Titolo XI
IL CONTO CONSUNTIVO
Articolo 119
Il conto consuntivo
I risultati della gestione finanziaria e patrimoniale economica dell'Ente sono dimostrati nel conto consuntivo annuale che si compone del conto del bilancio o rendiconto finanziario e del conto generale del patrimonio.
Il tesoriere deve rendere il conto ai sensi dell'articolo 58 comma 2°, della legge 142/1990 ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Il termine per la resa del conto è fissato al 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il conto si riferisce. Il tesoriere sottoscrive il conto e lo correda di tutti gli atti e documenti relativi alle riscossioni e ai pagamenti.
In caso di mancata osservanza del termine il Comitato Regionale di Controllo, su segnalazione dell'Ente, provvede d'ufficio a mezzo di commissario e a spese del tesoriere.
Mediante la presentazione del conto consuntivo la Giunta Comunale rende conto al Consiglio dei risultati della gestione sia finanziaria, sia patrimoniale nell'ambito dei rapporti interorganici di ogni ente.
Il conto consuntivo rappresenta anche fonte di cognizione per l'esercizio della funzione di coordinamento della finanza locale coni quella dello Stato e delle Regioni.
Articolo 120
Formazione e deliberazione del conto consuntivo
Lo schema del conto consuntivo corredato degli allegati di cui al successivo articolo 111 è sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori durante l'interno procedimento della sua formazione. A tale scopo si stabiliscono periodiche riunioni di esame del conto in formazione, per addivenire entro il 15 maggio alla definitiva sottoposizione dello stesso all'esame del Collegio dei Revisori, in modo da consentire la presentazione della relazione di cui all'articolo 57, comma 3°, della legge 142/1990, entro il 31 maggio.
Il Conto Consuntivo è deliberato dal Consiglio entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario cui si riferisce.
Articolo 121
Conto del bilancio e conto generale del patrimonio
Il conto del bilancio comprende i risultati della gestione finanziaria annuale per l'entrata e la spesa, distintamente per la gestione di competenza e per il conto dei residui.
Si applicano per la redazione del bilancio ed i suoi allegati i modelli approvati dal Ministero dell’Interno.
Il conto generale del patrimonio ha la funzione di individuare, descrivere, classificare e valutare tutti gli elementi attivi o passivi del patrimonio dell'Ente, desunti dalle scritture patrimoniali e finanziarie, quali risultano sia all'invio sia al termine dell'esercizio.
Devono essere evidenziate le variazioni intervenute nell'anno per effetto della gestione del bilancio e per altre cause.
Articolo 122
Relazione illustrativa e allegati al conto consuntivo
Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta Comunale articolata nelle seguenti principali componenti:
Al conto Consuntivo sono allegati inoltre:
Articolo 123
Relazione sul controllo economico interno della gestione
Al Conto Consuntivo è allegata una relazione sui risultati alle procedure di controllo economico interno della gestione di cui all'articolo 105.
Articolo 124
Modalità di pubblicazione del conto consuntivo
Dell'avvenuta approvazione del conto deve essere esposto avviso all'albo pretorio per un tempo non inferiore a giorni trenta.
Nell'avviso dovrà essere indicato che il conto, con tutti i documenti giustificativi, è depositato presso un ufficio comunale a disposizione del pubblico e che qualsiasi contribuente può prenderne visione e presentare in iscritto e senza spesa, le proprie deduzioni, osservazioni o reclami entro il termine di otto giorni dall'ultimo del deposito.
Della presente procedura deve essere redatto certificato da parte del Segretario Generale da trasmettere al Comitato di Controllo unitamente al Conto ed a copia conforme delle eventuali osservazioni formulate dai contribuenti.