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Regolamento di Contabilità

Titolo X
REVISORI DEI CONTI

Articolo 106
Il collegio dei revisori

Il Collegio dei revisori è istituito e nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 57 della legge 142/1990 e dell'articolo 6 quinquies della legge 15 marzo 1991 n. 80.
L'esercizio delle funzioni è svolto, di norma, collegialmente su formale convocazione del Presidente. Il Singolo componente può compiere verifiche e controlli su atti, documenti e operazioni amministrative riguardanti specifici oggetti e materie per riferire al Collegio.
Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale, di cui una copia è rilasciato al Comune per la conservazione agli atti.
I compiti affidati al Collegio dei revisori sono classificati come segue:

  • controllo concomitante, inteso come collaborazione con il Consiglio Comunale nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e di indirizzo;
  • di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente;
  • di controllo successivo volto ad attestare la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;
  • di carattere consultivo e propositivo intesi a esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttiva ed efficacia della gestione.

Il controllo concomitante è esercitato mediante pareri e proposte in materia economico-finanziaria e di organizzazione contabile sulle principali materie oggetto dei rapporti interorganici tra il Consiglio e la Giunta, nonché sull'esercizio delle competenze da parte del Sindaco, degli organi del decentramento, del segretario e dei dirigenti.

Articolo 107
Collaborazione con il Consiglio nella funzione di indirizzo

Il Collegio dei Revisori esprime parere preventivo in ordine agli aspetti finanziari ed economici dei seguenti atti di indirizzo del Consiglio comunale se comportanti, nella loro attuazione, impegno di risorse:

  • i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i rendiconti annuali;
  • le piante organiche e loro variazioni;
  • le convenzioni tra i Comuni e quelle tra i Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
  • l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzionale e di aziende speciali, la partecipazione dell'ente locale a società di capitale;
  • gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionato o sottoposti a vigilanza.

Articolo 108
Collaborazione con il Consiglio nella funzione di controllo

Il Collegio dei revisori collabora alla funzione consiliare di controllo verificando l'osservanza da parte degli organi destinatari interni degli indirizzi contenuti negli atti del Consiglio.
In tale attività il Collegio pone in essere metodologie di riscontro per materia senza essere tenuto alla verifica di ciascun atto degli organi destinatari degli indirizzi ad eccezione degli appalti ed a tutti i contratti aventi un valore di prestazione superiore a £. 50 milioni.

Articolo 109
Vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione

La vigilanza sulla regolarità contabile della gestione comporta attività di riscontro sistematica, ma non per ciascun atto, circa l'osservanza delle norme di legge, dello statuto e di questo regolamento attinenti alla tenuta della contabilità comunale.
La vigilanza sulla regolarità finanziaria comporta la costante piena cognizione della situazione finanziaria dell'ente, il riscontro del regolare ed efficace perseguimento delle entrate, la verifica della buona gestione del patrimonio anche per quanto riguarda l'aspetto manutentivo.

Articolo 110
Referto al Consiglio

Il Collegio riferisce immediatamente al Consiglio nel caso riscontri gravi irregolarità di gestione.
Costituisce irregolarità di gestione anche l'inosservanza non episodica, da parte degli organi di governo o di gestione dell'ente, degli indirizzi consiliari.
Il referto al Consiglio del Collegio nell'esercizio della sua funzione collaborativa nonché nel caso di gravi irregolarità riscontrate, consiste nell'invio da parte del Presidente del Collegio dei Sindaci al presidente del Consiglio Comunale, ed ai singoli Capigruppo consiliari, di copia integrale dell'atto collegiale di accertamento.

Articolo 111
Valutazioni attinenti alla gestione

Ai fini di quanto richiesto dal 6° comma dell'articolo 57 della legge 8 giugno 1990 n. 142, il Collegio estende le sue verifiche e valutazioni alla efficienza, produttiva ed economicità della gestione mediante esame puntuale di determinati settori dell'attività produttiva dell'ente, secondo un piano triennale impostato dal Collegio stesso entro tre mesi dal suo insediamento.

Articolo 112
Funzione certificativa del Collegio

Il Collegio esamina il bilancio di previsione ed il progetto di rendiconto approntati dalla ragioneria comunale redigendo apposite relazioni. Relativamente al reindiconto , inoltre, il Collegio accerta la corrispondenza dello stesso alle risultanze contabili della gestione, in coerenza con le previsioni definitive contenute nel bilancio preventivo nonché, la corrispondenza dei dati contabili a quelli delle deliberazioni e la compiutezza della documentazione.
Il Collegio presenzia le riunioni del Consiglio Comunale relative all’approvazione del Conto Consuntivo e del Bilancio di Previsione al fine di offrire eventuali chiarimenti alla proprie relazioni.

Articolo 113
Attività propositiva

In sede di compilazione della relazione di cui all'articolo precedente, il Collegio esprime rilievi in ordine alle eventuali carenze della gestione e formula proposte concrete tese al perseguimento di una migliore efficienza, produttiva ed economicità della gestione stessa.

Articolo 114
Tempi di esame del rendiconto e del bilancio di previsione

I documenti contabili consuntivi predisposti dalla ragioneria sono rimessi al Collegio dei revisori almeno quaranta giorni prima del termine legale di approvazione consiliare.
Il collegio dispone di 20 giorni per rendere compiuta le relazioni di cui all'articolo 112.

Articolo 115
Funzionamento del Collegio

I revisori dei conti operano collegialmente soltanto in sede di referto agli organi di governo dell'ente, nell'espressione dei pareri dovuti e nell'approvazione della relazione sul rendiconto.
L'ordinaria attività di verifica e riscontro è esercitata dai componenti del collegio anche singolarmente, sulla base di una distribuzione di settore determina con atto collegiale comunicato al Sindaco.

Articolo 116
Il presidente del Collegio

Il Presidente convoca e presiede il collegio che deve riunirsi almeno bimestralmente oltre alle riunioni necessarie per la stesura delle relazioni al Conto Consuntivo e al Bilancio di Previsione.
Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di due componenti, compreso il presidente.
Un dipendente comunale indicato di qualifica non inferiore alla quinta provvede all'attività di segreteria del Collegio.

Articolo 117
Rapporti con Il Sindaco, il Segretario ed i dirigenti

I rapporti fra il Collegio ed il Sindaco nonché il Segretario ed i dirigenti sono improntati al rispetto delle rispettive funzioni in spirito di collaborazione consapevole.
Nel caso in cui il Collegio trovi difficoltà di accesso agli atti e documenti dell'ente ovvero ad acquisire le informazioni necessarie all'esercizio della sua funzione, informa il Sindaco. Persistendo tale situazione, ne fa comunicazione al Consiglio comunale nelle persone di tutti i capigruppo consiliari.

Articolo 118
Revoca del presidente e dei membri del Collegio

Il presidente e i membri del Collegio sono revocabili soltanto per inadempienza ai propri doveri. L'inadempienza si verifica per il collegio quando non si riunisca per un periodo superiore a due mesi e, per quanto concerne ogni singolo membro, quando non partecipi, senza giustificazione, a più di tre sedute consecutivamente o, in modo discontinuo, a più di un quarto delle sedute tenute nell'anno solare.
Costituisce altresì inadempienza la mancata presentazione della relazione sul rendiconto e sul bilancio di previsione oltre il quindicesimo giorno antecedente alla convocazione del Consiglio per l’approvazione, nonché l'avere omesso di riferire al Consiglio entro sette giorni da quando il collegio è venuto a conoscenza di gravi irregolarità nella gestione dell'ente.

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