TITOLO III – ACCESSI PEDONALI E REALIZZAZIONE ALTRE SERVITU’
ARTICOLO 6 – Definizioni
1 - Sono soggetti al rilascio della “concessione d’uso” la realizzazione di passaggi, aperture in genere ed accessi alle proprietà private attraverso muri e reti di recinzione, comunque diversi dai passi carrabili, come sotto specificate:
a) apertura ex novo di passaggi pedonali dalla via pubblica verso la proprietà privata di qualunque genere e tipologia, oltre quello già esistente;
b) realizzazione di modifiche dei passaggi già esistenti con servitù pedonale da trasformarsi in altra tipologia di servitù;
c) la realizzazione di aggetti, l’apertura di luci e vedute a favore di proprietà private aggettanti direttamente sulla via pubblica o privata ad uso pubblico ulteriori rispetto a quelle già esistenti.
d) la realizzazione di lucernari, grigliature di areazione e/o passaggi su marciapiedi pubblici per areare e/o illuminare locali interrati o collocati sotto il piano stradale;
2 - Gli interventi di cui al comma precedente relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati qualora previsti nelle rispettive concessioni edilizie, autorizzazioni edilizie e denunce di inizio attività (D.I.A.) che assume la funzione di atto di concessione richiamando le condizioni per il suo esercizio, previo espletamento del procedimento previsto dal Titolo IV del presente Regolamento durante l’iter di rilascio del Titolo edilizio.
ARTICOLO 7 – Criteri generali per il rilascio della concessione
1. La costituzione di servitù a carico del Demanio pubblico comunale e del patrimonio indisponibile a favore di privati per gli interventi indicati all’articolo precedente è ammessa previo rilascio di apposita concessione.
2. La concessione è rilasciata prioritariamente nei casi di:
a) opere necessarie su immobili privati per l’adeguamento alle norme igienico sanitarie, alle norme di sicurezza e prevenzione degli incendi ed alle norme per la sicurezza degli impianti;
b) opere finalizzate all’abbattimento di barriere architettoniche;
c) opere finalizzate per adempiere ad obblighi derivati da norme di Legge.
2. Per i casi diversi da quelli sopra elencati, che riguardino la modifica di aperture, passaggi in muri, utilizzo di spazi privati diversi dalla creazione di parcheggi esclusivi con riconoscimento del passo carrabile, le servitù saranno riconosciute previo accertamento della impossibilità da parte del privato di adeguare le strutture e/o effettuare gli interventi richiesti sulle aree di sua proprietà o con la costituzione di servitù coattive a carico di altri privati con le modalità di Legge.
3. L’apertura ex novo di passaggi pedonali da proprietà privata verso la via pubblica verso di qualunque genere e tipologia, oltre quello già esistente, sono concessi con apposito provvedimento da allegare alla denuncia di inizio attività (D.I.A.) o l’eventuale permesso a costruire quale elemento necessario alla loro validità.
4. Al momento della conclusione dei lavori il concessionario dovrà presentare la denuncia dell’avvenuta variazione catastale dell’immobile a cui accede l’autorizzazione e/o la concessione di uso del suolo pubblico adeguando lo stato di fatto conseguente ai lavori stessi alla classificazione giuridica prevista dalla normativa in materia catastale. |