TITOLO V - SANZIONI - DECADENZA E REVOCA
ARTICOLO 18 - Sanzioni
1 - Chiunque viola le disposizioni del presente Regolamento, per accessi e passi carrabili, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, è soggetto alle disposizioni di cui all’articolo 22, commi 11 e 12, del vigente Codice di Disciplina Stradale.
2. In caso di accertamento di occupazioni abusive conseguenti alla realizzazione di aperture e passaggi in violazione del presente Regolamento, l’Ufficio Patrimonio provvederà al ripristino dell’uso pubblico con le procedure coattive previste dall’articolo 823 del Codice Civile a tutela della integrità del Demanio pubblico comunale e del patrimonio indisponibile.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti si procederà al recupero delle somme dovute a titolo di indennità di occupazione abusiva per il quinquennio precedente alla data di redazione del verbale di accertamento, salvo il minore tempo in relazione alla risalenza della realizzazione delle opere.
4. Il mancato adeguamento del Passo e/o accesso carrabile alle prescrizioni previste nell’articolo 5 del presente Regolamento è sanzionato con la sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00 mediante apposito Verbale del Comando Polizia Municipale. |