TITOLO II - PASSI CARRABILI
ARTICOLO 2 - Definizione di Passo Carrabile
1 - Per Passo Carrabile s’intende l’accesso, da un’area pubblica o privata ad uso pubblico, idonea allo stazionamento ed al transito dei veicoli, ad un’area laterale privata.
ARTICOLO 3 - Tipologia dei Passi carrabili
1 - I passi carrabili, secondo le caratteristiche costruttive, si distinguono in "Passi Carrabili" ed "Accessi Carrabili".
2 - Sono da considerarsi Passi Carrabili quegli accessi caratterizzati dalla presenza di manufatti, costituiti generalmente da listoni di pietra od altri materiali, ovverosia da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o in ogni modo da una modifica al piano stradale intesa a facilitare l’immissione e lo stazionamento di uno o più veicoli nella proprietà privata.
3 - Nella categoria dei Passi Carrabili sono da ricomprendere, a titolo esemplificativo e senza previsione di esaustività, quelli costituiti:
a) dallo smusso del marciapiede e dall’avvallamento dello stesso;
b) dal semplice smusso del marciapiede;
c) dalla copertura di un fosso con ponticello;
d) da un manufatto occupante l’area pubblica costruito per colmare il dislivello tra area pubblica ed area privata;
e) da una modifica del piano stradale;
f) da un manufatto che occupa l’area pubblica;
g) dall’interruzione del marciapiede;
h) dall’interruzione di un’aiuola.
4 - Sono da considerarsi Accessi Carrabili quei varchi che pur assolvendo alla stessa funzione dei passi carrabili sono a filo con il manto stradale ed in ogni caso quando manchi un’opera visibile che renda concreta l’occupazione e certa la superficie sottratta ad uso pubblico.
5 - Nella categoria degli Accessi Carrabili sono da ricomprendere, a titolo esemplificativo e senza previsione di esaustività, quelli:
a) costituiti da una semplice copertura dell’area con manto bituminoso, ghiaioso o altro tipo;
b) che si aprono direttamente su suolo pubblico;
c) arretrati su area privata e raccordati alla pubblica via con semplice utilizzo di materiale bituminoso o altra tipologia di copertura;
d) aggettanti su marciapiede, qualora non esista modifica nello stesso intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata.
6 - Nei casi previsti dai commi precedenti è comunque vietata la realizzazione di un passo e/o accesso carrabile mediante opere ed aggetti sulla viabilità pubblica per il superamento del dislivello tra il piano stradale ed il piano del marciapiedi o area pubblica attraversata per accedere alla proprietà privata.
7 - Quando l’accesso carrabile esistente, a seguito di opere realizzate da parte del Comune, venga trasformato in passo carrabile, gli interessati dovranno ottenere la relativa autorizzazione secondo le modalità previste per i passi carrabili esistenti semprechè non abbiano già ottenuto il cartello di divieto di sosta in applicazione del presente del presente Regolamento.
ARTICOLO 4 -Criteri per il rilascio della Concessione all’apertura
1 - La disciplina per l’apertura di un passo carrabile ovvero l’utilizzazione di un accesso a raso è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada (articolo 22 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e del suo Regolamento di esecuzione (articolo 44 e segg. D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, così come modificati dall’articolo 34 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610) e dal presente Regolamento.
2 - La costruzione di nuovi passi ed accessi carrabili, la trasformazione o variazione di quelli esistenti è soggetta a preventiva concessione da parte del Comune, Ente proprietario della strada, piazza, area pubblica e/o privata ad uso pubblico su cui vanno ad insistere.
3 - In via preliminare è vietato il rilascio della concessione d’uso per l’apertura di nuovi passi e/o accessi carrabili, la trasformazione o variazione di quelli esistenti a favore di fondi interclusi come tali derivanti in conseguenza di frazionamenti effettuati dall’unico proprietario alienante singolarmente le aree derivanti dalla divisione.
4 - I passi e/o accessi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati qualora previsti nelle rispettive concessioni edilizie, autorizzazioni edilizie e denunce di inizio attività (D.I.A.) che assume la funzione di atto di concessione richiamando le condizioni per il suo esercizio, previo espletamento del procedimento previsto dal Titolo IV del presente Regolamento durante l’iter di rilascio del Titolo edilizio.
5 - La concessione di cui al presente articolo è comunque rilasciata nel rispetto delle vigenti normative urbanistico - edilizie, del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e delle norme generali in materia di servitù.
6 - La presenza di passo e/o accesso carrabile è rilevabile d’ufficio ed in tali circostanze la mancanza di titolo verrà sanzionata con le previsioni di cui all’articolo 18 del presente Regolamento.
7 - Il passo e/o accesso carrabile sarà regolarizzato o soppresso a spese dell’utente se da lui abusivamente realizzato in contrasto con le norme previste del presente Regolamento.
8. Al termine dei lavori il concessionario dovrà provvedere alle necessarie variazioni catastali per adeguare la nuova utilizzazione dello spazio privato alla effettiva destinazione d’uso assunta con il rilascio della concessione d’uso.
ARTICOLO 5 - Indicazione e manutenzione dei passi ed accessi carrabili
1 - La presenza del passo ed accesso carrabile deve essere evidenziata attraverso apposito segnale con riportata la scritta ”Divieto di sosta”, conforme a quanto previsto dalla vigente normativa, allo scopo di indicare la zona per l’accesso dei veicoli alle proprietà laterali in corrispondenza del quale vige il divieto di sosta.
2 - Il cartello dovrà essere della medesima tipologia prevista dalle norme di Legge che disciplinano la sua configurazione, con riportati gli estremi della concessione e dell’anno di rilascio: la mancata indicazione dell’Ente competente al rilascio e degli estremi della autorizzazione comporta l’inefficacia assoluta del divieto di sosta.
3 - Il cartello segnaletico è fornito dal competente Ufficio comunale (Polizia Municipale) al momento del rilascio dell’autorizzazione, previo pagamento della somma prevista dall’Amministrazione comunale per il suo possesso.
4 - L’installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e spese del soggetto titolare della autorizzazione ed il segnale di passo carrabile dovrà essere mantenuto in perfetto stato e sostituito in caso di deterioramento.
5 - Il concessionario è tenuto ad apporre il segnale sul lato destro rispetto all’accesso del passo carrabile, possibilmente su di una struttura muraria, in modo ben visibile, con il bordo inferiore a non meno di 60 centimetri da terra ed una altezza massima non superiore a 220 centimetri.
6 - I segnali installati che, per caratteristiche o ubicazione, che non rispondono al dettato dei commi precedenti, dovranno essere ricollocati come ivi previsto.
7 - Qualora il passo e/o accesso carrabile consenta l’immissione dei veicoli su tratto di strada di altro Ente ed attraversi il centro abitato, il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni previste dall’articolo 8 comma 1 e dall’articolo 9 comma 2, ai sensi dell’articolo 26 comma 3 D. Lgs. 285/92, è di competenza del Comune, previo nulla osta dell’ente proprietario della strada.
8 - Al di fuori delle ipotesi del comma precedente il rilascio della concessione e/o dell’autorizzazione sono di competenza dell'Ente proprietario della strada o di altro da quest’ultimo delegato in conformità alle relative convenzioni.
9- Nella ipotesi descritta al comma precedente, il pagamento degli eventuali canoni se dovuti, viene effettuato a favore di coloro che sono i beneficiari indicati nel relativo atto di concessione.
10 - Ai sensi dell’articolo 45, comma 9 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i., la manutenzione del passo e dell’accesso carrabile, sia per la zona insistente sulla strada che per la parte ricadente sulla proprietà privata, è a cura e spese dei concessionari, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall’Amministrazione comunale nell’atto di concessione. |