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Regolamento di Contabilità

Titolo XII
GESTIONE PATRIMONIALE

Articolo 125
Beni e libro degli inventari

I beni demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, devono essere classificati in apposite schede descrittive, suddivise per categorie e sottocategorie di beni, contenenti per ogni unità elementare di rilevazione i dati ritenuti necessari alla sua esatta identificazione e descrizione.
Saranno indicati in particolare i riferimenti al servizio, ufficio e centro di responsabilità al cui funzionamento il bene è destinato, e alle movimentazioni di bilancio ed extra-bilancio relative al bene.

Articolo 126
Il patrimonio permanente e il patrimonio finanziario

La consistenza patrimoniale complessiva è suddivisa in elementi del patrimonio permanente e del patrimonio finanziario.
I primi hanno carattere di permanenza e di stabilità mentre i secondi hanno natura essenzialmente variabile per effetto della gestione del bilancio finanziario annuale.
Il complesso degli elementi patrimoniali forma le attività e le passività della sostanza patrimoniale determinando come dato differenziale il "patrimonio netto" o il "deficit patrimoniale".
L'inventario offre la dimostrazione della consistenza patrimoniale nell'analisi di tutte le componenti.
Gli inventari sono chiusi al termine di ogni anno finanziario.
Le variazioni inventariali dell'anno sono comunicate dai Responsabili dei servizi interessati, entro due mesi dalla chiusura dell'anno finanziario, al servizio di ragioneria per le conseguenti rilevazioni nelle proprie scritture. Salvo quanto previsto per la liquidazione dei beni durevoli.
Il quadro dimostrativo dei punti di concordanza fra la gestione competenza e il conto del patrimonio deve permettere di analizzare i riflessi che la gestione finanziaria annuale ha determinato sul patrimonio, con la determinazione dell'incremento o della diminuzione della sostanza netta patrimoniale.

Articolo 127
Valutazione dei beni

La valutazione dei beni deve consentire la rilevazione del valore espresso in termini monetari dei singoli elementi del patrimonio al momento dell'acquisto e il costante aggiornamento nel tempo dello stato funzionale del bene.
I criteri di valutazione adottati e gli aggiornamenti operati sono evidenziati nella relazione allegata al conto consuntivo di cui all'articolo 122. L'ente provvede all'effettuazione degli ammortamenti tecnici dei beni destinati ai servizi economici e produttivi.

Articolo 128
Consegnatari dei beni

I beni immobili e mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria e i materiali di consumo, sono dati in consegna, con apposito buono ad agenti responsabili.
Il verbale di consegna è sottoscritto da chi lo effettua e da chi lo riceve, dal segretario Comunale o suo delegato, quale funzionario incaricato di assistere alla consegna.
Le schede d'inventario sono redatte in duplice esemplate di cui uno è conservato presso l'ente e l'altro dall'agente responsabile dei beni ricevuti in consegna, sino a che non ne abbia ottenuto formale discarico con apposito buono.

Articolo 129
Carico e scarico dei beni mobili

I beni mobili sono inventariati sulla base di buoni di carico emessi dal competente servizio amministrativo e firmati dall'agente responsabile.
La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdite, cessione o altri motivi è disposta con deliberazione della Giunta Comunale sulla base di motivata proposta del responsabile del servizio.
Il provvedimento di cui al precedente comma indica l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento di danni a carico dei responsabili ed è portato a conoscenza degli agenti al fine della redazione del verbale di scarico.
Il servizio di ragioneria, sulla base degli atti o documenti di carico e scarico, provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.

Articolo 130
Materiali di consumo

Un funzionario responsabile provvede alla tenuta di idonea contabilità a quantità e specie per gli oggetti di cancelleria, stampanti, schede, supporti meccanografici e altri materiali di consumo.
Il carico di detto materiale avviene sulla base delle ordinazioni emesse dal competente servizio amministrativo e delle bollette di consegna dei fornitori.
I prelevamenti per il fabbisogno dei singoli servizi sono effettuati mediante richiesta dei rispettivi responsabili dei servizi.

Articolo 131
 Automezzi

I consegnatari degli automezzi ne controllano l'uso accertando che:

a) la loro utilizzazione sia regolarmente autorizzata dal dirigente responsabile che dispone il servizio;
b) il riferimento dei carburanti e dei lubrificanti venga effettuato mediante rilascio di appositi buoni in relazione al movimento risultante dal libretto di marcia.

Il consegnatario provvede, mensilmente, alla compilazione del prospetto che riepiloga le spese per il consumo dei carburanti e dei lubrificanti per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni e lo trasmette al competente servizio amministrativo.

Articolo 132
Materiali di scorta

Per la custodia e la conservazione di materiali costituenti scorta possono essere istituti appositi magazzini con delibera della Giunta Comunale.

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