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Regolamento per la concessione del suolo pubblico per realizzazione di passi ed accessi carrabili e costituzione servitù sul Demanio comunale

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento e definizioni

1 - In applicazione della disciplina prevista dall’articolo 118 della Costituzione e dell’articolo 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i., ai sensi del D.lgs 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. e degli articoli n. 51 e n. 63 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i. e del Codice Civile, il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità con le quali è possibile rilasciare la concessione del suolo pubblico per la realizzazione di accessi e passi carrabili oltre che la costituzione di servitù a carico del Demanio pubblico comunale e del patrimonio indisponibile.
Il presente Regolamento disciplina le seguenti tipologie di concessione:

a) l’ottenimento della concessione di un nuovo passo carrabile, o la modificazione di uno esistente, ai sensi del D.lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, con l’utilizzo di spazi privati come parcheggi esclusivi e soppressione del posto auto pubblico precedentemente presente sull’area comunale;
b) la concessione comunale per la realizzazione ex novo di accessi, aperture, passaggi in muri e reti di recinzione alle proprietà private diversi dai passi carrabili e loro modificazioni qualora già esistenti per trasformazione in altra tipologia di servitù;
c) la costituzione di servitù per la realizzazione di aggetti, apertura di finestre, luci e vedute e per tutti gli altri casi in cui si realizzino opere di interesse privato su area pubblica.

2 - Il presente Regolamento, in particolare, disciplina la “Concessione di Uso” dell’area pubblica necessaria per l’apertura di qualunque tipologia di passaggio, pedonale e/o carrabile, l’apertura di luci e vedute, la realizzazione di aggetti ed altre opere di interesse privato gravanti area pubblica subordinando i lavori occorrenti per l’interruzione degli eventuali marciapiedi od altri occorrenti esclusivamente per facilitare l’accesso alle proprietà laterali,ad autorizzazione preventiva distinta in base alla tipologia di servitù
3 - Le opere connesse con l’apertura dell’accesso (quali ad esempio colonnine di recinzione, cancelli, aperture in muretti e reti di recinzione) dovranno seguire gli iter amministrativi normalmente previsti dal Regolamento Edilizio, Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. e dalle vigenti normative in materia di urbanistica, la cui procedibilità e validità sarà comunque subordinata al rilascio del titolo previsto dal presente Regolamento per il riconoscimento del diritto alla imposizione della servitù sul suolo pubblico.
4- Con il termine “suolo pubblico” usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al Demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, il suolo privato gravato di servitù pubblica comunque costituita di passaggio, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all’interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada richiesti in occupazione da un soggetto privato in modo permanente attraverso l’imposizione di una servitù derivante dal riconoscimento alla possibilità realizzazione dell’intervento richiesto
5 - Con il termine “concessione d’uso” usato nel presente Regolamento si intende l’atto con il quale si permette la costituzione della servitù sulle aree indicate al comma precedente per quale atto preliminare e necessario per la realizzazione dell’intervento richiesto dal soggetto privato
6 - Con il termine “Autorizzazione” usato nel presente Regolamento si intende l’atto previsto dal Codice della Strada con il quale si riconosce il diritto di mantenere libera l’occupazione dell’area frontistante il passaggio e/o accesso realizzato con l’intervento richiesto dal soggetto privato.


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