Articolo 2
FINALITÀ E COMPETENZE DEL SERVIZIO
Il servizio è istituito per dare una risposta immediata all’emergenza abitativa a favore dei nuclei familiari privi di alloggio e in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 del presente Regolamento, compatibilmente con la disponibilità di strutture abitative adibite allo scopo.
Il servizio dovrà dotarsi in prospettiva di strutture collettive atte ad ospitare, in casi eccezionali, più unità familiari. In caso di sfratto per finita locazione o altri eventi eccezionali, (pubbliche calamità, sgombero di alloggi per pubbliche finalità, ecc), che saranno valutate da parte della Commissione competente di cui all’articolo 9 del presente Regolamento, può essere disposto da parte del Comune, il ricovero a titolo gratuito del mobilio in magazzini allo scopo adibiti per un periodo non superiore alla durata della sistemazione di emergenza.
Il servizio di emergenza abitativa sarà gestito per la parte amministrativa, dall’Ufficio Politiche Abitative - Casa. |