Titolo IX
CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO
Articolo 103
Il controllo degli equilibri finanziari di bilancio
Il pareggio di bilancio è inteso come assetto gestionale da preservare con continuità e con riferimento a tutte le componenti finanziarie della gestione.
L'Ente è tenuto a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme finanziarie stabilite dalla legge.
In caso di accertata situazione di squilibrio della gestione di competenza l'ente è tenuto ad adottare entro il 30 settembre di ciascun anno apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare l'equilibrio finanziario di competenza anche impiegando la quota disponibile dell'avanzo di amministrazione nei limiti e con le modalità previste dall’articolo 16 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 e dal presente regolamento.
Il provvedimento di riequilibro di cui al comma precedente deve consentire di evitare la compensazione tra il risultato della gestione dei residui e lo squilibrio della situazione gestionale di competenza.
Al fine di operare il controllo costante degli equilibri di bilancio è redatta una verifica trimestrale in termini di accertamenti ed impegni della gestione di competenza e di riaccertamenti in conto gestione residui.
Il controllo finanziario interno è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio con particolare riferimento all'andamento degli impegni di spesa.
Ai debiti fuori bilancio si applica l'articolo 37 del richiamato D.Lgs. 77/1995.
Articolo 104
Il controllo economico interno della gestione
Il Controllo di Gestione è istituito ai sensi del combinato disposto degli articoli 20 del D.Lgs. 28 febbraio 1993, n. 29 e 39 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 come quel particolare tipo di controllo interno che, attraverso l'analisi dei risultati economici della gestione complessiva, o di particolari processi o di singole operazioni, permette di formulare giudizi idonei ad organizzare l'Ente per il raggiungimento degli obiettivi secondo criteri di efficacia ed efficienza.
La struttura organizzativa del controllo della gestione sarà identificata in un complesso di centri di responsabilità all'interno dei quali siamo associate la responsabilità economica e la responsabilità organizzativa.
All'interno dell'Ente saranno individuati i seguenti principali centri di responsabilità:
La corrispondenza di ogni centro di costo è valutata sulla base dei seguenti elementi:
La struttura tecnico-contabile del controllo della gestione deve rappresentare il sistema informativo che consente la raccolta e l'elaborazione dei dati necessari alle verifiche sia preventive sia consuntive riferite ad ogni centro di responsabilità, integrando le informazioni di tipo finanziario con quelle di natura economica.
Il collegamento tra le responsabilità organizzative e le regolabilità economiche è attuato con un adeguato insieme di informazioni che si caratterizzano perché risultano finalizzate rispetto al destinatario, che risulta in grado di influenzare l'utilizzo delle risorse e risponde del loro impiego (sistema di reporting).
L'esame della qualità dei servizi resi costituisce uno degli elementi essenziali del controllo interno di natura economica.
Articolo 105
Struttura organizzativa del controllo di gestione
Per un idoneo controllo di gestione come definito dal precedente articolo, è istituito il "NUCLEO DI VALUTAZIONE".
Il "NUCLEO DI VALUTAZIONE" di cui al comma precedente sarà costituito con deliberazione della Giunta Comunale, chiamandovi a far parte i responsabili dei servizi, entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Con la stessa deliberazione la struttura sarà dotata di apposito ufficio e personale adeguato e sarà designato il Responsabile del Nucleo.