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Regolamento per la concessione del suolo pubblico per realizzazione di passi ed accessi carrabili e costituzione servitù sul Demanio comunale

TITOLO IV - PROCEDURE - CANONI

CAPO I

ARTICOLO 8 - Uffici competenti e procedura

1 - Per ottenere la concessione di suolo pubblico per gli scopi previsti dal presente Regolamento, l’interessato dovrà produrre istanza in bollo all’Ufficio competente, su apposito modello predisposto dall’Autorità Comunale, corredata dalla documentazione in esso prevista con idonei elaborati progettuali a firma di un tecnico abilitato.
2 - Nel caso di procedimento inerente attività imprenditoriali e commerciali l’Ufficio competente alla ricezione della pratica è lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) che attiverà il sub procedimento con l’Ufficio Patrimonio ed il Settore lavori Pubblici.
3 - Nel caso in cui non si ricada nelle ipotesi di cui al comma precedente, la competenza alla ricezione della istanza è l’Ufficio Patrimonio.
4 - In ogni caso in cui per l’intervento del precedente comma sia necessario ottenere un’autorizzazione di tipo edilizio, è obbligo del richiedente presentare, congiuntamente alla richiesta di autorizzazione o concessione edilizia, l’istanza relativa al passo carrabile; in tal caso dovrà essere prodotta - oltre all’ordinaria documentazione prevista per la pratica edilizia - la documentazione di cui al primo comma per il relativo sub procedimento da attivarsi da parte dello Sportello Unico Edilizia ( SUE)
5 - Qualora l’intervento sia realizzabile, dal punto di vista edilizio, attraverso l’attivazione di procedura di Denuncia di Inizio Attività ai sensi della legislazione statale, regionale e/o regolamentare comunque vigente, l’interessato dovrà comunque preventivamente ottenere la concessione del suolo pubblico per l’efficacia del titolo edilizio.
6. L’Ufficio competente provvederà alla attivazione della istruttoria valutando i presupposti per l’ammissibilità della domanda in base ai criteri di cui agli articoli 4 ed 7 del presente Regolamento, avviando il procedimento in caso di sussistenza dei requisiti sopra previsti.
7 - Nel caso in cui diversi fondi o proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, la richiesta di concessione deve essere presentata dall’Amministratore o dal capo condominio, se previsti, o comunque da un soggetto debitamente delegato da tutti i proprietari degli immobili, segnalando che il passo è a servizio di più unità immobiliari.

ARTICOLO 9 - Procedura per la richiesta di concessione - Spese di istruttoria

1 - La domanda deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'Amministrazione e corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste per l'adozione del provvedimento.
2 - All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'articolo 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
3 - Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 7 della citata Legge n.241/90. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.
4 - La durata del procedimento è stabilita in 60 giorni decorrenti dalla presentazione della istanza da parte del richiedente, completa di ogni elaborato richiesto o dalla ricezione della documentazione se avviata ad iniziativa S.U.A.P. o S.U.E.
5 - Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro quindici giorni, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
6 - Il procedimento può essere sospeso una volta per richiesta di documentazione integrativa o chiarimenti sulla istanza. In questi casi i termini ricominciano a decorrere dal ricevimento della documentazione integrativa e dei chiarimenti richiesti.
7 - L’istruttoria si concluderà con apposito provvedimento del Dirigente competente che approverà o respingerà l’istanza presentata previo eventuale svolgimento di apposita conferenza interna di servizi con i Settori comunali interessati per le rispettive competenze.
8 - In caso di accoglimento della istanza l’atto conclusivo del procedimento approverà lo schema di atto con il quale regolare la concessione, nei tempi, nelle modalità di godimento, per il corrispettivo della sua costituzione e mantenimento, da stipularsi, qualora necessario in base alla tipologia di intervento, anche mediante atto pubblico e comunque a spese del richiedente.
9 - Alla domanda dovrà essere allegato il versamento delle spese di istruttoria a parziale rimborso degli oneri sostenuti dal Comune per il sopralluogo e l’istruttoria stessa relativi ad ogni domanda di concessione. In caso di richieste multiple il versamento dovrà essere effettuato per ciascun intervento.
10 - Le somme per spese di istruttoria, diritti di segreteria, di formalità etc. sono fissate con Deliberazione della Giunta municipale, rivedibili ogni anno con incremento in relazione della variazione ISTAT o confermabili tacitamente.
11 - La fissazione di nuove misure unitarie degli importi richiesti per le spese sopra indicate potrà avvenire solo con Delibera di Giunta Comunale, mentre l’adeguamento ISTAT sarà effettuato annualmente con Determinazione del Dirigente del settore competente.

ARTICOLO 10 - Atto di concessione: formalità del provvedimento

1 - L’Ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all’emanazione di un provvedimento positivo, rilascia l’atto di concessione ad occupare e/o utilizzare il suolo pubblico con indicate:

a) la durata della concessione;
b) la misura dello spazio di cui è consentita l’occupazione o riconosciuta l’imposizione di servitù;
c) le condizioni per l’utilizzo alle quali è subordinata la concessione e le prescrizioni di carattere tecnico - amministrativo per la sua corretta esecuzione ed esercizio;
d) Le cause di revoca e decadenza oltre le sanzioni di Legge in caso di cattivo uso;

2 - Il rilascio della concessione d’uso è atto preliminare e necessario per:

a) il ritiro dell’Autorizzazione al “Passo e/o Accesso Carrabile” presso la Polizia Municipale;
b) la regolarità del titolo edilizio occorrente per la realizzazione dell’interventi.

3 - L’atto di concessione, comunque formato sotto forma di permesso a costruire, concessione amministrativa e/o atto pubblico, viene trasmesso dall’Ufficio competente all’Ufficio Tributi ed al Comando Polizia Municipale entro sette giorni dalla sua sottoscrizione e/o rilascio per l’iscrizione a ruolo riguardo al canone dovuto per la servitù e l’eventuale rilascio dell’autorizzazione cui al punto a) del comma precedente.
4 - Nel caso di trasferimento di proprietà dell’immobile l’acquirente dovrà inoltrare domanda di subentro all’Ufficio Tributi che provvederà alla comunicazione al Comando Polizia Municipale ed all’Ufficio Patrimonio, per quanto di competenza.

ARTICOLO 11 - Durata e cessazione della concessione ed autorizzazione

1 - La concessione e l’autorizzazione si intendono prive di effetti giuridici allo scadere del ventinovesimo (29°) anno dal rilascio, salvo rinnovo alla scadenza;
2 - L’autorizzazione può essere rinunciata, nel caso di Passo e/o Accesso Carrabile, entro il 31 Dicembre di ogni anno mediante presentazione di domanda al Comando Polizia Municipale con allegata fotocopia del tributo pagato, relativo all’anno in cui viene chiesta la rinuncia, e con il progetto di ripristino della strada o del marciapiede comunale e/o demolizione delle opere a suo tempo oggetto di concessione .
3. Nel caso di rinuncia di concessione connessa ad altro diritto disciplinato dal presente Regolamento l’Ufficio competente alla ricezione della istanza è l’Ufficio Patrimonio, nei termini e con le modalità indicate nei precedenti commi.
3 - Il Comando Polizia Municipale e/o l’Ufficio Patrimonio, nel caso di cui al comma precedente, trasmettono la documentazione tecnica pervenuta all’Ufficio LL.PP. per la direzione e sorveglianza dei lavori di ripristino della strada, del marciapiede e/o dell’area pubblica da farsi a cura e spese del concessionario.
4 - Alla conclusione dei lavori, il Comando Polizia Municipale previo N.O. dell’Ufficio LL.PP. comunicherà il corretto ripristino a regola d’arte all’Ufficio Tributi per la cancellazione del concessionario dai ruoli comunali ed all’Ufficio Patrimonio per l’archiviazione della pratica.
5 - La cancellazione dai ruoli comunali avverrà dall’anno successivo a quello della accertata e documentata conclusione dei lavori e previa riconsegna del cartello previsto all’articolo 5.

ARTICOLO 12 - Cauzione

1 - Nel caso di concessione rilasciata per i passi carrabili di nuova costruzione o con prescrizioni tecniche di lavori di adeguamento o modifica, il concessionario è obbligato al pagamento di una cauzione, restituibile alla fine di detti lavori, come sarà richiesta dal Settore LL.PP.
2 - In alternativa al deposito in numerario presso la Tesoreria comunale può essere istituita una polizza fidejussoria di importo corrispondente, svincolabile nei tempi detti sopra.
3 - Gli estremi del pagamento della cauzione o il titolo comprovante il rilascio della fideiussione saranno riportati nel disciplinare di concessione o comunque inseriti con apposito articolo aggiuntivo nei casi di eventuali prescrizioni tecniche.

CAPO II - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

ARTICOLO 13 - Pagamento del canone

1 - Il Comune di Follonica, avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 3, comma 149, lettera h, della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall’articolo 63 del D.Lgs. 446/1997, assoggetta a far tempo dall’1 gennaio 1999, in forza della Delibera di Consiglio Comunale n. 22/1999 l’occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio Demanio o patrimonio indisponibile, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione o autorizzazione. Ai fini in parola sono considerati comunali anche i tratti di strada non appartenenti al Comune individuati a norma dell’articolo 2, 7° comma D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
2. Il canone di occupazione per tutti i tipi di concessione d’uso del presente Regolamento viene riferito alla libera disponibilità dell’area pubblica antistante la proprietà privata in favore del proprietario frontista quale corrispettivo a ristoro del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'indiscriminato uso pubblico dell'area stessa.
3. L’area in questione, che altrimenti resterebbe destinata alla sosta indiscriminata dei veicoli ovvero alla generalizzata utilizzazione della collettività, viene riservata, vietandone comunque la sosta con veicoli o limitandone l’uso collettivo, in forza della concessione al beneficiario che è quindi tenuto a versare il canone previsto dal presente articolo, oltre le somme dovute nel caso di rilascio della autorizzazione per il Passo Carrabile.

ARTICOLO 14 - Criteri di imposizione

1 - Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico conseguenti all’attuazione del presente Regolamento, sono soggette al pagamento del relativo canone istituito con il Regolamento COSAP comunque vigente ed integrate dalle norme del presente atto.
2 - Il canone di concessione è graduato a seconda dell’importanza dell’area sulla quale insiste l’occupazione e la classificazione utile per l’inquadramento è riferita alle singole strade previste nell’elenco allegato al Regolamento COSAP.
3 - Il canone è altresì commisurato all’effettiva superficie espressa in metri quadrati e/o in metri lineari oggetto di occupazione e sottrazione all’uso pubblico. Le frazioni inferiori al metro quadrato sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
4 - Il canone annuale previsto per i passi carrabili è commisurato alla effettiva superficie espressa in metri lineari sottratta all'uso pubblico sul fronte strada, ivi compresi eventuali spazi riservati al passo in misura superiore all'apertura dell'accesso sul fronte dell'edificio. Le frazioni inferiori al metro lineare sono calcolate con arrotondamento all'unità intera superiore.
5 - Per le occupazioni di soprassuolo, purché aggettanti almeno dieci centimetri (10 cm.) dal vivo del muro, l’estensione dello spazio va calcolato sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo calcolando così la superficie su cui determinare il canone.
6 - Per le superfici di luci e vedute sarà oggetto di imposizione l’area pubblica individuata mediante la proiezione ortogonale della superficie delle stesse.
7 - La misura unitaria del canone di concessione d’uso è pari a quella prevista dal Regolamento COSAP in riferimento alla tariffa base per ciascuna categoria per il quale è diviso il territorio comunale.
8 - La misura unitaria del canone di concessione per i passi ed accessi carrabili è stabilita in € --------------- al metro lineare, fissata annualmente con Deliberazione della Giunta comunale, rivedibili ogni anno con incremento in relazione della variazione ISTAT o confermabili tacitamente.
9 - La fissazione di nuove misure unitarie degli importi richiesti per il somme indicate potrà avvenire solo con Delibera di Giunta Comunale, mentre l’adeguamento ISTAT sarà effettuato annualmente con Determinazione del Dirigente del settore competente.

ARTICOLO 15 - Versamento del canone

1 - Per le modalità di versamento del canone calcolato con le modalità indicate all’articolo precedente, si applicano le procedure del Regolamento COSAP in quanto compatibili.

ARTICOLO 16 - Riduzioni

1 - Il canone viene ridotto al 50% della tariffa base in caso di:

a) servitù promosse da enti religiosi per l’esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all’articolo 87, comma 1, lett. C), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
b) servitù promosse con il patrocinio di Enti locali, purché riferite a manifestazioni ed iniziative di carattere culturale, sportivo e politico;
c) servitù promosse da associazioni ed enti senza scopo di lucro.

ARTICOLO 17 - Esenzioni

1 - Sono esenti dal canone di concessione le seguenti tipologie di:

a) servitù ed occupazioni realizzate per garantire un unico accesso e/o passo carrabile e/o pedonale a fabbricati ed immobili di nuova costruzione;
b) servitù ed occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in possesso del contrassegno di “invalidi” rilasciato dal Comando della Polizia Municipale per il passo carrabile intestato a loro o ad un familiare convivente;
c) servitù ed occupazioni di aree appartenenti al Demanio dello Stato, nonché alle strade statali, regionali e provinciali, per la parte di esse non ricompresa all’interno del centro abitato ai sensi del vigente Codice della Strada;
d) servitù ed occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
e) servitù ed occupazioni per le quali viene automaticamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es. : parcheggi privati, impianti pubblicitari, etc.);
f) servitù ed occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali e loro consorzi (nonché da eventuali appaltatori per opere pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari),
g) servitù ed occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
h) servitù ed occupazioni di aree cimiteriali;
i) servitù ed occupazioni in genere obbligatorie per norma di Legge e Regolamento, nonché occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità ancorché realizzato con la collaborazione organizzativa di privati, come la Croce Rossa e gli Istituti scolastici.


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