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Regolamento di Contabilità

Titolo III
GESTIONE DEL BILANCIO

Capo I
Struttura del bilancio di previsione annuale pluriennale

Articolo 20
Firma dei documenti contabili

E' regola generale che la sottoscrizione di documenti contabili, quali mandati e reversali, la liquidazione di fatture e comunque ogni comunicazione interna diretta a promuovere l'emissione di mandato di pagamento, sia sempre accompagnata dall'indicazione del nome e cognome del firmatario apposta con timbro o a mano in stampatello.
Tale regola è applicabile anche alla sottoscrizione del parere di regolarità contabile di cui all'articolo 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e dell'attestazione di copertura finanziaria di cui al successivo articolo 60 di questa legge.

Articolo 21
Obbligo generale di impegno

Nessun impegno di spesa può essere assunto se non abbia preventivamente formato oggetto di apposita deliberazione divenuta esecutiva o se non è stata assunto nei termini del successivo articolo 22. Al fine del rilievo dell'attestazione di cui all'articolo 55 della legge 142/1990 l'ufficio di ragioneria opererà una gestione degli impegni provvisori da confermare con le modalità di cui al successivo articolo 26.
Si applicano le norme di cui all'articolo 36 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.
Agli effetti di questa norma, per lavori di somma urgenza si intendono quelli effettuati in esecuzione dei provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 38 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e all'articolo 20 del testo unico approvato con R.D. 3 marzo 1934 n. 838, nonché quelli di prima necessità nei casi di calamità naturali, di forza maggiore o di assoluta urgenza di cui all'articolo 71 della legge 25 giugno 1865 n. 2359.

Articolo 22
Emissione e sottoscrizione degli atti di impegno
(Articolo 27, comma 9, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77)

Durante la gestione i responsabili dei servizi operativi possono prenotare impegni relativi a procedure in via di espletamento. Tale ipotesi rende eccezionale l’impegno di spesa diretti da parte del Consiglio Comunale o della Giunta che permane in via principale solo su fondi non assegnati ai dirigenti.
La prenotazione dell'impegno deve essere richiesta dal responsabile del servizio con proprio provvedimento.
I provvedimenti sono numerati con unica progressività per l’intera amministrazione da parte della Segreteria che provvede alla conservazione in apposito fascicolo degli originali, il medesimo servizio provvede alla pubblicazione dei provvedimenti all’Albo Pretorio con le modalità di cui all’articolo 47 comma 1 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
I provvedimenti sono immediatamente eseguibili.
I provvedimenti sono inviati in copia dalla Segreteria al Sindaco o all’Assessore competente per materia e gli elenchi contenenti gli oggetti dei provvedimenti adottati sono trasmessi sempre dalla Segreteria ai Capigruppo consiliari ed al Presidente del Consiglio Comunale.
Il provvedimento deve indicare il servizio e l’ufficio di provenienza, la fase preparatoria del procedimento formativo dell'impegno che costituisce il presupposto giuridico-amministrativo della richiesta di prenotazione, l'ammontare della stessa e gli estremi dell'imputazione che può avvenire anche su esercizi successivi compresi nel bilancio pluriennale.
Sulla proposta di provvedimento è rilasciato in via preventiva il parere di regolarità contabile ai sensi di legge e secondo le norme del presente regolamento ed il parere espresso sulla copertura finanziaria di cui all’articolo 55 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 nonché il parere di legittimità ai sensi dell’articolo 53 della medesima legge.
Gli atti d’impegno riferiti alle spese di cui all’articolo 32, comma 5 dell’ordinamento sono sottoscritti dai responsabili dei servizi ai quali sono stati affidati i mezzi finanziari sulla base del bilancio di previsione.
Le entrate che finanziano le spese con vincolo di specifica destinazione devono essere individuate dalla legge.
Qualora la legge individuale destinazione delle entrate con l’indicazione delle categorie generali delle spese, occorre che l’ente specifichi il progetto di fattibilità dell’intervento di spesa.
Gli atti di impegno di spesa relativi ad esercizi successivi, compresi nel bilancio pluriennale, sono sottoscritti dai responsabili dei servizi ai quali sono stati affidati i mezzi finanziari sulla base del bilancio di previsione.
Agli atti di cui al comma precedente si applicano, in via preventiva, le procedure di cui all’articolo 53, comma 1, e all’articolo 55, comma 5 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
I dipendenti abilitati alla sottoscrizione degli atti di impegno sono responsabili dei servizi operativi, ai quali sono stati affidati i mezzi finanziari sulla base del bilancio di previsione secondo le procedure di cui alla legge e al presente regolamento.
Gli atti di impegno, da definire “determinazioni”, sono classificati con sistemi di raccolta che garantiscono la data certa di emanazione e l’ufficio di provenienza.

Articolo 23
Parere di regolarità contabile

Su ogni proposta di deliberazione che comporti oneri per l'ente, in modo diretto o indiretto, immediato o differito e sulle determinazioni di impegno di cui all’articolo 22, il responsabile del servizio ragioneria esprime il parere di regolarità contabile il quale deriva da valutazioni:

  • di capienza della disponibilità del capitolo specifico in ordine alla spesa prospettata, calcolata nella sua interezza, con conseguente annotazione di "pre-impegno" nei registri contabili;
  • della preesistenza di impegno di spesa regolarmente assunto, nel caso trattasi di liquidazione di spesa;
  • di conformità alla norme fiscali;
  • di rispetto dei principi contabili e del regolamento locale di CONTABILITÀ'.
  • di rispetto degli equilibri finanziari di bilancio e più in generale di mantenimento dell'equilibrio economico generale.

Il parere è espresso in forma scritta, munito di data e sottoscritto.
Il parere contrario alla proposta di atto o che comunque contenga rilievi in merito al suo contenuto deve essere adeguatamente motivato.
Il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione e di determinazione dei responsabili dei servizi potrà essere apposto:

  • sulla camicia della proposta di deliberazione o di determinazione, camicia che dovrà essere regolarmente conservata agli atti. Sia la deliberazione che la determinazione dovranno richiamare, in questo caso, il "parere in atti".
  • sulle premesse delle deliberazioni o determinazioni. In questo caso il parere,  anche in parte prestampato, dovrà essere sottoscritto almeno sull'originale.

Il parere dovrà essere rilasciato entro cinque giorni, salvo i casi di urgenza.

Articolo 24
Attestazione di copertura

Qualsiasi deliberazione che comporti in via diretta o indiretta assunzione di oneri a carico dell'ente nonchè le determinazioni di cui all’articolo 18 bis sono nulle di diritto, giusta le previsioni contenute nel 5° comma dell'articolo 55 della legge 8 giugno 1990 n. 142, se prive dell'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile specifico.

Articolo 25
Contenuto dell'attestazione

L'attestazione di copertura comporta che:

  • un ammontare pari al valore monetario delle obbligazioni da assumere nel corso dell'esercizio, per effetto di atti di impegno, sia sottratto definitivamente dalle disponibilità dello stanziamento e vincolato a copertura dell'onere in assunzione, trasformando il preimpegno, annotato in sede di espressione del parere di regolarità contabile, in impegno contabile di spesa;
  • il ritmo degli accertamenti delle entrate di bilancio si mantenga adeguato, secondo la loro natura, alle previsioni contenute nel bilancio annuale;
  • accertato uno scarto dell'entrata effettiva rispetto alle previsioni, il responsabile del settore finanziario riferisce con immediatezza per iscritto al Sindaco;
  • la giunta (relativamente al punto precedente) abbia sottoposto al Consiglio i provvedimenti necessari per ristabilire l'equilibrio di bilancio;
  • si sia provveduto, ai sensi della norma contenuta nel 7° comma dell'articolo 12 bis del decreto legge 12 gennaio 1991 n. 6 convertito, con modificazioni, in legge 15 marzo 1991, n. 80, ad adottare i necessari provvedimenti di riequilibro della gestione nel caso in cui il consuntivo dell'esercizio precedente sia chiuso con un disavanzo;
  • si sia comunque provveduto, non oltre il 30 settembre, alla verifica dell'equilibrio di bilancio assumendo, se del caso, i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio secondo le prescrizioni di cui all’articolo 36 comma 3° del D.Lgs. 77/1995.

Il responsabile del servizio finanziario, verificandosi il caso di cui alla lett. c) del comma precedente, è tenuto a limitare, sino all'attuazione dei provvedimenti di riequilibro, il rilascio delle attestazioni di copertura finanziaria in modo che il totale annuo della spesa impegnata contabilmente, comprensiva degli oneri continuativi e di quelli provenienti da leggi o sentenze, non giunga ad eccedere quella complessiva corrente prevista in bilancio diminuita della quota parte di entrate stimate non realizzabili.

Articolo 26
Attestazione di copertura a valere sugli esercizi successivi

Qualora gli atti di impegno comportino in tutto o in parte oneri in denaro per gli esercizi successivi, l'attestazione di copertura viene fatta con riferimento anche agli omonimi capitoli del rispettivo bilancio preventivo.
La sottrazione dalla disponibilità degli stanziamenti dell'esercizio per gli impegni derivanti da legge, da contratto o da deliberazioni assunte negli esercizi precedenti, comprese quelle di approvazione dei piani finanziari delle opere pubbliche, è disposta con atto scritto dal dirigente del servizio di ragioneria entro cinque giorni dalla intervenuta esecutività della delibera che approva il bilancio preventivo. Nel caso di esercizio provvisorio l'intervento di impiano esecutivo di gestioneno avviene entro i primi dieci giorni dell'anno.
Non può essere impartito ordine scritto, e se impartito deve essere rifiutato con nota scritta inviata al Sindaco ed al Collegio dei Sindaci Revisori in riferimento al presente articolo, relativamente alla imputazione di un impegno di competenza alla gestione dei residui o comunque una indicazione di spesa economicamente non afferente alla gestione dei residui.

Capo II
Assunzioni impegni

Articolo 27
Gestione dei fondi da parte degli uffici ordinatori di spesa

Gli uffici ed i servizi che gestiscono fondi ricevono dal servizio ragioneria, all'inizio di ciascun esercizio, comunicazione degli stanziamenti di bilancio di propria pertinenza nonché, successivamente, l'indicazione delle variazioni ad essi apportate a qualunque titolo nel corso dell'esercizio.
Gli uffici ed i servizi seguono con apposita contabilità elementare l'utilizzo degli stanziamenti di pertinenza.

Articolo 28
Incombenze degli uffici proponenti

Gli uffici ed i servizi che redigono proposte alla Giunta comportanti in modo diretto o indiretto assunzioni di obbligazioni finanziarie sono tenuti ad indicare l'ammontare dell'onere previsto tenendo conto di tutti gli elementi di costo, ivi compresi gli oneri fiscali, quelli indiretti o differiti nonché quelli eventuali.
I predetti uffici devono fornire una indicazione di massima relativamente al capitolo cui riferire la spesa.
La stessa metodologia deve essere osservata nelle determinazioni di cui all’articolo 22.

Articolo 29
Incombenze dell'ufficio Ragioneria

L'ufficio ragioneria, ricevuta la proposta di deliberazione, provvede:

  • a verificare l'idoneità contabile della documentazione prodotta;
  • a controllare l'esatta applicazione della normativa fiscale;
  • alla registrazione provvisoria del pre-impegno;
  • ad apporre, se del caso, il parere di regolarità contabile di cui al precedente articolo 15 ovvero a ritornare la proposta all'ufficio o servizio di origine qualora non vi sia disponibilità nel capitolo o la proposta risulti incompleta circa l'individuazione dell'onere connesso;
  • ad indicare sulla proposta gli estremi del capitolo a cui la spesa farà effettivamente carico ed il numero dell'impegno assunto.

Lo stesso iter è eseguito per la proposta di determinazione di cui all’articolo 22.

Articolo 30
Proposta di assestamento e variazioni del piano esecutivo di gestione

La ragioneria comunale, presenta, entro il 15 novembre, la proposta di assestamento del bilancio dell'esercizio in corso che è sottoposta al Consiglio entro il termine del 30 novembre di ciascun anno.
Fermo restando che la graduazione dei capitoli di entrata consentirà la lettura del bilancio in relazione anche alle voci economiche, gli interventi potranno essere ulteriormente graduati, nel solo mastro della contabilità, in capitoli in corrispondenza alle voci economiche. La detta graduazione potrà essere fatta anche per altri interventi.
Nel corso dell'esercizio gli eventuali spostamenti di dotazioni fra capitoli dello stesso intervento saranno disposti con provvedimento del responsabile del Servizio finanziario.

Articolo 31
Utilizzazione del fondo di riserva
(Articolo 8, comma 2, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77)

Il fondo di riserva è utilizzato con deliberazione dell'organo esecutivo con le modalità di cui all'articolo 8 dell'ordinamento.
Le deliberazioni della Giunta Comunale relative all'utilizzo del fondo di riserva saranno comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta convocata successivamente alla loro adozione.
La comunicazione all'organo consiliare avviene con la presentazione di una relazione dell'organo esecutivo nella quale sono analizzate le esigenze straordinarie di bilancio e le insufficienze che si sono manifestate nelle dotazioni degli interventi di spesa corrente, sia ai fini della gestione in corso sia nella prospettiva delle future gestioni.
In allegato alla proposta di approvazione dell'assestamento generale di bilancio di cui all'articolo 17, comma 8 dell'ordinamento è presentata la relazione dell'organo esecutivo sulle operazioni di prelievo dal fondo di riserva operate sino al momento della presentazione dell'assestamento di bilancio.
Il fondo di riserva può essere destinato all'integrazione di stanziamenti di spesa allocati nei primi tre titoli del bilancio dell'esercizio in corso, escludendosi movimentazioni per finalità diverse.

Capo III
Fase di Attestazione di Copertura Finanziaria

Articolo 32
Procedura assegnata agli uffici di segreteria e ragioneria

La segreteria provvede a trasmettere al servizio di Ragioneria copia delle determinazioni e delle deliberazioni approvate.
Il servizio di ragioneria annota l’impegno definitivo ed elimina il relativo pre-impegno.
Nelle ipotesi degli accordi di programma previsti dall’articolo 27 della Legge 142/1990 l’ufficio di ragioneria esprime anche su tali provvedimenti i pareri di cui agli articoli 53 e 55 della Legge 142/1990.

Articolo 33
Gestione di impegni validamente assunti

Le proposte di pagamento riguardanti lavori liquidabili con stati di avanzamento sono predisposte dall'ufficio che segue i lavori, precisando nell'ultima proposta di liquidazione l'importo delle eventuale economia di spesa.

Articolo 34
L'ordinazione di beni e servizi

L'ordinazione di beni e di servizi a terzi, in connessione con gli impegni contabili regolarmente assunti, avviene mediante rilascio ai fornitori di buoni progressivamente numerati emessi in duplice copia dall'incaricato del servizio con indicate le quantità nonché gli estremi dell'impegno di spesa dell'atto deliberativo.
Le operazioni di ritiro dei beni da parte dei servizi o di consegna da parte del fornitore avviene nel rispetto delle norme fiscali vigenti.
Il fornitore allega alla fattura copia del buono di ordinazione e copia del buono di consegna.

Articolo 35
Liquidazione delle fatture

Le fatture pervenute al servizio di ragioneria per il protocollo fiscale sono assegnate al servizio che ha emesso il buono di ordinazione.
Questo servizio provvede, in rispetto del dispostivo di cui all’articolo 67, alla liquidazione che comporta la verifica della regolarità qualitativa e quantitativa della fornitura, il riscontro del prezzo convenuto o, comunque la sua congruità di mercato.
Le fatture liquidate sono rimesse entro dieci giorni dall'arrivo al servizio di ragioneria.
Il responsabile del servizio vigila sull'osservanza dei termini e risponde di ogni danno ed inconveniente derivato dal ritardato inoltro delle fatture al servizio ragioneria.
Qualora le forniture siano riferite a beni di natura durevole la liquidazione necessita del rilascio di un buono di iscrizione all'inventario dei beni mobili a cura dell'ufficio economato copia di tale buono è allegata alla fattura inoltrata per il pagamento all'ufficio di ragioneria.

Articolo 36
Verifica periodica della residua disponibilità delle somme impegnate e determinazione delle obbligazioni passive
Storni di bilancio

Entro il 10 novembre, ciascun ufficio o servizio gestore di capitoli di bilancio comunica per iscritto al servizio ragioneria lo stato di utilizzo di ciascun capitolo precisando, in ordine agli impegni assunti, l'ammontare delle fatture già liquidate, il totale degli importi di quelle ancora giacenti nonché l'ammontare delle ordinazioni inoltrate per le cui forniture non è stata ancora ricevuta fattura.
In mancanza di tale comunicazione le somme non ancora impegnate si intendono come economie utili per l'assestamento.
Qualora a seguito delle verifiche di cui al precedente articolo 16 quater il responsabile del servizio ritenga necessaria una modifica della dotazione assegnata dall'organo esecutivo, propone la stessa con motivata relazione indirizzata al capo dell'amministrazione, tramite il servizio finanziario.
La relazione contiene:

  • le valutazioni del responsabile del servizio dal punto di vista tecnico gestionale ed economico finanziario;
  • i dati finanziari sullo stato degli accertamenti e degli impegni delle risorse e degli interventi di cui all'articolo 19;
  • i dati e le notizie sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti nonché sulla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 19;
  • le valutazioni del responsabile del servizio riferite alle conseguenze in termini di programmi, di progetti e di obiettivi gestionali che derivano dall'eventuale mancata accettazione totale o parziale della proposta di modifica;
  • le valutazioni del servizio finanziario con riferimento al coordinamento generale delle entrate e delle spese di bilancio.

Qualora la proposta di modifica del responsabile del servizio riguardi mezzi finanziari che risultano esuberanti rispetto ai fabbisogni o alle possibilità di impiego, il servizio finanziario propone la destinazione delle risorse di bilancio che si rendono libere.
La proposta di modifica può anche essere riferita unicamente agli obiettivi gestionali senza prevedere rimodulazione della dotazione finanziaria.
L'organo esecutivo motiva con propria deliberazione la mancata accettazione o l'accettazione con varianti della proposta di modifica della dotazione o degli obiettivi. L'organo esecutivo può richiedere ulteriori dati ed elementi integrativi di giudizio al responsabile del servizio o al servizio finanziario.
La deliberazione dell'organo esecutivo è adottata entro dieci giorni dal ricevimento della relazione del responsabile del servizio.
                                                                             
Articolo 37
Adempimenti del servizio di ragioneria

Il servizio di ragioneria predispone i mandati di pagamento in modo da rispettare le scadenze stabilite ed in particolare quelle relative al pagamento degli stipendi, dei contributi obbligatori, delle ritenute fiscali, delle imposte e tasse, delle rate di ammortamento dei mutui nonché di tutte le altre somme per le quali esistono termini contrattuali o di legge.
Per i pagamenti correnti il mandato è emesso subito dopo la liquidazione della spesa che è di competenza dell'ufficio ordinatore della stessa.

Articolo 38
Anticipazioni di cassa

Entro il mese di dicembre di ciascun anno il servizio di ragioneria propone all'Amministrazione l'adozione dell'atto deliberativo con il quale sono fissate, previa intesa con il tesoriere, le condizioni in base alla quali nel successivo esercizio, l'Amministrazione potrà utilizzare, occorrendo, l'anticipazione di cassa nei limiti di legge.

Articolo 39
Situazione di carenza dei fondi in cassa

Nel caso di carenza momentanea di fondi in cassa, la priorità di pagamento dei mandati e dei debiti scaduti è la seguente:

  • stipendi del personale e oneri riflessi;
  • imposte e tasse;
  • rate di ammortamento dei mutui;
  • obbligazioni contrattuali o di legge il cui mancato pagamento comporti penalità pecuniaria;
  • altre spese correnti secondo l'intensità dell'interesse pubblico al mantenimento della fornitura o comunque all'acquisizione del bene.

La priorità effettiva di pagamento delle altre spese correnti, di cui al punto e del comma precedente, è determinata con atto scritto da una commissione composta dall'assessore delegato, dal segretario e del responsabile del servizio di ragioneria.

Articolo 40
Piano dei Conti e Gestione Economica

Il movimento finanziario di fondi tra i capitoli all'interno del singolo intervento non è soggetto ad autorizzazione di storno avendo il solo obiettivo di rappresentare i movimenti di bilancio, durante la gestione ed in fase consuntiva, secondo i programmi, i progetti ed i settori economici dell'Ente.
Il provvedimento è predisposto ai sensi dell’articolo 30.
Le entrate che si iscrivono in bilancio rappresentano l'ammontare finanziario delle risorse di stretta competenza giuridica dell’esercizio.
Le uscite che si iscrivono in bilancio rappresentano l'ammontare delle disponibilità finanziarie utilizzate per fronteggiare le obbligazioni connesse alla gestione dell'ente, dei servizi pubblici e di quant'altro si ritiene di fronteggiare nel corso dell'esercizio.
Le entrate accertate e non esatte nel corso dell'esercizio, anche se derivanti da operazioni di finanziamento straordinario, sono accolte nella contabilità economica dell'esercizio successivo nel conto "crediti da esigere nati nell'anno...".
Gli impegni di spesa legittimamente assunti entro il 31 dicembre e non ordinati sono valutati in termini economici e finanziari come economia di spesa per l'esercizio di interesse.
Il coordinamento dei dirigenti, valutata la natura degli impegni assunti e non ordinati e l'effettiva residua esigenza per il corretto proseguimento delle attività istituzionali ai sensi dell'articolo 67 dello statuto ed in forza dei poteri previsti nel comma 6 dell'articolo 68 dello statuto medesimo, determina il trasferimento dell’impegno residuo alla competenza dell'esercizio successivo nei limiti degli stanziamenti autorizzati dal Consiglio comunale nei rispettivi capitoli.
L'Amministrazione applica al bilancio la determinazione degli ammortamenti tecnici anche in riferimento ai beni demaniali secondo i coefficienti di legge. I fondi di ammortamento così calcolati devono determinare una coerenza tra contabilità finanziaria e rilevazione dei costi e vengono riportati sulla contabilità patrimoniale al fine della corretta determinazione del valore attuale dei beni.
L'Amministrazione applica altresì al bilancio di previsione l'effettiva gestione delle rimanenze dei magazzini risultanti al 31 dicembre con conseguente allineamento alla contabilità economica e del patrimonio.

Articolo 41
Le entrate ordinarie

Le entrate ordinarie iscritte nei primi tre titoli rappresentano la fonte di finanziamento delle attività connesse con l'esercizio delle funzioni amministrative che si inseriscono in cicli finanziari ed economici di durata annuale o infra-annuale.
Le entrate tributarie finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano i trasferimenti statali per l'erogazione dei servizi pubblici essenziali.
I conti relativi alle entrate tributarie devono essere elaborati al fine di consentire il rispetto dei seguenti principi:

  • responsabilizzazione nelle fasi procedurali di acquisizione;
  • corretta imputazione ai centri di responsabilità individuati ai fini dell'esercizio del controllo concomitante;
  • individuazione analitica delle fonti di finanziamento in relazione agli impieghi di uscita sulla base di opportuni schemi di correlazione entrata/uscita ai fini del controllo economico interno della gestione.

Le entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato devono garantire i servizi locali indispensabili e i relativi conti sono elaborati sulla base dei principi già enunciati per le entrate tributarie proprie.
Le entrate derivanti da trasferimenti correnti della Regione devono assicurare la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate e concorrono al finanziamento della realizzazione del piano regionale di sviluppo relativo all'esercizio delle funzioni ordinarie.
Sugli impegni garantiti da trasferimenti regionali, provinciali, di altri enti pubblici o privati ai fini cautelativi debbono essere indicate risorse alternative da riservare alla spesa in caso di mancato effettivo trasferimento. In alternativa al predetto capoverso il Comune può: farsi rilasciare esplicita sottoscrizione di accettazione da parte del terzo interessato, della condizione che l'Ente provvedere al pagamento dopo l'effettivo incasso del contributo da parte del terzo oppure procedere alla stipula di fideiussione bancaria con onere a carico del Comune per garantirsi la riscossione.
La gestione delle entrate deve altresì permettere una corretta correlazione entrata/uscita sia in riferimento alle procedure di controllo finanziario di copertura sia di controllo economico interno di gestione.
Saranno mantenuti distinti in ogni caso i conti relativi alle risorse finanziarie compensative attribuite dallo Stato o dalla Regione ai sensi dell'articolo 54 - comma 8° - della legge 142/1990.
Le entrate extra-tributarie si riferiscono a diritti, tariffe, corrispettivi e altri proventi correlati a servizi di competenza dell'Ente ed alla gestione del patrimonio.
I conti relativi dovranno garantire la maggiore analisi possibile allo scopo di evidenziare i centri di responsabilità di entrata ed i correlati centri decisionali di uscita ai fini dell'esercizio del controllo economico interno di gestione e delle analisi di equilibrio riferite ai singoli servizi o interventi.
In ordine alle agevolazioni o riduzioni praticate rispetto alle tariffe, diritti e prezzi applicati alla generalità degli utenti si fa rinvio all'articolo 18 - comma 5° della legge 41/1986.

Articolo 42
Risorse per investimenti ed entrate in conto capitale

Le entrate iscritte ai titoli quarto e quinto rappresentano le fonti di finanziamento delle spese d'investimento e delle spese straordinarie di esercizio che determinano cicli finanziari pluriennali e utilità ripetute.
I conti relativi alle entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti devono consentire il rispetto dei seguenti principi:

  • corretta imputazione ai centri di responsabilità individuali al fine dell'esercizio del controllo concomitante;
  • rigorosa analisi delle fonti di finanziamento proprie costituite principalmente da:
  • entrate correnti "una tantum" non utilizzate per le spese correnti "una tantum";
  • entrate derivanti da alienazione di beni e diritti patrimoniali;
  • entrate derivanti dal rilascio delle concessioni edilizie, sanzioni in materia urbanistico-edilizia ed altre entrate speciali relative allo stesso comparto;
  • entrate derivanti da eredità e donazioni;
  • entrate derivanti dall'alienazione di aree e fabbricati in piani di zona;
  • altre entrate proprie straordinarie.
  • analisi delle destinazioni programmate per le risorse straordinarie proprie secondo i principi del controllo economico interno della gestione, dell'analisi costi e benefici ed in riferimento ai programmi, servizi ed interventi dell'Ente;
  • analisi dei contributi in conto capitale sulla base del soggetto erogante e degli elementi sopra visti.

Le entrate derivanti della cessione di beni patrimoniali non redditizi possono essere utilizzate come previsto dall'articolo 36, comma 3° del D.Lgs. 77/1995.
I conti relativi alle entrate derivanti da accensione di prestiti devono consentire, oltre al rispetto dei principi già introdotti, l'analisi dei costi e dei benefici degli investimenti finanziati anche in relazione al periodo di ammortamento del debito ed ai tempi di impiego dei mezzi finanziari acquisti.
I conti relativi alle entrate di cui al presente articolo devono permettere la tenuta di una corretta contabilità delle variazioni patrimoniali conseguenti all'acquisizione ed impegno delle risorse.
Le risorse finanziarie di cui al punto articolo possono essere utilizzate, nei limiti dell’anticipazione di Cassa per finanziare le spese correnti. Di tale utilizzazione deve essere data applicata autorizzazione al Tesoriere con un provvedimento di Giunta Comunale da adottarsi nel mese di gennaio che quantifichi a tale fine le disponibilità effettiva di tale risorsa riscontrata alla chiusura di esercizio.

Articolo 43
I movimenti finanziari relativi alle partite di giro

La contabilità deve evidenziare l'andamento dei residui relativi ai movimenti rilevati nelle partite di giro che non devono determinare variazioni finanziare ed economiche a carico del bilancio dell'ente.
In ogni caso le entrate e le spese per le funzioni delegate dalla regione o da altri enti pubblici non possono essere allocate tra le partite di giro.

Articolo 44
Le spese correnti

Le spese correnti rappresentano impiego di risorse necessarie per il funzionamento e mantenimento dell'ente:

  • la categoria economica "acquisto di beni e servizi" comprende tutte le erogazioni in correlazione ad un servizio reso o ad un bene fornito che non abbia la natura di investimento;
  • la categoria "trasferimenti correnti" comprende le erogazioni, senza una diretta controprestazione, a favore di altri soggetti.

I conti relativi alle spese correnti devono essere elaborato al fine di consentire il rispetto dei seguenti principi:

  • responsabilizzazione nelle fasi procedurali di erogazione;
  • corretta imputazione ai centri di responsabilità individuati ai fini dell'esercizio del controllo concomitante;
  • individuazione delle interdipendenze con i conti relativi alle entrate ordinarie al fine del controllo economico interno di gestione;
  • analisi del raccordo tra movimenti di combattività finanziaria e variazioni relative al patrimonio dell'ente;
  • analisi del raccordo tra spese di investimento e spese correnti anche in riferimento ai piani economico-finanziari;
  • lettura delle previsioni e delle operazioni di esercizio per programmi, servizi e interventi in riferimento alla programmazione generale e di bilancio dell'ente;
  • controllo della sussistenza della copertura finanziaria di cui all'articolo 55 - quinto comma della legge 8 giugno 1990, n. 142 nel raccordo accertamenti di entrata e impiano esecutivo di gestioneni di uscita.

Articolo 45
Le spese in conto capitale

Le spese in conto capitale rappresentano impiego di risorse che hanno una diretta influenza sull'entità del capitale reale della collettività.
I conti relativi alle spese in conto capitale sono elaborati al fine di consentire il rispetto dei principi già introdotti per le spese correnti al precedente articolo 39.
In particolare dovrà essere analizzata la relazione con la fonte di finanziamento e la gestione pluriennale dell'intervento intesa sia come attuazione di programma riferito a più anni finanziari sia come gestione dei residui derivanti dall'impiano esecutivo di gestioneno di spesa originario.

Articolo 46
Le spese per rimborso di prestiti

Le spese per rimborso di prestiti comprendono gli oneri che l'ente sopporta per far fronte alla restituzione dei prestiti contratti.
In riferimento ai rimborsi di prestiti assunti per il finanziamento di spese d'investimento dovrà essere realizzato il collegamento con i piani economico-finanziari.

Articolo 47
La quantificazione delle entrate di competenza

Le previsioni di entrata vengono determinate mediante valutazioni effettuate sulla base di leggi, regolamenti o di altri provvedimenti, tenuto conto, ove occorre, dei criteri di ripartizione già adottati in passato dagli organi competenti e di altri elementi attendibili.
Per le entrate proprie tributarie ed extra-tributarie dovrà essere considerato il gettito dell'esercizio precedente in stretta correlazione con l'evoluzione della base imponibile e con i provvedimenti assunti e eventualmente da assumere per adeguare le risorse ai fabbisogni di spesa.
Per le entrate provenienti da accensioni di prestiti dovrà essere considerato il limite massimo della capacità d'indebitamento, anche agli effetti delle spese indotte dagli investimenti programmati, e della capacità operativa e attuativa dell'ente.

Articolo 48
La quantificazione delle spese di competenza

Ciascun stanziamento di spesa, per la competenza annuale, viene determinato in misura corrisponde all'ammontare complessivo degli impegni ordinati o su cui si è comunque maturato un impegno giuridico verso un terzo fornitore di beni o servizi.
Il metodo di quantificazione delle spese correnti dovrà fondarsi su tecniche che permettano di analizzare gli eventuali incrementi di fabbisogno rispetto all'esercizio precedente per eliminare inefficienze nei processi di erogazione e superare gli automatismi nella determinazione degli stanziamenti.
Le spese relative all'ordinario funzionamento degli organi e uffici dell'ente e, in genere, ad attività o interventi già finanziarti in passato, sono determinate tenendo anche conto delle prevedibili variazioni dei costi unitari e, per le spese di personale, dell'applicazione della normativa in materia.
Le spese in conto capitale devono essere quantificare in riferimento alle effettive possibilità di acquisizione delle risorse destinate alla copertura ed alla capacità reale di impiano esecutivo di gestioneno dell'ente anche verificata in esercizi precedenti.

Articolo 49
Gli equilibri del bilancio di competenza

Nel bilancio annuale saranno stabiliti separatamente gli equilibri per la copertura delle spese correnti e per rimborso di prestiti e per finanziamento degli investimenti.
All'interno degli equilibri stabiliti come sopra dovranno essere analizzate le corrispondenze finanziarie che si stabiliscono e possono essere evidenziare tra le fonti di entrata e le destinazioni di spesa, al fine di scomporre l'equilibrio globale in situazioni gestionali di singoli comparti da sottoporre a controllo concomitante interno.

Articolo 50
I fondi di riserva per la gestione di competenza
(1)

Il fondo di riserva ordinario è utilizzato, mediante prelevamenti, per provvedere all'integrazione di stanziamenti iscritti in bilancio che risultino insufficienti rispetto al fabbisogno rilevato nell'esercizio.
L'utilizzazione del fondo di riserva per le spese impreviste deve essere utilizzato soltanto per la istituzione di nuovi interventi relativi a spese che abbiano carattere di assoluta necessità e che non possano essere rinviate senza evidente detrimento del pubblico servizio.
L'utilizzazione del fondo per le spese impreviste comporta l'adozione di variazione di bilancio e deve essere effettuata con deliberazione del Consiglio Comunale, fatta salva, in caso l'urgenza, l'applicazione del comma 3° dell'articolo 32 della legge 142/1990.
Non è ammessa l'iscrizione in bilancio di fondi globali o indistinti sia per la spesa corrente sia per la spesa in conto capitale.

Articolo 51
Le variazioni di bilancio
(2)

Le variazioni di bilancio consistono in operazioni modificative della struttura del preventivo che si rendono necessarie per la copertura delle nuove o maggiori spese che non sia stato possibile finanziare in uno dei modi prima indicati o per dare concreta destinazione a nuove o maggiori entrate.
Le variazioni di bilancio che consistono in trasferimenti di somme da stanziamenti rilevatisi esuberanti per provvedere ad integrare la dotazione di interventi deficitari in relazione alle effettive necessità possono essere effettuate in presenza dei seguenti presupposti da esplicitare nella deliberazione:

  • che non si siano verificate minori entrate;
  • che la somma da prelevarsi sia effettivamente disponibile in rapporto al fabbisogno dell'intero esercizio;
  • che la spesa cui si intende provvedere sia di urgente necessità e non prorogabile.

Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonché tra la gestione dei residui e la gestione di competenza o viceversa ed altresì con trasferimento di stanziamenti finanziati con entrate straordinarie o con vincolo di destinazione a favore di stanziamenti di spesa corrente.
La competenza ad approvare le variazioni di bilancio è del Consiglio Comunale trattandosi di modifiche alla destinazione specifica di risorse assegnate dal Consiglio stesso alla gestione attuativa della Giunta Comunale.
In via d'urgenza le deliberazioni relative possono essere assunte con adeguata motivazione dalla Giunta Comunale ai sensi del comma 3° dell'articolo 32 della legge 142/1990.
Il provvedimento di ratifica consiliare deve, comunque, essere adottato entro il 31 dicembre anche se a tale data non è ancora scaduto il termine dei sessanta giorni.
Le variazioni al bilancio di previsione per fare fronte a nuove o maggiori spese devono essere adottate tempestivamente al fine di garantire la necessaria e preventiva copertura finanziaria.
Qualora nel corso dell'esercizio si siano verificare, o si prevedano, minori entrate o maggiori spese, le nuove entrate devono essere prioritariamente utilizzate a compensazione.

Articolo 52
L'assestamento del bilancio

Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio Comunale approva l'assestamento del bilancio.
Con il provvedimento di assestamento del bilancio si provvede ad adeguare alle effettive esigenze di accertamento e riscossione nonché di impegno e pagamento le previsioni iniziali di competenza e di cassa.
Con il provvedimento di assestamento del bilancio si possono altresì introdurre ulteriori variazioni al bilancio stesso.

Articolo 53
Salvaguardia degli equilibri di bilancio
(Articolo 36, comma 2, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77)

Il pareggio di bilancio è inteso come assetto gestionale da preservare con continuità e con riferimento a tutte le componenti finanziarie della gestione.
L'Ente rispetta durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal D.Lgs. 77/1995 e dal presente regolamento.
Il Servizio finanziario, in applicazione del precedente articolo 20, analizza e aggrega le informazioni ricevute dai responsabili dei servizi e sulla base delle rilevazioni di contabilità generale finanziaria provvede a quanto segue:

  • istruire la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti;
  • istruire i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 37 dell'ordinamento;
  • proporre le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui.

Il Servizio finanziario propone altresì le misure necessarie per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato.
L'analisi delle informazioni gestionali ricevute dai responsabili dei servizi riguarda in particolare:

  • per l'entrata lo stato delle risorse assegnate alla responsabilità di acquisizione dei servizi e lo stato degli accertamenti;
  • per l'uscita lo stato dei mezzi finanziari attribuiti ai servizi, delle prenotazioni di impegno e degli impegni.

Le informazioni di natura contabile sono riferite ai programmi, ai progetti e agli obiettivi gestionali affidati ai servizi e agli eventuali centri di costo e di ricavo, nonché alle attività e passività patrimoniali attribuite agli stessi secondo le norme del presente regolamento.
L'organo consiliare provvede entro il 30 aprile, il 31 luglio e il 30 settembre di ogni anno ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.
In tale sede adotta contestualmente con delibera gli altri provvedimenti di cui all'articolo 36, 2 comma, secondo periodo, dell'ordinamento, riconoscendo la legittimità degli eventuali debiti fuori bilancio previsti dall'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 77 del 1995.
Per i debiti oggetto di sentenza o di transazione giudiziaria, il riconoscimento del debito potrà avvenire in ogni tempo.
Il processo di controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio è inserito contabilmente e gestionalmente nel procedimento di formazione dell'assestamento generale di bilancio di cui all'articolo 17, comma 8 dell'ordinamento.
Le proposte di assestamento generale di bilancio sono elaborate, sulla base delle risultanze comunicate dai responsabili dei servizi nello svolgersi del processo di cui sopra, entro il 15 settembre di ogni anno.
Il processo di controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio e di formazione dell'assestamento generale di cui al precedente comma sono inseriti contabilmente e gestionalmente nel procedimento di formazione del bilancio dell'anno successivo e del relativo quadro di riferimento pluriennale.
Il responsabile del Servizio finanziario vigila, anche con l'ausilio delle rilevazioni periodiche, affinché il pareggio di bilancio venga conservato nel corso dell'intero esercizio finanziario.
La mancata adozione del ripristino del pareggio comporta le conseguenze previste all'articolo 36, comma 4, del  D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

Articolo 54
Avanzo o disavanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione è determinato da una eccedenza del fondo di cassa e dei residui attivi rispetto ai residui passivi.
L'avanzo di amministrazione deve essere determinato in modo da mantenere distinte le componenti finanziarie che provengono dalla gestione di parte corrente da quelle derivanti dalla gestione degli investimenti o comunque da settori e comparti vincolati della gestione annuale.
Ai fini dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione nel bilancio annuale occorre fare riferimento ai dati dall'ultimo conto consuntivo approvato, aggiornati sulla base dei seguenti principali elementi:

  • diminuzioni o aumenti derivanti da riaccertamenti sui residui d'esercizio;
  • parte dell'avanzo utilizzato nella gestione precedente a quella di riferimento;
  • passività pregresse sorte nella gestione precedente a quella di riferimento.

Occorre anche considerare la condizione di esigibilità dei residui attivi e non distrarre le disponibilità dell'avanzo derivanti da entrate vincolate nella destinazione, operando allo scopo scelte coerenti d'impiego non computando in modo indistinto tali disponibilità nell'ammontare dell'avanzo da utilizzare.
Ai fini dell'effettivo utilizzo dell'avanzo di amministrazione applicato nel bilancio occorre che lo stesso sia realizzato.
Per la dimostrazione dell'avvenuto realizzo dell'avanzo applicato si utilizza il seguente prospetto di raffronto:

Parte I - Determinazione dell'avanzo applicabile in bilancio

Avanzo risultante dal conto dell'esercizio

+A

Residui perenti risultanti al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il conto

-B

Avanzo disponibile

=C

Parte II - Dimostrazione della realizzazione dell'avanzo utilizzato 

Fondo di cassa a chiusura del conto da cui tra origine l'avanzato (esercizio "n"), in quanto è da considerare residuo attivo realizzato

+D

Riscossioni di residui attivi, provenienti dal conto dal quale è originato l'avanzo applicato, alla data di utilizzo (liquidazione o ordinazione) dell'avanzo stesso

 +E

Intervenuta insussistenza di residui attivi riportati nel conto dell'esercizio "n"

-F

Pagamenti di residui passivi, provenienti dal conto dal quale è originato l'avanzo applicato, alla data di utilizzo (liquidazione o ordinazione) è dimostrata la realizzazione dell'avanzo stesso

 -G

L'avanzo di amministrazione per la parte non derivante dai residui passivi perenti, può essere destinato al finanziamento di:

  • spese "una tantum";
  • spese d'investimento;
  • eventuali passività relative ad esercizi pregressi;
  • spese correnti delle quali occorre assicurare la copertura in sede di assestamento del bilancio.

La destinazione al finanziamento delle passività pregresse e delle spese correnti deve risultare in ogni caso eccezionale.
In allegato al bilancio dovranno essere analizzate le cause che hanno determinato tale utilizzo anche in riferimento agli equilibri futuri previsti per la gestione.
L'impiego dell'avanzo di amministrazione per gli altri fini previsti deve rispondere a principi di economicità in alternativa al reperimento di risorse che comportino oneri per il bilancio dell'ente.

Articolo 55
Depositi  per  spese contrattuali, d'asta e cauzionali
(Articolo 63, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77)

I prelievi e le restituzioni dei depositi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali saranno disposti con determinazione del responsabile del servizio competente.
La restituzione delle somme alle ditte non aggiudicatarie sarà disposta immediatamente, in esecuzione del verbale di aggiudicazione.
Nei casi di aggiudicazione con riserva la restituzione del deposito alla seconda ditta sarà disposta solo dopo definite le rispettive procedure.
Ai prelievi e alle restituzioni dei depositi si provvederà con regolari mandati di pagamento.

Articolo 56
Verifica dei parametri di gestione
(Articolo 70, comma 5, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77)

Al funzionario responsabile del Servizio finanziario è affidata la verifica del rispetto dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e della tabella dei parametri gestionali con andamento triennale di cui all'Articolo 70, comma 5, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.
Osservando uno scostamento negativo dei parametri di cui al primo comma, il responsabile del servizio dovrà darne comunicazione immediata al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.
Il Presidente del Consiglio Comunale dovrà provvedere alla convocazione del Consiglio Comunale per l’attuazione dei provvedimenti di riequilibrio della gestione.

Articolo 57
Struttura e contenuto del bilancio pluriennale

Il bilancio pluriennale rappresenta lo strumento operativo della programmazione economica e finanziaria dell'ente destinato a tradurre in termini quantitativi finanziari gli obiettivi della pianificazione rendendoli compatibili con il quadro complessivo delle risorse disponibili nel periodo.
In relazione all'articolo 10 del presente regolamento il bilancio pluriennale realizza il collegamento in termini operativi con gli altri strumenti di pianificazione e di programmazione di cui l'ente è dotato.
In riferimento ai programmi, progetti e interventi nonché ai centri di responsabilità di cui all'articolo 7 le entrate del bilancio pluriennale saranno classifiche secondo i seguenti principali criteri generali:

  • l'aggregazione delle entrate deve risultare esposta in modo da permettersi l'analisi in base ai modelli di rappresentazione sopra richiamati;
  • i trasferimenti erariali devono risultare evidenziati in relazione al finanziamento dei servizi locali indispensabili o a seguito di attribuzione per fronteggiare situazioni eccezionali (articolo 54 - comma 5° e 6° - Legge 142/1990);
  • le entrate fiscali proprie sono evidenziate in relazione al finanziamento dei servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e all'integrazione dei trasferimenti erariali per le finalità di cui al punto precedente (articolo 54 - comma 7° - Legge 142/1990);
  • le entrate extra-tributarie saranno rappresentate in riferimento ai servizi resi dall'ente (articolo 54 - comma 8° - Legge 142/1990);
  • le entrate attribuite dalla regione, distinte secondo la al finanziamento di spese correnti o di spese d'investimento, saranno rappresentate in riferimento al piano regionale di sviluppo, ai programmi di investimento e all'esercizio di funzioni trasferite o delegate (articolo 54 - comma 12° - Legge 142/1990);
  • i trasferimenti erariali per contribuire agli investimenti saranno evidenziati in connessione con gli interventi di spesa relativi (articolo 54 - comma 9° e 10° - legge 142/1990) e sulla base dei programmi regionali in caso di leggi settoriali (articolo 54 - comma 13° legge 142/1990);
  • le entrate con vincolo di destinazione o comunque finalizzate al conseguimento di determinati obiettivi programmatici devono essere evidenziate separatamente;
  • le entrate relative a servizi di particolare rilievo sotto il profilo economico, finanziario e gestionale saranno evidenziate separatamente;
  • le entrate derivanti da accensioni di prestiti saranno disgregate in modo da permettere l'individuazione delle spese d'investimento cui l'entrata è destinata e la realizzazione delle analisi gestionali di economicità, efficienza ed efficacia.

            In riferimento all'articolo 7 le spese del bilancio pluriennale saranno classificate secondo i seguenti principali criteri generali:

  • l'aggregazione delle spese deve permettere l'analisi in base ai modelli di rappresentazione sopra richiamati mantengo sempre distinte le spese correnti e le spese d'investimento;
  • deve essere stabilito il collegamento con le operazioni gestionali compiute in termini di spesa negli esercizi precedenti per lo stesso programma, servizio, intervento o centro di responsabilità;
  • la spesa corrente deve essere analizzata in relazione al diverso grado di rigidità in base ai seguenti principali comparti:
  • spese per il personale;
  • spese predeterminate da leggi vigenti;
  • spese derivanti da assegnazioni statali o regionali a destinazione vincolata;
  • altre spese analitiche o rigide;
  • spese elastiche o a rigata relativa per le quali sarà evidenziata la quota destinata allo sviluppo dei servizi e delle funzioni di competenza.
  • la spesa corrente deve essere analizzata in relazione alla varie tipologie di servizi resi dall'ente e secondo la classificazione già introdotta per le entrate;
  • la spesa in conto capitale sarà classificata tenendo conto delle diverse fonti di finanziamento, della capacità d'indebitamento dell'ente, della capacità operativa e attuativa e in modo da consentire l'analisi dei costi e dei benefici.

Articolo 58
La quantificazione delle entrate e delle spese del bilancio pluriennale

Nel bilancio pluriennale le entrate tributarie sono indicate nell'ammontare presunto sulla base dell'andamento del relativo gettito dell'anno in corso e degli anni precedenti, nonché tenuto conto delle previsioni più attendibili circa lo sviluppo futuro di tale gettito in riferimento alle modificazioni attese o proponibili degli elementi costitutivi dei singoli tributi.
Le entrate derivanti da trasferimenti statali e regionali sono indicate tenendo conto dei criteri di formazione e ripartizione dei fondi previsti dalla legge od, in mancanza, in misura non superiore per ciascun anno all'importo delle ultime assegnazioni.
Le entrate extra-tributarie sono indicate tenendo conto delle caratteristiche di ciascun cespite anche in relazione agli equilibri gestionali dei singoli servizi e alle correlate destinazioni di spesa.
Le entrate in conto capitale non derivanti da indebitamento sono indicate in funzione dell'effettivo fabbisogno finanziario e in relazione ai programmi dell'ente.
Con lo stesso criterio sono indicate  le entrate derivanti da mutui e prestiti tenendo altresì conto della capacità d'indebitamento dell'ente, delle capacità operativa e attuativa e degli oneri da ricomprendere nei piani economico-finanziari.
Le spese del bilancio pluriennale sono determinate in relazione agli impiano esecutivo di gestioneni che si ritiene possano essere assunti in ciascun periodo di tempo cui la previsione si riferisce sulla base della legge, dei programmi dell'ente e di ogni altro elemento atto a rendere la previsione attendibile e realizzabile.
Saranno distinte le quantificazioni di spesa relative a funzioni normali o consolidate da quelle riferite a nuovi programmi di sviluppo sia per la spesa corrente, sia per la spesa in conto capitale.

Articolo 59
Relazione tecnica illustrativa allegata al bilancio pluriennale

Al bilancio pluriennale è allegata una relazione tecnica illustrativa delle singole componenti della struttura di cui all'articolo 55 e dei criteri di quantificazione delle entrate e spese di cui all'articolo 56.
La relazione dovrà sviluppare i seguenti principali argomenti:

  • analisi della gestione rilevabile a chiusura dell'esercizio in corso e incidenza sull'aggiornamento del bilancio pluriennale;
  • analisi dei piani economico finanziari adottati per le spese d'investimento e dei riflessi sul bilancio pluriennale;
  • analisi costi e benefici riferita alle spese di sviluppo e alle spese d'investimento;
  • analisi dei raccordi con la programmazione statale, regionale e di altri enti od organismi in qualsiasi modo collegato con la programmazione finanziaria dell'ente.

(1) Vedere per commento ai presenti articoli l’appendice n. 4

(2) Vedere per commento ai presenti articoli l’appendice n. 4

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