APPENDICE N. 5
COMMENTO AL TITOLO IV°
CAPO I
GESTIONE DELLE ENTRATE
La finanza comunale è costituita da:
- imposte proprie;
- addizionali e compartecipazione a imposte erariali e regionali;
- tasse e diritti per servizi pubblici;
- trasferimenti erariali;
- trasferimenti regionali;
- altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
- risorse per investimenti.
I trasferimenti erariali, integrati con parte delle entrate fiscali comunali, devono garantire i servizi pubblici locali indispensabili così individuati:
1. servizi connessi agli organi istituzionali;
2. servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;
3. servizi connessi all'ufficio tecnico comunale;
4. servizi di anagrafe e di stato civile;
5. servizio statistiche;
6. servizi connessi con la giustizia;
7. servizi di polizia locale e di polizia amministrativa;
8. servizio della leva militare;
9. servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;
10. servizi di istruzione primaria e secondaria;
11. servizi necroscopici e cimiteriali;
12. servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile;
13. servizi di fognatura e di depurazione;
14. servizi di nettezza urbana;
15. servizi di viabilità e di illuminazione pubblica.
Le entrate fiscali proprie, oltre che a integrare i trasferimenti erariali al fine di garantire i servizi pubblici locali indispensabili, servono a finanziare i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità amministrata.
I trasferimenti regionali finanziano la realizzazione del piano regionale di sviluppo e dei programmi di investimento e devono assicurare la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.
Tanto lo Stato quanto la Regione devono garantire i trasferimenti finanziari compensativi allorché dispongono per legge la gratuità di servizi di competenza comunale, ovvero fissano tariffe e/o prezzi inferiori al costo delle prestazioni da rendere.
LE FASI DELL'ENTRATA
Le entrate finanziarie si concretizzano in tre momenti: accertamento, riscossione e versamento. Le ultime due possono coincidere.
L'entrata è accertata allorché nasce per l'Ente il diritto a riscuotere. Si ha, quindi, l'accertamento di una entrata quando, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico; viene individuato il debitore; viene quantificata la somma da riscuotere e, infine, viene stabilita la relativa scadenza.
La fase dell'accertamento si concretizza con l'emissione degli ordinativi di incasso da consegnare all'ufficio di tesoreria comunale.
Per le entrate relative a partite compensative di spese, l'accertamento si concretizza al momento dell'assunzione del relativo impegno di spesa.
Per talune entrate l'accertamento si può anche concretizzare mediante contratti, mediante provvedimenti giudiziari, oppure mediante atti amministrativi specifici.
La riscossione è la successiva fase del procedimento delle entrate e consiste nel materiale introito, da parte di agenti incaricati a esigere dai debitori le somme da questi ultimi dovute al Comune, delle somme stesse. Se l'introito delle somme è effettuato direttamente dal tesoriere si ha coincidenza della fase di riscossione con quella del versamento.
Il tesoriere è tenuto ad accettare, senza pregiudizio per i diritti dell'Ente, ogni somma che gli viene versata in favore del Comune anche in assenza di ordinativo di incasso. In tale caso ne dà immediata comunicazione all'Ente e ne richiede la regolarizzazione.
Il versamento è l'ultima fase del procedimento gestionale delle entrate, nella quale gli incaricati delle riscossioni (di diritto o di fatto, interni o esterni) versano al tesoriere le somme riscosse.
I RESIDUI ATTIVI
Poiché per le entrate il primo momento della fase dell'accertamento coincide con l'annotazione in contabilità del credito che va a scadere nello stesso anno, quale entrata di competenza, costituisce residuo attivo tutto il credito o la parte di esso che non risulta riscosso alla chiusura dell'esercizio, mantenendo in tal modo al Comune il diritto o il presupposto alla riscossione. Pertanto, sono mantenute tra i residui dell'esercizio finanziario esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste il titolo giuridico che costituisce il Comune creditore della correlativa entrata.
Per quanto concerne le somme derivanti da mutui, alla chiusura dell'esercizio costituiscono residui attivi:
a) i mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e quelli concessi dagli Istituti di previdenza, se è intervenuta la relativa concessione definitiva;
b) i mutui concessi da altri Istituti di credito se è stato stipulato il relativo contratto di mutuo.
Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti di entrata rispetto alle previsioni e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.