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Regolamento di Contabilità

APPENDICE N. 6

COMMENTO AL TITOLO IV°

CAPO II
GESTIONE DELLE SPESE

La struttura della spesa in bilancio prevede:

- titolo 1° - "spese correnti" che assumono particolare rilevanza in quanto rappresentano la distribuzione concreta delle risorse ordinarie nella gestione corrente;
- titolo 2° - "spese in conto capitale" sono quelle attinenti agli investimenti sia diretti che indiretti, ai conferimenti di capitali e alle operazioni relative alla concessione di crediti. Ai fini della corretta individuazione delle spese in esame si deve tenere presente l'oggetto della spesa (beni immobili, beni mobili durevoli destinati alla produzione di reddito, conferimenti di capitali) e la natura della spesa (erogazione non diretta al normale svolgimento dell'attività dell'Ente).

Sono da considerare spese in conto capitali:

a. le spese per l'acquisizione di beni mobili e per l'esecuzione di spese di carattere immobiliare;
b. le spese per l'acquisizione di beni mobili durevoli suscettibili di produrre redditi futuri, comprese le spese per l'acquisto di mezzi di trasporto e per la ricerca scientifica, ma con l'esclusione delle spese per mobili, macchine e attrezzature interessanti i servizi amministrativi, che devono trovare allocazione nella parte corrente del bilancio, fra le spese per acquisto di beni e servizi;
c. le assegnazioni, i contributi e le sovvenzioni destinate all'esecuzione di opere e all'acquisizione di beni suscettibili di produrre redditi futuri, disposti in favore di altri soggetti pubblici o privati;
d. le spese riflettenti apporti finanziari al capitale e ai fondi di dotazione di aziende, enti e società;
e. le concessioni di crediti e di anticipazioni per finalità produttive.

- titolo 3° - "spese per rimborso di prestiti" ricomprendono tutte le erogazioni attinenti il rimborso in linea capitale di prestiti comunque assunti, dalle anticipazioni di tesoreria ai mutui;
- titolo 4° - "spese per servizi per conto di terzi" sostituiscono le preesistenti partite di giro.

LE FASI DELLA SPESA

Il procedimento di effettuazione delle spese consta delle seguenti 4 fasi:

1. l'impegno;
2. la liquidazione;
3. l'ordinazione;
4. il pagamento.

L'impegno consiste in quella parte del procedimento con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, sono determinati la somma da pagare, il soggetto creditore e la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata.
Alla chiusura dell'esercizio, pertanto, non sarà possibile assumere valido impegno di spesa sullo stanziamento di bilancio nel caso in cui le procedure per la fornitura di beni e servizi sono in via di espletamento e non ancora perfezionate a tale data (gare d'appalto la cui aggiudicazione non si sia resa possibile entro il 31 dicembre).
E' consentita l'annotazione di valido impegno al momento dell'approvazione del bilancio o di successive variazioni, senza che abbisognino ulteriori provvedimenti o atti relativamente alle seguenti casistiche:

a. trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e relativi oneri riflessi;
b. rate di ammortamento di mutui e prestiti, interessi di preammortamento ed eventuali oneri accessori;
c. spese dovute in base a contratti o a disposizioni di leggi.
d. Sono da considerare ancora le seguenti fattispecie:

1. le spese in conto capitale finanziate con assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo per il quale è intervenuta la concessione definitiva (mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, con gli Istituti di previdenza e con l'Istituto per il credito sportivo) o sia stato stipulato il contratto (con gli altri Istituti di credito), nonché dei relativi prefinanziamenti accertati in entrata;
2. gli stanziamenti di spese correnti o in conto capitale correlati a entrate aventi vincolo di destinazione, si considerano impegnati allorché la relativa entrata sia stata accertata. L'impegno di spesa, normalmente, non può che riferirsi alla competenza dell'esercizio in corso, tuttavia può estendersi a più esercizi nel limite delle previsioni comprese nel bilancio pluriennale, allorché trattasi di spese la cui ripartizione in più esercizi è fatta dalla legge; allorché l'impegno su più esercizi si rende necessario per la continuità del servizio; allorché si tratta di fitti, assicurazioni e altre spese di carattere continuativo e periodico. E' consentita, ancora, la prenotazione di impegni relativi a procedure in via di espletamento, ma i relativi provvedimenti decadono se entro il termine dell'esercizio non è stata assunta l'obbligazione di spesa verso i terzi. In tale caso la prenotazione viene meno ed il relativo ammontare costituisce economia di spesa.

La liquidazione è la fase successiva necessaria per determinare la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivamente assunto.

L'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa, sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, esegue il riscontro di regolarità della fornitura o della prestazione, controlla la rispondenza della stessa con i requisiti quantitativi e qualitativi pattuiti, e dispone la liquidazione.

Le eventuali minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione della fase di liquidazione, costituiscono economie di spesa.

L'ordinazione rappresenta la fase con la quale viene impartito l'ordine di pagare al creditore quanto dovutogli. Gli ordini possono assumere diversa forma e denominazione:

- mandati diretti, ruolo di spese fisse, ordini di accreditamento e forme speciali previste da leggi speciali.

I controlli relativi alla liquidazione ed al mandato di pagamento, le operazioni di contabilizzazione, nonché la trasmissione del mandato al tesoriere sono di competenza del Servizio finanziario.

Il pagamento costituisce la fase conclusiva della procedura attraverso la quale viene effettuata la spesa. Esso consiste nella materiale corresponsione al creditore di quanto dovuto e nella conseguente contabilizzazione nelle scritture di cassa del Comune.

I mandati, interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre, sono eseguiti dal tesoriere mediante commutazioni in assegni postali localizzati oppure con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.

RESIDUI PASSIVI

Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate alla chiusura dell'esercizio.

I residui passivi sono costituiti:

a. dalle spese permanenti e generali che sono annualmente dovute in virtù di legge, se al loro pagamento non si è provveduto alla chiusura dell'esercizio;
b. dalle quote di spese fisse per trattamento economico tabellare attribuito al personale dipendente e relativi oneri riflessi, rimaste insolute al 31 dicembre;
c. dalle spese fisse dovute per fitti, censi, canoni e altre annualità passive di simile natura rimaste impagate alla chiusura dell'esercizio;
d. dalle spese correttamente impegnate che ebbero inizio di esecuzione, per l'intero ammontare o per la quota che si doveva erogare nell'esercizio scaduto;
e. dalle spese dipendenti da contratti, per la parte scaduta nell'anno e non pagata;
f. dalle rate di ammortamento di mutui e prestiti, interessi di preammortamento e oneri inerenti, scaduti nell'anno e non pagati;
g. dalle spese in conto capitale finanziate con mutui dei quali è intervenuta la concessione definitiva o sia stato stipulato il contratto;
h. dalle spese correnti o in conto capitale correlate a entrate con vincolo di destinazione, già accertate.

Tutte le somme non impegnate entro la chiusura dell'esercizio nei ruoli e termini di legge costituiscono economia di spesa e, a tale titolo, concorrono alla determinazione dei risultati finali di gestione.

LE REGOLE PER L'EFFETTUAZIONE DELLA SPESA

Costituiscono elementi essenziali del procedimento di spesa e vanno inseriti nella deliberazione o determinazione:

- il parere di regolarità tecnica, reso dal responsabile del servizio interessato;
- il parere di regolarità contabile, reso dal responsabile del Servizio finanziario, afferente la verifica della legalità della spesa, della regolarità della documentazione e della giusta imputazione della spesa medesima al bilancio;
- l'attestazione di copertura finanziaria, resa dal responsabile del Servizio finanziario, afferente l'esistenza, sul capitolo indicato dalla delibera o dalla determinazione, di sufficienti disponibilità tenuto conto degli impegni precedentemente assunti e del fatto che la disponibilità non sussiste quando il capitolo di spesa è correlato ad entrate non ancora accertate in misura sufficiente;
- il parere di legittimità reso dal segretario comunale.

L'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione va comunicato ai fornitori interessati.
Per le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi deve contenere il riferimento agli stessi regolamenti, all'intervento o capitolo di bilancio e all'impegno.
Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine (la deroga non si estende ad alcuna fornitura o altra fattispecie diversa dai lavori).
Nel caso vi sia acquisizione di beni o servizi in violazione degli obblighi sopra citati, "il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibile le singole prestazioni".
Nel primo semestre di ciascuno esercizio si possono assumere impegni di spese correnti in termini di competenza, a carico di ogni singolo capitolo di bilancio, in misura non superiore al 50% dello stanziamento previsto.
Non soggiacciono alla detta limitazione gli impegni il cui pagamento deve necessariamente avvenire a scadenze determinate in virtù di legge, di accordi internazionali o comunitari, nonché di contratti o di convenzioni, e in tutti i casi in cui le modalità di esecuzione della spesa risultino in contrasto.
Nel suddetto limite massimo del 50% sono, invece, compresi gli impegni formalmente assunti negli esercizi precedenti.

LE SPESE DI INVESTIMENTO

Le singole risorse che il Comune può utilizzare in favore del finanziamento degli investimenti che vuole effettuare hanno riferimento non solamente alla capacità di ricorso al credito, ma anche e prioritariamente alle risorse proprie possibili di destinazione a investimenti.
Le fonti di finanziamento per l'attivazione degli investimenti sono così individuate:

a. entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
b. avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote di capitale di ammortamento dei prestiti (cosiddetto avanzo economico del bilancio);
c. entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossione di crediti, proventi da concessione edilizia e relative sanzioni. L'alienazione va riferita al patrimonio disponibile del Comune, oppure divenuto disponibile a seguito di riclassificazione del bene stesso, per essere venuta a mancare la sua destinazione all'uso pubblico. I proventi derivanti dalla detta alienazione danno luogo ad un'entrata che ha solo valore formale come partita di bilancio, in quanto si compensa con una corrispondente spesa a scopo particolare, quale il miglioramento del patrimonio immobiliare, l'acquisto di altro bene patrimoniale o la realizzazione di un'opera pubblica. A tale riguardo vanno esclusi i casi particolari in cui la legge dispone altrimenti (es. salvaguardia degli equilibri di bilancio). I proventi da concessione edilizia costituiscono risorse vincolate alla specifica destinazione della realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi nei centri storici e all'acquisizione di aree da espropriare per l'attuazione dei programmi pluriennali di cui all'art. 13 della legge n. 10 del 1977. Il medesimo vincolo di destinazione sussiste per i proventi derivanti dalle sanzioni relative alle concessioni edilizie. E' consentita la possibilità di utilizzare i proventi delle concessioni e delle sanzioni edilizie, fino al limite del 30% dei proventi stessi, per la manutenzione orinaria del patrimonio comunale. Tale possibilità non modifica l'allocazione in bilancio dei proventi e delle relative sanzioni al titolo IV delle entrate;
d.
entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle Regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali;
e. avanzo di amministrazione.
f. L'utilizzo dell'eventuale avanzo di amministrazione può essere disposto per il finanziamento di spese di investimento con la disponibilità risultante dopo l'accantonamento delle somme necessarie per il reinvestimento delle quote degli ammortamenti, nonché di quelle per la prioritaria copertura dei debiti fuori bilancio riconosciuti;
g. mutui passivi;
h. altre forme di ricorso al mercato finanziario consentito dalla legge (es. emissione di titoli obbligazionari BOC).

1. I responsabili dei procedimenti concernenti l'assunzione dei seguenti atti:

a. di prenotazione di impegni relativi a procedure in via di espletamento;
b. di impegno per spese finanziate con mutui a specifica destinazione o relativo prefinanziamento;
c. di impegni per spese correnti e per spese di investimento correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge;
d. di impegni di spesa sugli esercizi successivi;
e. degli altri impegni di spesa.

Dovranno trasmetterne copia al Servizio finanziario contestualmente al loro inserimento nella raccolta di cui all'articolo 27, comma 9, del D. Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.
Entro il giorno 15 di ciascun mese i responsabili dell'assunzione degli atti suindicati dovranno trasmettere, all'organo esecutivo, l'elenco degli atti assunti con l'indicazione del programma in esecuzione e della spesa impegnata.

2. Ai fini della determinazione, in qualunque momento, dello stato di attuazione del bilancio di previsione, il Servizio finanziario dovrà prontamente annotare, sul mastro, in corrispondenza di ciascun intervento, gli impegni prenotati di competenza dell'esercizio e gli impegni assunti e scadenti nell'esercizio, sì che la differenza rispetto alla previsione costituisca il fondo di cui si può disporre ai fini dell'assunzione di ulteriori impegni.

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