TITOLO VI - DECADENZA E REVOCA
ARTICOLO 19 - Decadenza e Revoca della Concessione e dell’Autorizzazione
1 - La Concessione e l’Autorizzazione potranno essere revocate o modificate in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l’Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
2 - La revoca e la modifica dei contenuti dell’atto di concessione e di autorizzazione sarà pronunciata con atto espresso e motivato notificato al concessionario;
3 - Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata del canone, previa diffida, sarà pronunciata la decadenza dalla Concessione d’uso e dalla Autorizzazione;
4 - Nel caso di decadenza e/o revoca, l’Amministrazione comunale provvederà alla eliminazione della occupazione e/o della servitù mediante idonei apprestamenti, salva l’apposizione di sbarramenti atti ad impedire il passaggio e/o eliminare l’uso esclusivo dell’area pubblica non più soggetta alla concessione.
5 - Per le attività previste nel presente articolo si applicano le procedure amministrative indicate all’articolo 823 del Codice Civile, mediante apposita Ordinanza immediatamente esecutiva, con spese a carico del privato proprietario nel caso di inadempimento alla diffida al ripristino. |