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Regolamento di Contabilità

Titolo II
BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Articolo 2
Programmazione finanziaria e di bilancio

Il Comune unitamente alla Provincia concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
In base all'articolo 11 del D.P.R. 616/1977 e all'articolo 34 della legge 468/1978 la Regione con il concorso degli Enti Locali territoriali determina il quadro di riferimento dei propri programmi di sviluppo in armonia con gli obiettivi programmatici risultanti dal bilancio pluriennale dello Stato.
Il Comune informa la propria attività ai metodi e all'utilizzo degli strumenti della programmazione territoriale, socio-economica e finanziaria.
La contabilità pubblica locale si fonda su principi, sistemi e metodi che la costituiscono supporto della programmazione.
Si conforma anche ai criteri di economicità, efficienza, efficacia e pubblicità dell'attività amministrativa pubblica secondo le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241.
La programmazione finanziaria ed i contenuti del bilancio annuale sono inseriti in un quadro di riferimento pluriennale.
II bilancio annuale  realizza ed il conto consuntivo verifica il processo attuativo delle linee di programmazione.

Articolo 3
La gestione finanziaria, economica e patrimoniale

L'attività di gestione dell'Ente è analizzata ai fini della conoscenza degli aspetti finanziari, economici e patrimoniali delle operazioni di esercizio.
L'aspetto finanziario si evidenzia attraverso i movimenti di entrata e uscita.
L'aspetto economico si manifesta nelle diverse combinazioni dei fattori impiegati nei processi acquisitivi, di produzione ed erogazione dei servizi. Le rilevazioni avranno anche il fine di realizzare indici significativi di efficacia e di efficienza dell'attività gestionale.
L'aspetto patrimoniale riguarda le attività e passività intese come impieghi e fonti di finanziamento inseriti in cicli gestionali ultra-annuali.
I sistemi e i metodi di contabilità si adeguano alle esigenze della conoscenza finalizzata della gestione come indicato in precedenza.
Le tecniche contabili si uniformano ai principi di professionalità e di diffusione della responsabilità nell'organizzazione riguardante gli uffici e i servizi.
Il controllo della gestione è assunto a sistema nella struttura organizzativa, nella struttura contabile e nella determinazione dei processi di controllo interno.
I principi dell'analisi costi-benefici trovano applicazione sia nei procedimenti di spesa corrente, sia di investimento.

Articolo 4
Il bilancio annuale

Il bilancio finanziario annuale iscrive le previsioni di entrata e di uscita relative alle linee programmatiche ed è espressione degli indirizzi operativi dell'Ente.
Il bilancio è redatto in termini di competenza pura.
Osserva i principi dell'Annualità, Universalità, Unità, Integrità, Veridicità, Specificazione, Pareggio Finanziario, Equilibrio Economico, Pubblicità e Flessibilità.
Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Toscana.
La lettura del bilancio e dei suoi allegati deve essere condotta per programmi, servizi ed interventi.
Gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per rimborso di prestiti nonché per il finanziamento degli investimenti devono risultare analiticamente descritti nell'impostazione del bilancio annuale.
L'equilibrio della situazione economica di bilancio rappresenta il principio gestionale fondamentale. Per garantire tale obiettivo sono attuate procedure di controllo interno infra-annuali che ne garantiscano l'osservanza. Tali verifiche sono obbligatorie al momento dell’approvazione del Conto Consuntivo dell’esercizio precedente  ed almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun esercizio. Il collegio dei Sindaci Revisori può richiedere una verifica straordinaria qualora ciò appaia utile a seguito di eventi eccezionali di gestione. Tale richiesta dovrà essere formale e adeguatamente motivata.
Il bilancio annuale deve permettere l'analisi delle variazioni patrimoniali dipendenti dalla gestione finanziaria, nonché il collegamento con i risultati degli esercizi precedenti sia riferiti alla situazione economica, sia alla situazione complessiva di gestione e di amministrazione.
Il bilancio deve evidenziare i rapporti finanziari con lo Stato e la Regione, in considerazione dall'articolo 54 della legge 142/1990, al fine di permettere l'analisi delle linee programmatiche che determinano relazioni e interdipendenze tra Stato, Regione ed Ente Locale.
Il bilancio evidenzia i rapporti di programmazione e finanziari tra l'Ente, i Consorzi, le Aziende e gli organismi gestionali a cui partecipa o da esso dipendenti.
Ai fini dell'esercizio del controllo di legittimità del bilancio preventivo da parte del Comitato Regionale di Controllo l'Ente cura la dimostrazione negli allegati e nelle relazioni di accompagnamento della coerenza interna degli atti e della corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni e dei documenti giustificativi allegati.

Articolo 5
Proposte di stanziamento

I responsabili dei servizi entro il 30 giugno di ciascun anno, sulla scorta della contabilità degli impegni relativi ai fondi ad essi assegnati in gestione, delle presumibili risultanze finali, e avuto riguardo alle esigenze che si prospettano per l'esercizio futuro, predispongono le proposte di previsione delle entrate gestite e della spesa corrente specifiche al servizio, escluse quelle per il personale, e le inoltrano all'Ufficio di Ragioneria.
Qualsiasi proposta di variazione in aumento degli stanziamenti e in diminuzione per le entrate, rispetto a quelle contenute nel bilancio preventivo dell'esercizio in corso, è accompagnata dall'indicazione degli elementi obiettivi che la giustificano. Entro lo stesso termine le Istituzioni, le Aziende speciali ed i Consorzi trasmettono il proprio bilancio preventivo di massima per l'esercizio successivo con evidenziato il trasferimento di capitale eventualmente richiesto, accompagnato da relazione illustrativa.

Articolo 6
Spese per il Personale

Entro il 30 giugno di ogni anno, il servizio di ragioneria, d'intesa con quello per il personale, predispone l'allegato al bilancio contenente l'indicazione del personale dipendente, sulla scorta del numero delle unità in servizio a qualsiasi titolo e delle previsioni circa i posti vacanti da coprire e dei collocamenti a riposo, considerando i miglioramenti economici maturati e quelli che si matureranno nell'anno seguente anche per accordi di lavoro già definiti.
Altro allegato è formato per l'evidenziazione dei contratti d'opera in atto, anche per prestazione d'opera intellettuale, di durata continuativa superiore ai sessanta giorni, e le prevedibili modificazioni. L'allegato indica per ciascun rapporto gli estremi della deliberazione, la natura e la durata della prestazione, i corrispettivi convenuti ed il servizio che gestisce il rapporto per competenza sulla prestazione richiesta.

Articolo 7
Proposte per spese di investimento

Entro il 30 giugno, i singoli responsabili dei servizi, sentiti gli assessori, predispongono l'elenco degli interventi straordinari che ritengono di proporre e l'utilizzo dei mezzi finanziari a disposizione per entrate una tantum e contributi di urbanizzazione ovvero per risorse aggiuntive straordinarie provenienti da alienazioni patrimoniali, liberalità e prestiti.

Articolo 8
Risultati presunti dell'esercizio in corso

Prima della formazione della bozza di bilancio il servizio di ragioneria provvede alla determinazione dei risultati presunti dell'esercizio in corso tenendo conto del risultato al termine dell’esercizio precedente e della sua attuale consistenza.
Qualora sia presunto un disavanzo di amministrazione, lo stesso deve essere applicato al bilancio di previsione per l'anno successivo ed eccezionalmente a quello dei due esercizi successivi;
E' fatto divieto di iscrivere in bilancio di presunto avanzo di amministrazione.
In sede di approvazione del rendiconto è deliberato comunque l'aggiornamento dei residui a termine dell'articolo 70 del D.Lgs. 77/1995.

Articolo 9
Bozza del bilancio

Entro il 10 settembre di ciascun anno il servizio di ragioneria predispone la bozza integrale del bilancio preventivo contabilizzando tutte le proposte pervenute. Le previsioni di spese correnti relative a servizi ed uffici che non abbiano fatto pervenire proposte, sono individuate negli ammontari previsionali dell'anno in corso diminuiti del dieci per cento, se non derivanti da legge o contratto.
La bozza di bilancio annuale è accompagnato dalla relazione previsionale e programmatica predisposta, ai sensi di legge, dai dirigenti dei vari servizi d'intesa con il servizio di ragioneria e con la coordinazione del segretario.

Articolo 10
La relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale

La relazione previsionale e programmatica deve illustrare con riferimento al periodo considerato dal bilancio pluriennale i seguenti principali elementi che compongono il piano programmatico dell'Ente:

  • gli elementi rappresentativi della realtà territoriale, demografica, economica, sociale che l'Ente è chiamato a governare al fine dello sviluppo e della cura degli interessi della comunità;
  • la consistenza e il livello qualitativo delle strutture operative che realizzano i servizi gestiti dall'Ente nel confronto tra risorse disponibili e utilizzate e funzioni esercitate;
  • la valutazione dei fenomeni economici, sociali, culturali, demografici che influenzano e determinano il manifestarsi dei bisogni della comunità evidenziando i settori di intervento dell'Ente;
  • i servizi gestiti da altri soggetti pubblici e privati e le interconnessioni con le funzioni e le competenze dell'Ente.
  • gli strumenti di programmazione dei quali l'Ente è dotato, posti in relazione con gli strumenti degli altri livelli istituzionali, con particolare riferimento alla Regione. Dovranno essere determinate le relazioni con il bilancio pluriennale ed annuale dell'Ente anche in riferimento all'individuazione dei programmi, servizi ed interventi che costituiscono la struttura della programmazione e il fondamento degli indirizzi attuativi dell'Ente;
  • l'individuazione dei principi che ispirano il programma di attività dell'Ente in relazione agli obiettivi di sviluppo economico e sociale da realizzare nell'ambito del territorio comunale;
  • la valutazione della capacità di spesa per investimenti che è possibile attivare sia con l'impiego di mezzi finanziari propri sia con il ricorso al credito e all'utilizzo di contributi in conto capitale dello Stato e della Regione;
  • la valutazione degli effetti finanziari, economici e patrimoniali determinati dall'attivazione delle opere e dei servizi realizzati con i mezzi straordinari di cui al punto precedente al fine della verifica di compatibilità con gli equilibri del bilancio annuale;
  • l'impiego delle risorse analizzate per programmi, servizi e interventi con riferimento agli obiettivi che l'Amministrazione si propone di conseguire.

La relazione previsionale con diretto riferimento al bilancio annuale esplicita i seguenti elementi:

  • il quadro di raccordo di tutti gli equilibri del bilancio;
  • le operazioni che si riferiscono al demanio e al patrimonio dell'Ente analizzate in termini di costi e benefici;
  • l'analisi economica dei programmi dell'Ente in termini di combinazione dei fattori impiegati, di obiettivi proposti e risultati attesi nel confronto tra risorse disponibili e impieghi. A tale fine la relazione individua i centri di responsabilità gestionale dell'Ente come previsto dal presente regolamento.

Con particolare riferimento al programma delle opere pubbliche degli investimenti operati nell’ultimo biennio e delle conseguenze sulle relazioni contiene i seguenti elementi:

  • ricognizione ed aggiornamento, alle entrate e alle uscite in essi ricompense;
  • raccordo tra le previsioni del programma delle Cassa depositi e prestiti e il bilancio annuale di cui la relazione costituisce allegato;
  • analisi e suddivisione dei progetti di intervento in relazione al loro stato di attuazione.

La relazione previsionale e programmatica sarà strutturata in modo da permettere il raccordo tecnico e di controllo previsto dal comma 8° dell’articolo 52 del D.Lgs. 77/1995.
Il bilancio pluriennale è redatto in termini di competenza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs. 77/1995.
La classificazione delle risorse e degli impieghi deve consentire l'analisi e la lettura delle previsioni per programmi, servizi e interventi come definiti dal presente regolamento, e deve rispondere al principio della responsabilizzazione nella gestione finanziaria, economica e patrimoniale organizzata come indicato nella relazione previsionale.
Il programma operativo delle opere e degli interventi prescritto dall'articolo 3 L.R.T. 30 giugno 1984, n. 41 ed adottato a termine dell'articolo 32 della legge 142/1990 costituisce elemento determinate degli indirizzi dell'Ente ed in conseguenza il bilancio pluriennale ne rappresenta gli esiti dal punto di vista finanziario.
Ai fini del procedimento di formazione del bilancio di previsione annuale le proposte di relazione previsionale e di bilancio pluriennale devono essere predisposte dalla Giunta Comunale unitamente al progetto di bilancio annuale ed approvate formalmente dalla stessa entro il 30 settembre di ciascun anno.

Articolo 11
Allegati al bilancio annuale

Al bilancio annuale sono anche allegati i seguenti atti e documenti:

  • conti consuntivi delle aziende speciali, istituzioni e delle società in cui l'Ente superi una partecipazione del 10% del capitale sociale relative al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
  • elenco delle entrate e delle spese "Una Tantum";
  • quadro riassuntivo delle entrate e delle spese relative a ciascun servizio gestito in economia;
  • tabella dimostrativa dell'avanzo o del disavanzo degli esercizi precedenti ed elenco delle spese finanziate con l'avanzo di amministrazione eventualmente applicato;
  • riepilogo della situazione patrimoniale;
  • prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio, con l'evidenziazione della consistenza numerica delle unità lavorative considerate nelle previsioni del bilancio;
  • elenco delle spese finanziate con le risorse previste al titolo quarto delle entrate distintamente secondo la natura del cespite;
  • prospetto dimostrativo dei mutui in ammortamento, con l'evidenziazione delle quote di capitale e delle quote interessi iscritte in bilancio;
  • elenco delle spese finanziate a mezzo mutui da assumere;
  • certificato finanziario, conforme al modello approvato con apposito decreto ministeriale;
  • quadro analitico delle previsioni riguardanti le entrate e le spese dei servizi pubblici a domanda individuale;
  • quadro analitico delle previsioni riguardanti le entrate le spese dei servizi produttivi;
  • riferimento al  conto consuntivo del secondo esercizio finanziario precedente rispetto a quello cui si riferisce il bilancio, comprensivo degli eventuali provvedimenti di riequilibro della gestione.

Articolo 12
Programmi, servizi, interventi e centri di responsabilità

I programmi rappresentano raggruppamenti di entrate e spese relativi alla stessa area di intervento e si riferiscono ad un determinato e specifico obiettivo ricompreso nella programmazione generale dell'Ente.
I servizi riguardano l'articolazione e le strutture organizzative dell'Ente finalizzate al raggiungimento di un determinato e specifico obiettivo.
Gli interventi esplicitano l'azione prevista per il raggiungimento di uno specifico risultato nell'ambito di un obiettivo programmatico.
I centri di responsabilità rappresentano partizioni della struttura organizzativa a cui si imputano capacità decisionali di ordine gestionale che determinano sia variazioni di entrata sia di uscita e consentono la verifica dei risultati e l'analisi di economicità, efficienza ed efficacia.
Tali istituti sono introdotti e analizzati nella relazione previsionale e programmatica, nel bilancio pluriennale e sono raccordati con il bilancio e il conto consuntivo annuale secondo i principi ed i metodi del controllo della gestione e del controllo interno.

Articolo 13
Consultazioni, pareri e deliberazioni preliminari all'approvazione del bilancio

Le proposte di relazione previsionale e programmatica e di bilancio pluriennale e il progetto di bilancio annuale dopo la deliberazione della Giunta Comunale di cui al precedente articolo 10 comma sono presentate ai Capigruppo Consiliari e sottoposte all'esame della Commissione Consiliare competente per materia e degli organismi di partecipazione.
Sono acquisti altresì gli altri pareri previsti dalla legislazione statale e regionale e dalle norme regolamentari dell'Ente ed eventualmente consultate le altre Commissioni Consiliari costituite in relazione alle rispettive competenze.
Quali strumenti operativi giuridicamente rilevanti per il procedimento di formazione del bilancio di previsione annuale sono preliminarmente approvate dalla Giunta comunale le seguenti proposte di deliberazione:

  • deliberazione riguardante la misura delle tariffe, contribuzioni e diritti dei servizi a domanda individuale, dei servizi produttivi e istituzionali;
  • deliberazioni riguardanti i prezzi di cessione delle aree e degli immobili e in generale la gestione del patrimonio;
  • ogni altra deliberazione riguardante la quantificazione delle entrate riferite ai beni e ai servizi di competenza dell'ente;
  • le proposte riguardanti la programmazione e i bilanci dei Consorzi, Aziende ed organismi in qualsiasi modo collegati con la programmazione finanziaria dell'Ente.

Propedeutico all’approvazione del bilancio risulta l’approvazione del programma delle opere pubbliche da realizzare nel triennio successivo.

Articolo 14
Controlli interni e analisi del bilancio

Il progetto di bilancio annuale ed i relativi atti sono sottoposti a controlli preventivi di congruità sia del Ragioniere Capo sia del Collegio dei Revisori.
I controlli si riferiscono principalmente ai vincoli nella determinazione delle previsioni di entrata e di uscita, alla loro attendibilità, agli equilibri complessivi finanziari ed economici,  alle regole per la redazione del bilancio in termini di competenza.
L'analisi del progetto di bilancio annuale deve riferirsi anche ai collegamenti con i risultati degli esercizi precedenti e con l'andamento gestionale dell'esercizio in corso al fine di certificare l'equilibrio complessivo del bilancio nella successione dei periodi amministrativi. A questo riguardo sarà analizzato in particolare il collegamento con le previsioni del bilancio assestato dell'esercizio in corso.
Gli elaborati di bilancio sono depositati presso la Segreteria Generale ed inviati ai consiglieri comunali per la successiva pesa visione entro 7 giorni dalla delibera prevista all’ultimo comma dell’articolo 10.
Dall’avvenuto deposito viene data notizia all’Albo Pretorio ai Consiglieri Comunali ed ai Sindaci Revisori.

Articolo 15
Sessione di bilancio

Il Presidente del Consiglio, attiva le procedure utili alla discussione del bilancio non oltre il 15 ottobre di ogni anno.
I Consiglieri Comunali hanno facoltà di presentare all’ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale entro 7 giorni, dalla notifica dell’avvenuto deposito degli elaborati di bilancio, propri emendamenti.
Gli emendamenti dovranno essere depositati presso la Segreteria Comunale ed inviati ai consiglieri comunali, pena il non esame, corredati dal parere di regolarità contabile e di legittimità e dimostrazione che l’emendamento non altera gli equilibri di bilancio.
La votazione degli emendamenti precede la votazione conclusiva sul bilancio.
Il bilancio di previsione è approvato con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri in carica.

Articolo 16
Invio al controllo preventivo

La relazione previsionale e programmatica, il bilancio preventivo annuale e quello pluriennale con tutti i necessari allegati, ivi compreso il programma dei lavori, sono rimessi a cura del Segretario, al comitato regionale di controllo entro i 10 giorni successivi all'adozione degli atti.
Gli allegati al bilancio di previsione sono riportati nell’appendice n. 3 al presente regolamento.

Articolo 17
Piano esecutivo di gestione

Dopo l’approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio Comunale la Giunta definisce, il piano esecutivo di gestione.
Il piano esecutivo di gestione rappresenta un ulteriore livello autorizzatorio rispetto al bilancio specificando per la parte entrata la graduazione delle risorse in capitoli e, per la spesa, la graduazione dei servizi in centri di costo nonché la graduazione degli interventi in capitoli.
Il piano esecutivo di gestione determina gli obiettivi della gestione e li assegna ai responsabili dei servizi unitamente alle relative dotazioni.
Gli storni tra capitoli interni ad una risorsa e tra capitoli interni ad un intervento sono operati nell’arco dell’esercizio con provvedimento di Giunta Comunale di modifica del piano esecutivo di gestione.

Articolo 18
Scopo del piano esecutivo di gestione
                 

Il piano esecutivo di gestione ha lo scopo di collegare la disciplina delle funzioni del bilancio e della contabilità con il modello organizzativo del Comune.
Con il piano esecutivo di gestione si intende dare concreta attuazione ai nuovi principi sulla distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione che sono alla base della riforma dell’Ente Locale.
Il piano esecutivo di gestione suddivide le risorse di entrata e gli interventi di spesa in capitoli.
Il contenuto del piano esecutivo di gestione costituito dagli obiettivi di gestione e dall’affidamento degli stessi ai responsabili dei servizi unitamente alle necessarie dotazioni, deve essere riferito alla struttura organizzativa dell’ente nelle sue articolazioni in servizi, ognuno con il proprio responsabile.
In particolare gli obiettivi di gestione sono esplicitati in modo da consentire l'attivazione delle responsabilità di gestione e di risultato nei soggetti individuati nella struttura dell'Ente.
Il contenuto degli obiettivi è integrato dalle conseguenti direttive in modo da consentire, in base alla vigente legislazione, l'attivazione del potere di accertamento delle entrate e d'impegno delle spese da parte dei responsabili dei servizi.
Qualora il piano esecutivo di gestione non contenga, per particolari dotazioni finanziarie, le direttive che consentano l'esercizio dei poteri di gestione da parte del responsabile del servizio, dovrà essere integrato con appositi atti dell'organo esecutivo.
Il piano esecutivo di gestione deve consentire di affidare ai responsabili dei servizi i mezzi finanziari specificati negli interventi, le risorse di entrata e gli elementi attivi e passivi del patrimonio.
La struttura del piano esecutivo di gestione realizza i seguenti principali collegamenti:

  • collegamento con il bilancio pluriennale e annuale sotto il profilo contabile mediante l'individuazione dei capitoli da riaggregare nelle risorse e negli interventi, nonché da attribuire ai centri di costo, ai servizi ed alle funzioni. La graduazione in capitoli delle risorse di entrata deve essere individuata in modo che le risorse stesse risultino attribuibili ai servizi e agli eventuali centri di costo, qualora a questi specificatamente riferite;
  • collegamento con i centri di responsabilità sotto il profilo organizzativo mediante il riferimento ai servizi ed agli eventuali centri di costo che costituiscono la struttura dell'ente, utilizzando la configurazione tecnica del bilancio in modo da realizzare la migliore corrispondenza con l'assetto organizzativo dell'ente;
  • collegamento sotto il profilo programmatico mediante la connessione e il raccordo tra gli obiettivi e le direttive di cui al piano esecutivo di gestione e i programmi ed eventuali progetti di cui alla relazione previsionale e programmatica, al bilancio pluriennale e al bilancio annuale.
  • La struttura tecnico-contabile del piano esecutivo di gestione è predisposta dal servizio finanziario con criteri di flessibilità in relazione alle finalità e ai collegamenti che lo stesso attiva come indicato in precedenza.

Articolo 19
Gestione del piano esecutivo di gestione (Articolo 11 D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77)

I responsabili dei servizi dell'Ente effettuano, entro il 30 aprile, il 31 luglio e il 30 settembre di ciascun anno, la verifica dello stato di accertamento e di impegno delle risorse e degli interventi attribuiti dall'organo esecutivo.
La verifica si riferisce anche alla determinazione dello stato di attuazione dei programmi e dei progetti di cui al bilancio annuale ed alla relazione previsionale e programmatica nonché del grado di realizzazione degli obiettivi affidati dall'organo esecutivo.
Le verifiche di cui ai punti precedenti sono riferite ai contenuti contabili, organizzativi e programmatici del piano esecutivo di gestione.
risultati della verifica sono comunicati all'organo esecutivo tramite il servizio finanziario che svolge la funzione di coordinamento e di supporto alle verifiche medesime.
Il servizio finanziario analizza e aggrega le informazioni ricevute dai responsabili dei servizi ai fini del controllo e della salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui alla legge e al presente regolamento.

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