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Regolamento di Contabilità

APPENDICE N. 9

COMMENTI AL SERVIZIO DI ECONOMATO - AGENTI CONTABILI

L'articolo 58 della legge 142 del 1990 dispone "che il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia il maneggio del denaro o sia incaricato della gestione degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti".
Pertanto, entro il termine di 2 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, i consegnatari di beni e gli agenti contabili interni, di diritto o di fatto, devono rendere il conto della propria gestione al Comune, il quale lo deposita presso la segreteria della competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro un mese da quando è divenuta esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto consuntivo.
Gli agenti contabili interessati (compreso l'economo) devono allegare al conto che rendono, ciascuno per quanto di propria competenza:

1. il provvedimento che lo legittima alla gestione contabile o di amministrazione dei beni;
2. la lista dei beni in assegnazione distinta per tipologia dei beni;
3. copia degli eventuali inventari tenuti;
4. la documentazione giustificativa della gestione svolta;
5. i verbali relativi a verifiche, discarichi amministrativi, discarichi per annullamento, variazioni e così via;
6. gli eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei Conti.

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO

1.L'economato è organizzato come servizio autonomo, con proprio responsabile.
Provvede alle spese minute d'ufficio necessarie per soddisfare i correnti fabbisogni di non rilevante ammontare dei servizi dell'ente.
La gestione delle spese minute è affidata al dipendente incaricato che assume la qualifica di economo e le responsabilità dell'agente contabile di diritto.
L'economo è dotato all'inizio di ciascun anno finanziario di un fondo, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione del rendiconto documentato delle spese effettuate, riscontrato e vistato dal servizio finanziario e approvato dal responsabile dello stesso servizio con propria determinazione.
Le modalità di utilizzazione del fondo di anticipazione, di tenuta delle scritture contabili e di rendicontazione sono stabilite come segue :

- il fondo di anticipazione è utilizzabile esclusivamente per il pagamento, entro il limite unitario di £. 500.000, delle spese minute d'ufficio indicate dal provvedimento di attribuzione del fondo di anticipazione;
- del fondo di anticipazione l'economo non può fare uso diverso da quello per cui lo stesso fu concesso;
- le somme liquide conservate presso il servizio non devono eccedere il normale fabbisogno di cassa e devono risultare dai rendiconti presentati;
- possono essere effettuate verifiche autonome di cassa da parte del responsabile del servizio finanziario oltre a quella prevista dall'art. 64 dell'ordinamento;
- possono gravare sul fondo le spese di viaggio e di missione di amministratori e dipendenti, nei limiti di legge;
- il contabile tiene un unico registro cronologico per tutte le operazioni di cassa effettuate, numerato e vidimato dal responsabile del servizio finanziario;
- le disponibilità sul fondo di anticipazione esistenti al 31 dicembre sono versate in tesoreria per la chiusura generale del conto di gestione;
- il rendiconto è presentato dall'economo con periodicità non superiore al trimestre;
- il rendiconto della gestione è presentato entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 75 dell'ordinamento.

2. Il servizio di economato sarà disciplinato da apposito regolamento.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 2 disciplinerà anche la nomina del "Responsabile del servizio di Economato" nonché quella degli altri "agenti contabili" e dei "consegnatari dei beni".

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