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Regolamento di Contabilità

Titolo V
DEL PATRIMONIO

Articolo 82
Gestione dei beni - Il conto del patrimonio

La gestione dei beni comunali è informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e del demanio strumentale comunale sulla base di realistiche valutazioni economiche fra oneri e utilità pubblica del singolo bene.
Il conto del patrimonio dimostra la consistenza del patrimonio all'inizio dell'esercizio, le variazioni avvenute nel corso dello stesso e la consistenza finale.
L'inventario è il documento contabile che rappresenta l'insieme dei beni del Comune. Esso persegue lo scopo di controllare la consistenza dei beni per tutelarne l'appartenenza ed una corretta gestione.
L'impianto, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari sono affidati all'economo comunale quanto ai beni mobili che si avvale della collaborazione dei responsabili dei servizi e dei consegnatari dei beni.
Tutti gli altri beni ricadono nella competenza del servizio patrimonio.
Alla gestione dei beni sono preposti i responsabili dei singoli servizi che assumono, in tale veste, la qualifica di “INCARICATO CONSEGNATARIO DEI BENI”.
Della consegna dei beni, sia immobili che mobili, al responsabile del servizio, dovrà essere redatto, in duplice copia, apposito buono sottoscritto dal consegnatario e dall'economo. I verbali di consegna dovranno essere raccolti e conservati rispettivamente dall'economo e dal consegnatario.
Per i beni mobili dovrà essere esposto, in ogni locale, in modo ben visibile, l'elenco descrittivo dei beni ivi conservati.

Articolo 83
Ordinaria manutenzione dei beni mobili ed immobili

Provvedere alla manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili è compito non eludibile del servizio lavori pubblici nell'ambito degli specifici stanziamenti di bilancio.

Articolo 84
Pianificazione della manutenzione ordinaria

Al fine di fronteggiare compiutamente l'esigenza della manutenzione ordinaria di tutti i beni immobili e mobili, si provvede alla sua pianificazione, con esclusione della piccola manutenzione, così che nell'arco di ogni quadriennio si provveda a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria richiesti dal patrimonio e del demanio strumentale.

Articolo 85
Relazione sull'attività di manutenzione

L'attività di manutenzione espletata nel corso dell'esercizio è oggetto di relazione del servizio lavori da presentare entro il mese di gennaio successivo.
Nella relazione della Giunta sul rendiconto annuale e in quella dei revisori dei conti, apposito capitolo tratta dell'attività manutentoria posta in essere nell'esercizio.

Articolo 86
Obbligo di utilizzo specifico dei capitoli

E' fatto divieto di imputare negli stanziamenti finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria spese aventi natura diversa ancorché affini.

Articolo 87
Verifica dello stato di manutenzione del patrimonio

Nel bilancio preventivo dell'esercizio successivo a quello nel quale questo regolamento diviene esecutivo, si provvede a stanziare un apposito fondo per la ricognizione dello stato manutentivo del patrimonio dell'ente.
Una volta operata tale ricognizione, sono da alienare i beni il cui stato di manutenzione sia tale da richiedere attività straordinaria troppo onerosa rispetto all'uso e all'entità di utilità pubblica o economica ricavabile. Il ricavato è destinato al finanziamento delle spese di manutenzione straordinaria del demanio strumentale e del patrimonio, dopo aver soddisfatto eventuali esigenze di riequilibro finanziario del bilancio.

Articolo 88
Utilizzo dei beni patrimoniali

I beni immobili patrimoniali disponibili possono essere concessi o locati, per la durata di un anno e con possibilità di rinnovo espresso, ad associazioni ed altre forme associative che abbiano quale requisito fondamentale la non finalità di lucro.

Articolo 89
Contributi

L'Ente, in considerazione della rilevanza sociale, culturale e sportiva e comunque non di lucro delle forme associative può disporre l'erogazione di specifici contributi, secondo i criteri stabiliti dal regolamento previsto dalla legge 241/1990.

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