Titolo IV
GESTIONE DEL BILANCIO
Capo I
Riscossione
Articolo 60
Accertamento delle entrate
L'ente è obbligato ad operare affinché le previsioni di entrata si traducano in disponibilità finanziarie certe ed esigibili.
L'entrata è accertata quando l'Ente, verificata la ragione del credito, può quantificarne l'ammontare, identificare la persona del debitore e imputarla alla competenza dell'esercizio finanziario nel corso del quale è sorto il diritto alla riscossione.
La rilevazione dell'accertamento avviene con annotazione nel conto e imputazione al competente capitolo del bilancio sulla base della documentazione trasmessa alla ragioneria dell'ente.
Le entrate ordinarie sono accertate sulla base dei seguenti principali atti:
Le entrate vincolate nella destinazione non possono essere accertate prima dell'adozione dei provvedimenti di assegnazione.
Le entrate provenienti da alienazione non possono essere accertate prima dell'adozione dei provvedenti di assegnazione.
Le entrate provenienti di alienazione e concessione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e riscossione di crediti sono accertate, di norma, sulla base di atti amministrativi di contratti che ne quantificano l'ammontare.
Le entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie sono accertate sulla base della deliberazione che dispone il ricorso all'indebitamento dopo la formalizzazione dell'impegno da parte dell'istituto finanziatore.
Le entrate relative a partite compensative delle spese sono accertate in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa.
Quando l'acquisizione delle entrate comporta oneri diretti o indiretti l'accertamento deve risultare da apposita deliberazione della Giunta Comunale di reperimento degli stessi.
Articolo 61
Accertamento delle entrate - Comunicazioni
I responsabili dei servizi devono operare affinché le previsioni di entrata si traducano in disponibilità finanziarie certe ed esigibili sulla base degli indirizzi e delle direttive degli organi di governo dell'Ente.
Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata è individuato nel responsabile del servizio al quale l'entrata stessa è affidata con l'operazione di determinazione dei programmi, dei progetti e degli obiettivi gestionali di cui al piano esecutivo di gestione.
Il responsabile del servizio trasmette al responsabile del Servizio finanziario la documentazione di cui all'articolo 22 dell'ordinamento, specificata nel successivo comma, con proprio provvedimento sottoscritto, datato e numerato progressivamente.
Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata trasmette, al responsabile del servizio finanziario:
Quando il responsabile del procedimento è anche responsabile del Servizio finanziario non è richiesta alcuna comunicazione.
Capo II (3)
Entrate
Articolo 62
Riscossione dei tributi a mezzo ruoli
L'esazione dei tributi comunali ha luogo secondo le indicazioni del bilancio nei modi, nelle forme e con i privilegi fiscali determinati dalla legge, mediante l'utilizzo del concessionario della riscossione dei tributi per quelli riscuotibili a mezzo ruolo resi esecutori, secondo le norme contenute nel D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43.
Per la riscossione delle entrate patrimoniali e dei proventi dei servizi pubblici il Comune si avvale del proprio tesoriere.
Per le riscossioni coattive delle entrate patrimoniali e assimiliate si osservano le disposizioni contenute nel R.D. 14 aprile 1910 n. 639 per quanto applicabili ed in via ordinaria ricorrendo all’emissione di ruoli coattivi ai sensi del D.P.R. 43/1988.
L'entrata è accertata quando, appuratasi la ragione del credito e della persona debitrice, la relativa obbligazione viene in scadenza entro l'esercizio.
Articolo 63
Riscossione delle altre entrate
La riscossione delle entrate diverse da quelle affidate per legge al concessionario si effettua in base a liste di carico per le entrate patrimoniali od ai singoli ordinativi di incasso.
Il tesoriere riceve comunque le somme che venissero pagate in favore dell'ente anche senza disposizioni e le tiene in deposito fino all'emissione della reversale.
Lo stato delle riscossioni è comunicato ogni cinque giorni al servizio di ragioneria per iscritto, con indicazione delle partite esatte e dei pagamenti effettuati.
Articolo 64
Obbligo di rilascio di quietanza
Il tesoriere rilascia, per ogni somma riscossa, quietanza staccata da un bollettario a madre e figlia che deve essere unico e vistato antecedentemente dal capo del servizio di ragioneria.
Le quietanze sono contrassegnate con un numero continuativo per ciascun bollettario. Sono ammesse quietanze diverse solo in riferimento alle esigenze di meccanizzazione del Tesoriere, in tale ipotesi è comunque imposta l’emissione di giornaliera di cassa.
Il Comune tendenzialmente indicherà come mezzo ordinario di pagamento il conto corrente postale intestato al Tesoriere Comunale.
Articolo 65
Ordinativo di incasso
Tutte le entrate (comprese quelle tributarie versate dal concessionario), sono riscosse dal tesoriere dell'Ente in corrispondenza di ordinativi di incasso.
L'ordinativo di incasso è il documento contabile con il quale il responsabile del servizio di ragioneria o chi legittimamente lo sostituisce, conferisce incarico al Tesoriere Comunale dell'esazione della somma dovuta dal debitore.
Gli ordinativi d'incasso, da emettere distintamente sulla gestione della competenza e dei residui, debbono contenere tutti gli elementi previsti dall'articolo 24, comma 3 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.
Articolo 66
Vigilanza sulla gestione delle entrate
Agli effetti della vigilanza sulla gestione delle entrate la struttura organizzativa dell'ente viene suddivisa in centri di responsabilità di entrata all’interno dei quali è individuato un dipendente dell'ente per l'esercizio di funzioni gestionali e di controllo.
Il responsabile del servizio di ragioneria o chi legittimamente lo sostituisce attiva il coordinamento dei centri di responsabilità con riferimento al controllo dei flussi complessivi di entrata dell'ente e dei correlati equilibri.
I dipendenti individuati nei centri di responsabilità sono tenuti a curare che l'accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate si realizzino con tempestività e regolarità procedurale e gestionale.
Sono tenuti a informare con apposita relazione il Sindaco, i Capigruppo Consiliari e il Collegio dei Revisori nel caso rilevino eventi che possano pregiudicare il buon andamento dell'amministrazione e i risultati di gestione.
Devono verificare anche gli aspetti di economicità ed efficienza in correlazione con la natura delle entrate e con gli interventi di spesa dalle stesse finanziati secondo i modelli di cui all'articolo 12 del presente regolamento.
Capo III (4)
Uscite
Articolo 67
Fasi delle spese e assunzione dell'impegno
La gestione delle spese si realizza attraverso le seguenti fasi procedurali: impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento.
Gli organi dell'ente competenti in base alla legge, allo statuto e ai regolamenti esecutivi assumono gli impegni di spesa nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso così come richiamato dall’articolo 22 del presente regolamento.
Formano gli impegni sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili.
Per l'assunzione dell'impegno relativo a spese diverse dovute ad altro titolo è necessaria l'adozione di valida deliberazione entro il termine dell'esercizio.
Fanno eccezione i seguenti impegni:
Relativamente alle spese in conto capitale si considerano impegnati gli stanziamenti di seguito indicati:
Le spese in conto capitale possono essere ripartite in più esercizi in linea con la programmazione dell'Ente e sulla base di vincoli tecnici e finanziari. L' impegno di spesa può estendersi in questo caso a più anni e le relative fasi esecutive devono essere contenute nel limite dei fondi assegnati per ogni esercizio.
Il vincolo giuridico determinato dall'assunzione dell'impegno di spesa si perfeziona nella gestione di competenza dell'esercizio finanziario.
Con la chiusura dell'esercizio finanziario al 31 dicembre nessun impiano esecutivo di gestioneno ulteriore può essere assunto a carico del predetto esercizio.
Articolo 68
Controlli interni e responsabilità nell'esecuzione delle spese
In base all'articolo 55 comma 5° della legge 142/1990 gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.
L'attestazione è riportata integralmente o inserita a corredo di ogni deliberazione comportante oneri a carico del bilancio dell'ente.
L'attestazione di copertura finanziaria deve tener conto degli equilibri complessivi del bilancio dell'ente distinti tra quelli riferiti al finanziamento delle spese correnti e per rimborso di prestiti e quelli relativi alle spese d'investimento.
L'andamento dinamico delle entrate e delle spese deve essere esaminato nella sua globalità affinché l'equilibrio gestionale del bilancio sia realizzato con continuità.
L'effettuazione di qualsiasi spesa è consentita esclusivamente se sussistono i seguenti atti operazioni amministrative salvo quanto espresso all'articolo 21:
L'ufficio di ragioneria prima di eseguire la registrazione dell’impegno verifica la legalità della spesa, la regolarità della documentazione e accerta la giusta imputazione della spesa al bilancio, nonché la disponibilità del fondo sul relativo capitolo.
Nella fase di registrazione dell’impegno l’ufficio di ragioneria può assegnare una numerazione di tipo discontinuo al fine di garantire l’attribuzione di un unico numero nella gestione degli impegni pluriennali e degli impegni futuri.
La verifica della legalità della spesa consiste nel controllo e nell'accertamento della destinazione ai fini pubblici di competenza dell'Ente secondo i principi e le procedure tipiche dell'articolo 53 della legge 142/1990.
Le verifiche di cui sopra determinano la formulazione del parere di regolarità contabile di cui all'articolo 53 della legge 142/1990.
Gli atti per i quali si rilevino irregolarità sono inviati con apposita relazione al Sindaco tramite il Segretario Comunale.
La Giunta Comunale, con motivata deliberazione, può disporre che l'atto sia comunque prefazionato salvo i casi in cui la spesa ecceda lo stanziamento iscritto nel competente capitolo di bilancio, o sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, o sia riferibile ai residui anziché alla competenza o viceversa.
Articolo 69
La liquidazione delle spese
Alla liquidazione delle spese provvede il servizio competente per materia con ordinanza del proprio dirigente.
La liquidazione comporta l'identificazione del creditore, la determinazione dell'ammontare esatto dell'importo dovuto e della scadenza del debito. E' disposta sulla base di documentazione idonea a comprovare il diritto del creditore nonché in relazione al riscontro operato dal competente settore dell'Ente sull'avvenuta fornitura o prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite.
Il riscontro suddetto è documento da certificato di regolare esecuzione o da attestazione di regolarità della prestazione o fornitura, rilasciati da responsabile del servizio competente che dovrà dichiarare altresì il ricevimento del bene e l'iscrizione in inventario.
La liquidazione delle spese fisse e delle spese a calcolo dipendenti da lavori, provviste o forniture entro i limiti degli impiano esecutivo di gestioneni derivanti da contratti regolarmente approvati e stipulato è effettuata direttamente dai Responsabili dei servizi competenti mediante provvedimenti di liquidazione debitamente sottoscritti e da comunicare al responsabile del servizio di ragioneria non oltre il quindicesimo giorno precedente alla scadenza.
Le liquidazioni finali con relativa approvazione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo per beni ed opere immobiliari a carico diretto dell'ente o per beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dell'ente (categorie prima e seconda del titolo secondo - Spese in conto capitale) devono formare oggetto di apposita ordinanza dirigenziale che accerti altresì la rilevazione delle conseguenti variazioni patrimoniali.
Nel caso di spese a calcolo per servizi in economia, autorizzate con deliberazione preventiva cumulativa in relazione ad un determinato periodo dell'anno finanziario, dovrà essere individuato il responsabile del procedimento di erogazione delle spese stesse per la contrattazione e l'esecuzione dei lavori, delle forniture, delle somministrazioni e delle prestazioni secondo criteri di economicità pubblicità ed efficienza gestionale, mantenendo le ordinazioni a terzi nei limiti dell'autorizzazione preventiva.
Sarà stabilito anche un limite quantitativo unitario non superabile oltre il quale la deliberazione autorizzata dovrà essere adottata per singolo intervento di spesa, e approvato l'elenco dei fornitori ai quali il responsabile può ricorrere per l'esecuzione dei lavori, delle forniture e delle prestazioni.
Le liquidazioni operate con provvedimento del responsabile dovranno rendere conto della regolarità del procedimento e realizzate secondo quanto specificato al successivo Articolo 65.
I provvedimenti di liquidazione con tutti i documenti giustificativi sono trasmessi al responsabile del servizio di ragioneria per i controlli e il seguito di competenza.
In particolare dovranno essere perfezionati da parte dei servizi competenti tutti gli adempimenti fiscali connessi con la liquidazione della spesa.
Le ordinanze di liquidazione sono classificate secondo una numerazione progressiva annua predisposta dal Servizio di Ragioneria che cura altresì la fascicolazione degli originali su cui sono raccolte le verifiche della disponibilità dei fondi di cui all’articolo 55 della legge 142/1990.
Articolo 70
Mandati di pagamento
Il tesoriere, qualora non debba provvedere per obbligo di legge o per delegazione di pagamento notificatagli, non può dar luogo a pagamento se non su mandato di pagamento rilasciato dall'ente.
I mandati di pagamento sono sottoscritti dal dirigente del II° Settore o da chi legittimamente lo sostituisce.
L'emissione del mandato di pagamento presuppone l'avvenuta verifica della intervenuta autorizzazione della spesa con deliberazione divenuta esecutiva o riscontro dell'esistente obbligazione di legge o di contratto. Presuppone altresì la liquidazione della spesa che è fatta dall'ufficio che ha in gestione il servizio o la somministrazione o l'obbligazione di legge o la gestione del contratto a cui la spesa si riferisce. La liquidazione è effettuata con apposito atto avente i resquisti di cui all'articolo 69 che richiami l'iter amministrativo che ha conseguito la spesa. Tali atti repertoriati in unico registro tenuto dal servizio di ragioneria sono trasmessi da questo settore all'ufficio pagatore unitamente ai documenti contabili presentati dai debitori e dai visti previsti nel presente regolamento.
Qualora la somma da pagare sia ricompresa negli stanziamenti di bilancio e consegua ad impegno contabile assunto, nel mandato deve essere indicata la rubrica ed il capitolo di imputazione della disponibilità iniziale e di quella residua. Nel caso in cui invece il pagamento derivi da obbligazione non soddisfatta, conseguente ad assunzione di impegno preso negli esercizi precedenti, dovrà essere indicato il debito che viene estinto, l'esercizio di origine, l'ammontare del residuo riferito all'anno di provenienza e il debito residuo qualora il pagamento avvenga per un importo inferiore.
L'economica di spesa di cui al 3° comma dell'articolo 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1979 n. 421 è accertata con l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio.
Il mandato deve contenere l'esatta indicazione della causale del pagamento e dei beneficiario e l'eventuale autorizzazione all'accertamento della somma o sulla commutazione.
Articolo 71
Estinzione dei mandati
Il tesoriere estingue i mandati nei limiti del fondo stanziato in bilancio e sempre che il mandato sia conforme alle disposizioni di legge e a quelle del presente regolamento.
Il servizio di ragioneria dispone, su richiesta scritta dei creditori e mediante espressa annotazione sul mandato di pagamento, che si provveda all'estinzione del titolo dall'istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria con una delle seguenti modalità:
I mandati di pagamento individuali o collettivi, rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre, sono commutati d'ufficio in assegni postali localizzati con le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente qualora si riferiscano a partite singole superiori a £. 1.000.
Le dichiarazioni di accreditamento e di commutazione che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi dell'operazione e il timbro del tesoriere.
Per la commutazione di cui alla lett. b) comma 2 devono essere allegati gli avvisi di ricevimento.
Capo IV
Esercizio provvisorio e revisione economica di chiusura esercizi
Articolo 72
Esercizio provvisorio del bilancio
Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'organo regionale di controllo, od in presenza di proroghe consentite da decretazione di urgenza possono essere effettuate spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato. Sono escluse dal predetto limite le spese tassativamente regolate dalla legge non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
L’esercizio provvisorio non deve essere deliberato.
Articolo 73
Contabilità delle previsioni di bilancio
L'introduzione della contabilità economica nel bilancio muta il significato dei residui attivi e passivi che devono essere valutati, in sede di chiusura, di esercizio, come rispettivamente dei crediti e debiti correlati al momento della loro formazione all'assunzione di obbligazioni attive e passive.
L'Ente nella gestione di tali partite deve pertanto rappresentare i propri debiti e crediti nel senso civilistico.
Articolo 74
Residui attivi
Costituiscono residui attivi le somme accertare e non riscosse entro il termine dell'esercizio.
Possono essere mantenute fra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esista un titolo giuridico che costituisca l'Ente creditore della correlativa entrata.
Articolo 75
Residui passivi
Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma e dell'articolo 67 del presente regolamento, ordinate e non pagate entro il termine dell'esercizio qualora riferite alla spesa corrente ovvero per la parte correlata agli accertamenti inerenti di titoli IV, V e VI del bilancio o comunque ad accertamenti di entrata a destinazione vincolata.
Non è ammessa la conservazione nel conto dei residui, di somme non impegnate a norma dei predetti articoli entro il termine dell'esercizio nel cui bilancio furono iscritte, salvo quanto previsto dal successivo quarto comma.
Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate entro il termine dell'esercizio, costituiscono economie di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
Le somme iscritte negli stanziamenti di spesa in conto capitale non finanziate con entrate a destinazione vincolata e non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono, in deroga alla norma generale, essere impegnate in quello successivo. Decorso tale termine esse costituiscono, per la parte non impegnata, economie di spesa.
Alla conservazione nel conto residui delle somme di cui al comma precedente si provvede con deliberazione della Giunta Comunale motivata specificatamente capitolo per capitolo. Tale provvedimento è allegato al Conto Consuntivo.
Al fine di assicurare la competenza pura del bilancio, gli impegni di spesa regolarmente assunti ma non ordinati entro il 31 dicembre e comunque di competenza dell'esercizio successivo, sono considerati quali economie di spesa per l'esercizio iniziale. Essi sono ricondotti, con un unico provvedimento dei dirigenti competenti all'esercizio successivo quali obbligazioni di assunzione di impegno agli omonimi capitoli inizialmente specificati.
Le presenti operazioni di revisione economica dei residui sostituiscono la verifica straordinaria triennale dei residui.
Ai fini ordinatori i residui passivi di parte corrente non possono essere conservati per più di due anni dall’ordinazione della spesa. Trascorso tale periodo il dirigente responsabile della procedura di impegni è tenuto a richiedere la conservazione in bilancio di tale residuo con proprio provvedimento modificato il predetto provvedimento è da ripetere per la conservazione negli espressi successivi.
Articolo 76
Riaccertamento dei residui
La eliminazione totale o parziale di residui attivi riconosciuti in tutto o in parte insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito, o perché riconosciuti assolutamente inesigibili, è realizzata con la deliberazione del Consiglio Comunale che approva il conto consuntivo.
La deliberazione deve indicare per ogni voce di residuo attivo eliminata la motivata dimostrazione degli elementi che ne costituiscono il presupposto.
L'eliminazione dei Residui passivi per insussistenza, prescrizione o altra causa è disposta con la speciale deliberazione Consiliare di cui sopra con le stesse modalità.
L'eliminazione dal conto dei residui di spese finanziate con fondi assegnati con vincolo di destinazione o relative a spese in conto capitale comporta l'adozione dei necessari provvedimenti per il mantenimento del vincolo di destinazione per la parte di avanzo determinata dalla suddetta eliminazione e ciò anche agli effetti di quanto previsto dal precedente articolo 49 e delle conseguenti eventuali variazioni alla situazione patrimoniale dell'ente.
Articolo 77
Il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione
Il risultato della gestione di competenza si determina ponendo a confronto il totale complessivo degli accertamenti di entrata con quello degli impegni di spesa riferiti alla sola gestione di competenza. Saranno mantenuti distinti i risultati riferibili alla gestione delle entrate e delle spese della situazione economica da quelli relativi alle risorse e alle spese in conto capitale. Ciò deve permettere tra l'altro di analizzare l'eventuale impiego dell'avanzo di amministrazione effettuato per compensazione di cui all'Articolo 49 del presente regolamento.
Il disavanzo della gestione di competenza non è ammesso.
Il risultato di amministrazione comprende ai fini della sua determinazione anche le partite contabili relative alla gestione dei residui provenienti dalle gestioni precedenti.
I risultati di gestione di amministrazione presunti sono determinati prima dell'approvazione del bilancio annuale anche ai fini dell'eventuale applicazione del risultato di amministrazione ai sensi dell'articolo 54 - 4° comma del presente regolamento.
Articolo 78
Conto Economico
Il conto economico riporta le entrate e le spese depurate dei movimenti patrimoniali, le variazioni intervenute nei residui attivi e passivi e tutti gli altri elementi indicati nell'articolo 71, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77).
Il conto economico ha lo scopo di rilevare tutti gli elementi, di natura economica, assumendo la struttura di cui all'articolo 71 commi 9 e 10, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77. Il sistema di contabilità economica prescelto dal Comune evidenzierà quindi, nel corso dell'esercizio finanziario, per permetterne successivamente la immediata rilevazione, i seguenti elementi non rilevabili nel conto del bilancio.
A - Componenti positivi:
B - Componenti negativi:
Articolo 79
Conto Economico - Allegati
I dati relativi al conto economico non rilevabili dalla contabilità finanziaria dovranno risultare dai seguenti appositi elenchi ad esso allegati:
I detti prospetti, che dovranno essere costantemente aggiornati, nel loro insieme, vanno a costituire elementi integrativi della contabilità economica.
Articolo 80
Prospetto di conciliazione
I dati relativi al prospetto di conciliazione di cui all'articolo 71, comma 9, del D.Lgs. n. 77/1995, non rilevabili dalla contabilità finanziaria, dovranno essere rilevati dai seguenti appositi elenchi ad esso allegati:
PARTE PRIMA - ENTRATA
PARTE SECONDA - SPESA
Articolo 81
Sistema di contabilità economica
Agli effetti della rappresentazione, a consuntivo, del conto economico, del conto del patrimonio e della dimostrazione di raccordo fra i dati finanziari ed economici della gestione (prospetto di conciliazione) il sistema di contabilità economica deve, comunque, assicurare la rilevazione di tutti gli elementi che non hanno carattere finanziario esattamente elencati dall'articolo 71, commi 4, 5, 6 e 7, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.
(4) Vedi appendice di commento n. 6