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Regolamento Comunale per la concessione in uso temporaneo nella disponibilità del Comune per emergenza abitativa

Articolo 10
CANONE DI CONCESSIONE

IL canone a carico dei concessionari,  salve eventuali deroghe concesse a favore dei nuclei familiari seguiti dal servizio Sociale che si trovino in condizioni economiche particolarmente disagiate e dietro parere da parte della competente Commissione, viene quantificato come di seguito:

  1. nella misura del 100% del canone dell’alloggio assegnato per i nuclei familiari il cui ISEE sia compreso tra l’importo di due pensioni minime INPS (dell’anno precedente a cui si riferisce il reddito) e il 75% di tale importo.
  2. Nella misura del 75% del canone dell’alloggio assegnato per i nuclei familiari il cui ISEE sia compreso tra il 75% dell’importo di due pensioni minime INPS (dell’anno precedente a cui si riferisce il reddito) e il 50% di tale importo.
  3. Nella misura del 50% del canone dell’alloggio assegnato per i nuclei familiari il cui ISEE risulti pari ad un importo fino al 50% di due pensioni minime INPS (dell’anno precedente a cui si riferisce il reddito)

Tale disposizione viene applicata indistintamente per tutti gli alloggi destinati all’emergenza abitativa, sia a quelli di proprietà Comunale o gestiti direttamente dall’Amministrazione Comunale, che a quelli reperiti sul mercato privato. 
L’ufficio Patrimonio  provvederà al recupero delle somme dovute e alla segnalazione all’Ufficio Politiche Abitative-Casa delle situazioni di morosità che comporteranno la decadenza e il rilascio dell’alloggio per i nuclei familiari concessionari degli alloggi di proprietà o in gestione diretta dell’Amministrazione di cui al comma successivo;  provvederà altresì alla riscossione dei canoni dovuti dai concessionari di detti alloggi.
La mancata corresponsione del canone che superi i due mesi, e senza che siano intervenute cause peggiorative, comunque opportunamente documentate,  della situazione economica del concessionario, comporteranno la revoca della concessione con il conseguente ed immediato rilascio dell’alloggio secondo le procedure e le modalità di cui all’articolo 34 della L.R.T. 96/96, sentita la Commissione di cui all'’articolo 9.


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