una somma, risultata superiore al fabbisogno, da uno stanziamento di spesa avente oggetto e destinazione specifici ad altro stanziamento di spesa avente differente oggetto e destinazione, la variazione di bilancio propriamente detta identifica il finanziamento di una nuova o maggiore spesa non prevista nel bilancio e per il cui inserimento occorre dimostrare l'esistenza di mezzi per provvedervi.
Sia gli storni che le variazioni del bilancio di previsione sono di competenza del Consiglio Comunale e possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno.
E' consentito alla Giunta, in via d'urgenza, di assumere i poteri del Consiglio con la condizione, a pena di decadenza, di sottoporre a ratifica il provvedimento entro i sessanta giorni successivi e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso. Ove il Consiglio non ratifichi o ratifichi solo parzialmente il provvedimento di variazione adottato dalla Giunta, lo stesso Consiglio deve adottare, entro i successivi trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, i provvedimenti atti a regolarizzare gli eventuali rapporti sorti in conseguenza della deliberazione non ratificata.

Sono vietati gli storni di fondi o variazioni consistenti in:

- storni da spese finanziate con mezzi straordinari di bilancio in favore di spese relative alla gestione ordinaria del bilancio stesso;
- storni da capitoli relativi ai servizi per conto di terzi in favore di altri titoli del bilancio;
- storni fra residui e competenza e viceversa.

Ai fini del mantenimento del pareggio del bilancio il Consiglio Comunale delibera, entro il trenta novembre di ciascun anno, una "variazione di assestamento generale" che attui la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva.
Le variazioni al piano esecutivo di gestione sono di competenza della Giunta e possono essere adottate entro il limite temporale del 15 dicembre di ciascun anno. Qualora il responsabile del servizio dovesse ritenere necessario, a seguito di idonea valutazione, una modifica della dotazione finanziaria, all'interno dei capitoli che gli sono stati assegnati, ne propone la modifica alla Giunta. La Giunta è tenuta a motivare l'eventuale mancata accettazione della proposta di modifica della dotazione finanziaria.

LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

E' imperativo l'obbligo di rispettare durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri posti dal bilancio di previsione sia in riferimento alla parte corrente del bilancio stesso e sia in relazione alle modalità di finanziamento degli investimenti.
L'obbligo del rispetto dell'equilibrio dei fattori gestionali non è limitato alla sola gestione di competenza ma riguarda anche quella dei residui, in quanto entrambe le gestioni concorrono alla determinazione del risultato di gestione alla chiusura di ciascun esercizio finanziario.
La causa più ricorrente capace di sconvolgere l'equilibrio del bilancio è quella dell'accertamento di talune entrate in misura notevolmente inferiore agli stanziamenti iscritti in bilancio.
Se contemporaneamente alla rilevazione di minori accertamenti di alcune entrate si riscontra anche il verificarsi di contestuali accertamenti in più di altre entrate, e per un ammontare di pressoché identica misura, non sarà necessario procedere all'adozione dell'apposito provvedimento di risanamento in quanto l'equilibrio del bilancio non risulta compromesso.
E' ammesso il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio afferenti:

- sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;
- coperture di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti dallo statuto, da convenzione o dagli atti costitutivi. Il disavanzo deve derivare da fatti di gestione e, in sede preventiva, deve essere stato rispettato il pareggio del bilancio;
- ripiano delle perdite di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali;
- procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità;
- fatti e provvedimenti ai quali non hanno concorso, in alcuna fase, interventi o decisioni di amministratori, funzionari o dipendenti dell'Ente.

Il Consiglio Comunale deve provvedere con la periodicità stabilita dall'articolo 22 del presente regolamento ad effettuare la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi. In tale sede il Consiglio adotta, con contestuale deliberazione, i provvedimenti necessari per il finanziamento degli eventuali debiti fuori bilancio, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato, nonché per ripristinare il pareggio nel caso che i risultati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza o di quella dei residui.
A tali fini possono essere utilizzate, per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate, fatta eccezione per le entrate provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazioni di beni patrimoniali disponibili. Nel caso sia stata deliberata l'alienazione di beni patrimoniali disponibili, nelle more del perfezionamento dei relativi atti, possono essere utilizzate, in termini di cassa, le entrate a specifica destinazione con esclusione dei trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato di mutui e prestiti, con l'obbligo di reintegrare tali entrate vincolate con il ricavo delle alienazioni.
Per i debiti fuori bilancio riconosciuti si può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione convenuto con i creditori della durata di 3 anni compreso quello in corso. Ove non sia possibile, documentalmente, provvedere secondo le soluzioni prima indicate, limitatamente ai debiti fuori bilancio riconosciuti, è consentito il ricorso all'indebitamento mediante l'assunzione di mutuo passivo, la cui deliberazione consiliare deve dettagliatamente motivare l'impossibilità di utilizzare altre risorse.
La mancata adozione dei sopra individuati provvedimenti di riequilibrio è equiparata, a ogni effetto, alla mancata approvazione nei termini del bilancio di previsione, con l'applicazione della procedura prevista dal 2° comma dell'articolo 39 della legge n. 142 del 1990. In tale evenienza non possono essere assunti impegni nè pagate spese per servizi non espressamente previsti per legge, fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi (residui passivi).

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