Titolo VIII
I CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI
Articolo 102
Termini di presentazione
Entro il trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio o alla cessazione della funzione, se precedente, rendono il conto della loro attività:
I conti, con la dichiarazione del ragioniere di aver adempiuto il riscontro, sono esaminati ed approvati dal Consiglio comunale prima di iniziare la discussione del conto consuntivo.
I conti con le relative delibere di approvazione contenenti le eventuali osservazioni e proposte di non discarico, sono trasmessi a cura della ragioneria, alla corte dei Conti nel mese successivo all'adozione della delibera, ai sensi dell'articolo 74 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 concernerete l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.
Qualora l'Economo comunale si avvalga di collaboratori interni ad esterni al proprio servizio per la riscossione di minuti diritti o per l'affidamento di carichi inventariali, tali gestioni costituiscono parte integrante del conto giudiziale presentato dall'Economo in quanto funzionalmente facenti parte dell'attività di tale servizio.