Articolo 17
DEROGHE AL REGOLAMENTO
Possono essere previste deroghe eccezionali all’articolo 3 del presente regolamento solo ed esclusivamente nei confronti dei nuclei familiari assistiti dal Servizio Sociale che ne dovrà documentare la situazione di forte disagio abitativo, sociale od economico.
La deroga dovrà essere prevista solo nei casi in cui una eventuale esclusione dall’ammissione dei benefici per mancanza di uno o più dei requisiti previsti dall’articolo 3 del Regolamento nei confronti dei nuclei familiari individuati dal servizio Sociale comporterebbe il peggioramento di situazioni familiari comprovate e attestate dal servizio sociale come estremamente indigenti e precarie.
Eventuali provvedimenti di ammissione delle domande di richiesta di concessione da parte dei suddetti nuclei familiari, predisposti dal competente ufficio Politiche Abitative in deroga ai requisiti previsti per l’accesso al Bando per l’emergenza abitativa, nonché gli altri eventuali e conseguenti atti di concessione temporanea dell’alloggio, dovranno essere supportati dal parere preventivo della competente Commissione di cui all’articolo 9, che sulla base di idonea documentazione e sulla scorta delle motivazioni addotte da parte del Servizio Sociale, procederà all’espressione del parere in merito a ciascun singolo caso familiare sottoposto al suo esame, dopo attenta analisi delle condizioni denunciate.
Possono essere previste altresì deroghe all’articolo 12 del presente Regolamento per le stesse motivazioni e con le stesse procedure di cui al punto precedente. Il procedimento di revoca disciplinato dall’ultimo comma dell’articolo 12 potrà essere sospeso e eccezionalmente per un periodo limitato di tempo, previo parere della competente Commissione, nei confronti di quei nuclei familiari che si trovano nelle condizioni sociali di cui ai commi precedenti. |