APPENDICE N. 7
NOTE E PROCEDURE INERENTI IL RENDICONTO DELLA GESTIONE
A. RENDICONTO CONTRIBUTI STRAORDINARI
Per tutti i contributi straordinari assegnati al Comune da amministrazioni pubbliche è dovuto, a cura del Segretario e del responsabile del Servizio finanziario, il rendiconto all'Amministrazione erogante entro il termine perentorio di 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
Detto rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, deve documentare i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento.
Qualora il contributo ottenga un intervento realizzato in più esercizi finanziari, il Comune è tenuto al rendiconto per ciascun esercizio.
L'inosservanza del termine di rendicontazione comporta l'obbligo di restituzione del contributo.
IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.
Il Servizio finanziario, alla chiusura dell'esercizio, deve compilare la situazione riepilogativa di cassa (conto di cassa) mediante la rilevazione dei seguenti elementi:
- saldo di cassa riveniente dal rendiconto dell'esercizio precedente;
- riscossioni avvenute nella gestione dei residui;
- riscossioni avvenute nella gestione di competenza;
- pagamenti eseguiti nella gestione dei residui;
- pagamenti eseguiti nella gestione di competenza.
Dalla somma algebrica degli elementi suindicati si ottiene il saldo di cassa alla chiusura dell'esercizio.
Il Servizio finanziario, prima che il tesoriere renda il conto per la parte di propria competenza, provvede nei propri registri contabili, a redigere il "conto di amministrazione" e la "situazione di controllo".
Preliminarmente il Servizio finanziario riepilogherà le variazioni di bilancio intervenute nel corso dell'esercizio, per singoli stanziamenti di entrata e di spesa, rilevando per la sola gestione di competenza:
- le previsioni approvate in sede di bilancio;
- le maggiori entrate denunziate in corso dell'anno;
- le maggiori e/o nuove previsioni di spesa cui sono state destinate le maggiori entrate come sopra denunziate;
- le variazioni agli stanziamenti conseguenti ai prelevamenti dai fondi di riserva e agli storni di fondi;
- le modificazioni alle previsioni originarie di entrata e spesa aggiuntive, conseguenti a intervenute variazioni di bilancio in corso d'anno.
L'ammontare algebrico dei suindicati elementi determinerà le previsioni definitive di competenza da porre a base per la resa del conto.
Verificate le definitive previsioni di competenza, il Servizio finanziario, con il sostegno degli atti giuridicamente perfezionati in proprio possesso e/o annotati, completa il conto di cassa inserendovi le somme rimaste da riscuotere e quelle rimaste da pagare (tanto nella gestione di competenza che in quella dei residui) pervenendo al "conto di amministrazione" il cui risultato individuerà un avanzo o un disavanzo di amministrazione.
Il risultato così ottenuto sarà verificato mediante la compilazione della "situazione di controllo" redatta con i seguenti elementi:
- maggiori entrate sui residui;
- maggiori entrate sulla competenza;
- minori spese sui residui;
- minori spese sulla competenza;
- minori entrate sui residui;
- minori entrate sulla competenza;
- avanzo o disavanzo di amministrazione risultante dalla chiusura dell'esercizio precedente.
Dalla somma algebrica degli elementi suindicati si dovrà ottenere un risultato pari a quello scaturito dal conto di amministrazione.
L'avanzo di amministrazione può essere destinato, nell'ordine:
a. per il reinvestimento delle quote di ammortamento accantonate;
b. per la copertura dei debiti fuori bilancio, contestualmente al riconoscimento di legittimità;
c. per il finanziamento di spese di investimento;
d. per il finanziamento di spese correnti (solo in sede di assestamento del bilancio nella previsione di un disavanzo in corso di formazione).
Per il reinvestimento delle quote di ammortamento accantonate, occorre tenere presente che le quote suddette, iscritte in apposito intervento di ciascun Servizio, alla chiusura dell'esercizio finanziario vengono portate in economia e concorrono, quindi, alla determinazione del risultato contabile di amministrazione. Rappresentano, quindi, un avanzo formale da tenere scorporato dal risultato contabile, in quanto destinato esclusivamente al reinvestimento e perciò non disponibile.
Così se il conto di amministrazione chiude in avanzo in misura superiore alle quote di ammortamento, solamente la differenza rappresenterà l'effettivo avanzo di amministrazione e potrà essere destinato per le tipologie indicate nelle precedenti lettere b), c) e d), con priorità alla tipologia b).
Se il conto di amministrazione chiude in avanzo di misura inferiore alle quote di ammortamento, nella parte passiva del bilancio dovrà essere applicato un intervento pari alla differenza necessaria per portare in pareggio le quote di ammortamento.
Se il conto di amministrazione chiude in disavanzo, lo stesso dovrà considerarsi maggiorato di un ammontare pari alle quote di ammortamento accantonate. Il disavanzo così accertato, con l'approvazione del rendiconto, sarà applicato al bilancio di previsione.
L'utilizzo delle quote di ammortamento, ai fini del reinvestimento, può essere effettuato solo dopo che i relativi importi sono rifluiti nel risultato di amministrazione.
Non è, pertanto, ammesso l'utilizzo delle quote accantonate nel bilancio, neppure per fini di investimento.
B. RENDICONTO DELLA GESTIONE - PROCEDURE
1. L'organo esecutivo dell'Ente approva, entro il 31 gennaio di ogni anno, il verbale di chiusura ai fini della determinazione del risultato provvisorio di gestione e di amministrazione dell'esercizio precedente e dell'invio al tesoriere dell'elenco dei residui passivi di cui all'articolo 58, 3° comma, dell'ordinamento.
La chiusura dei conti della gestione di competenza e dei residui è valutata dal servizio finanziario, dai singoli servizi dell'ente e dall'organo esecutivo agli effetti della previsione e della gestione dell'anno in corso, inserita nel quadro di riferimento pluriennale, secondo il principio di continuità gestionale.
I dati del verbale di chiusura sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione finale di gestione di cui al successivo comma e in termini di controllo e di parificazione per i conti degli agenti contabili interni di cui all'articolo 75 dell'ordinamento.
2. I responsabili dei servizi operativi dell'Ente redigono e presentano all'organo esecutivo, entro il 28 febbraio di ogni anno, la relazione finale di gestione riferita all'attività dell'anno finanziario precedente.
La relazione assume il contenuto minimo di seguito indicato:
- riferimento ai programmi, ai progetti e agli obiettivi individuati ed approvati dagli organi di governo;
- riferimento alle risorse di entrata e alle dotazioni degli interventi assegnate per la gestione acquisitiva e per l'impiego;
- riferimento alle attività e passività patrimoniali attribuite;
- riferimento ai programmi di spesa in conto capitale o d'investimento;
- valutazione dei risultati raggiunti in termini di efficienza e di efficacia;
- valutazione dei risultati dell'esercizio in termini finanziari, economici e patrimoniali anche in relazione ai residui attivi e passivi del servizio di cui al comma successivo;
- valutazione economica dei costi, dei proventi e dei ricavi e delle variazioni patrimoniali derivanti dall'attività svolta;
- valutazione dell'attività svolta e delle risorse di ogni natura impiegate ed elaborazione di proposte per il futuro.
Il Servizio finanziario, oltre a presentare la propria relazione finale di gestione, opera in termini strumentali e di supporto per tutti i servizi ai fini della predisposizione della relazione.
Le relazioni finali di gestione sono utilizzate dall'organo esecutivo per la predisposizione della relazione di cui all'articolo 55, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Le relazioni finali di gestione dei responsabili dei servizi di cui al comma precedente contengono l'analisi della revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui attivi e passivi.
Il servizio finanziario elabora i dati e le informazioni ricevute dai responsabili dei servizi ai fini del riaccertamento dei residui di cui all'articolo 70, comma 3° dell'ordinamento.
4. Lo schema del conto consuntivo corredato degli allegati previsti dalla legge è sottoposto all'esame del collegio dei revisori durante l'intero procedimento della sua formazione e dopo l'approvazione del verbale di chiusura di cui al comma 1.
A tale scopo il servizio finanziario stabilisce periodiche riunioni di esame del rendiconto in formazione, per addivenire entro il 30 aprile all'approvazione da parte dell'organo esecutivo della proposta di deliberazione consiliare del rendiconto di gestione e dello schema di rendiconto.
La proposta di deliberazione consiliare del rendiconto dovrà essere corredata dalla relazione illustrativa della Giunta che esprime la valutazione di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, che evidenzia i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche e che analizza gli scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati.
La proposta di deliberazione consiliare e lo schema di rendiconto sono sottoposti all'esame dell'organo di revisione, in modo da consentire la presentazione della relazione di cui all'articolo 57, commi 5° e 6°, della legge 142/90 entro il 20 maggio.
Lo schema di rendiconto di gestione corredato di tutti gli allegati previsti dalla legge e la relativa proposta di approvazione sono posti a disposizione dell'organo consiliare per consentire l'inizio, entro il 10 giugno, della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto.
5. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 giugno, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione.
Qualora l'organo consiliare apporti modifiche al conto del tesoriere e degli altri agenti contabili o individui responsabilità negli amministratori ne viene data notizia agli stessi con invito a prendere cognizione delle motivazioni entro 15 giorni, insieme al rendiconto approvato e a tutti i documenti allegati.
Negli otto giorni successivi il tesoriere e gli amministratori possono presentare per iscritto le loro controdeduzioni.
La deliberazione di approvazione del rendiconto è pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi con avviso del deposito di esso e di tutti gli altri documenti che vi si riferiscono.
Nel termine di otto giorni dall'ultimo di pubblicizzazione ogni cittadino può presentare per iscritto le proprie deduzioni, osservazioni o reclami.
Trascorso il termine suddetto, il conto consuntivo e i suoi allegati nonché le deduzioni, osservazioni e reclami eventualmente presentati, o in mancanza, l'attestazione negativa del segretario, sono trasmessi all'organo regionale di controllo.
C. PARAMETRI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA
1. Non vengono individuati ulteriori parametri di efficacia ed efficienza in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 70 del D. Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.
Gli indicatori finanziari ed economici nonché i parametri di efficacia ed efficienza annessi al modello di conto del bilancio approvato ai sensi dell'articolo 114 dell'ordinamento possono essere applicati ai risultati finanziari di entrata e di uscita dei singoli servizi e ai conti economici di dettaglio dei servizi.
La relazione previsionale e programmatica precisa quali sono gli indicatori e i parametri da applicare come indicato al precedente comma e le finalità conoscitive.
D. CONTI ECONOMICI IN DETTAGLIO
1. Non è richiesta la compilazione dei conti economici di dettaglio previsti dall'articolo 71, comma 8, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.
E. CONTO CONSOLIDATO PATRIMONIALE
1. Il Comune, almeno in questa prima fase di attuazione, non si avvale della facoltà di compilare sia un conto consolidato per tutte le attività e passività interne ed esterne che il conto patrimoniale di inizio e fine mandato.
F. CONTENUTO DEL CONTO ECONOMICO
Il nuovo ordinamento contabile e finanziario assegna al "conto economico" il compito di collegare gli accertamenti e gli impegni (ai quali la normativa ha dato certezza di veridicità) all'uso dei fattori produttivi e di utilizzarli per il rilievo dei fatti di gestione con le rettifiche di fine esercizio.
A tale fine l'ordinamento acclude al conto economico un prospetto di conciliazione che, partendo dai dati finanziari del conto del bilancio relativi alla sola gestione corrente, con l'aggiunta di elementi economici raggiunge il risultato economico finale.
Il conto economico è redatto con schema a struttura scalare in cui le voci sono classificate secondo la loro natura, con rilevazione anche di risultati parziali.
Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività del Comune, secondo criteri di competenza economica, e comprende:
a) gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio rettificati in maniera da costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza;
b) le insussistenze e le sopravvenienze conseguenti alla gestione dei residui (minori e maggiori riaccertamenti di residui);
c) gli elementi non rilevati nel conto del bilancio.