Titolo XIII
DISPOSIZIONI FINALI TRANSITORIE
Articolo 133
Sistema informativo, processi e procedure
In sede di prima applicazione e in via continuativa, sarà predisposto un registro di analisi del sistema informativo, delle procedure e dei processi tipici dell'ordinamento contabile anche ai sensi della legge 241/1990, e tenuto conto delle procedure informatiche da attivare. Le norme sulla gestione dei dati finanziari e contabili possono contribuire alla creazione del sistema informativo nazionale finanziario-contabile di cui alla Circolare del Ministero per la Funzione Pubblica 21 maggio 1990, n. 51223.
Sarà altresì predisposto uno scadenzario delle principali operazioni amministrativo-contabili di competenza del servizio di ragioneria da tenere costantemente aggiornato.
Articolo 134
Controllo di gestione - Attuazione e contenuto
A partire dal secondo esercizio successivo all'adozione del presente regolamento, è realizzato un sistema di controllo interno della gestione.
Con delibera della Giunta sono individuati i servizi produttivi ed i programmi sui quali applicare inizialmente il controllo interno nonché la sua estensione negli successivi agli altri servizi e programmi facendo in modo che tutti siano sotto controllo al termine di un triennio.
Il controllo di gestione tende a seguire ed evidenziare con opportune rilevazioni lo stato di raggiungimento dei fini assegnati ai programmi, servizi ed interventi è l'attualità delle previsioni di spesa relative nonché il permanere dell'equilibrio economico-finanziario generale.
Al termine di ciascun trimestre, il responsabile del servizio del controllo interno di gestione riferisce alla Giunta municipale ed al Segretario.
Articolo 135
Forme pubblicitarie dei dati di bilancio
Al fine di fornire la massima diffusione dei dati del bilancio di previsione e dei conti consuntivi, l’Amministrazione invia annualmente un apposito bollettino a tutti i capifamiglia residenti, alle imprese operanti nel territorio comunale ed alle istituzioni provinciali.
Nella pubblicazione, oltre ai valori di sintesi dai bilanci saranno inerite due note di commento redatte rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza consiliare.
La presente forma pubblicitaria sostituisce ad ogni effetto le disposizioni contenute all’articolo 6 della Legge 67 del 25 febbraio 1987 in quanto le medesime non sono ritenute compatibili con i principi espressi al comma precedenti e quindi inattuabili ai sensi del secondo comma dell’articolo 123 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.
Articolo 136
Norme finali e transitorie
Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.