Articolo 3
REQUISITI PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DEGLI ALLOGGI
Possono presentare domanda per la concessione di un alloggio temporaneo, i nuclei familiari che non sono in grado di accedere al libero mercato delle locazioni per motivi di grave disagio economico sociale, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1. Richiedente in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente alla Unione Europea. Possono altresì partecipare gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che svolgano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
2. Richiedente con residenza nel Comune di Follonica da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda di concessione;
3. Reddito annuo complessivo ISEE del nucleo familiare non superiore a due pensioni minime INPS (il cui importo si riferisce all’anno precedente a quello della presentazione della domanda)
4. Nucleo familiare che si trovi nelle condizioni di cui alle lett. G) Tabella A articolo 5 L.R.T. 96/1996: “Non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente attribuito in precedenza in locazione semplice, cessione accertata mediante la conclusione del procedimento di revoca e alla lettera h): ”non occupare un alloggio di edilizia residenziale Pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore”.
5. Presenza di:
a) Sfratto esecutivo con data certa e definitiva per finita locazione, fatti salvi i casi di intimazione per morosità dovuta a condizioni di indigenza del nucleo familiare, debitamente documentate da parte dei Servizi Sociali;
b) Notifica di ordinanza di sgombero;
c) Alloggio precario: si configura situazione di precarietà laddove:
- il nucleo familiare sia ospite di altra famiglia a cui non sia legato da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, da almeno un anno dalla data della domanda
- debba rilasciare l’alloggio occupato a qualsiasi titolo entro 3 mesi dalla data di presentazione della domanda
d) Provvedimento di separazione omologato dal tribunale con obbligo di rilascio dell’alloggio.
e) Abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione, così come definito dal comma b-1.1 della Tabella B L.R.T. 96/1996.
Il provvedimento di sfratto relativo ad abitazioni di proprietà di Enti di gestione di alloggi in locazione semplice e dell’Amministrazione Comunale non è riconosciuto valido ai fini della concessione.
Nel caso di sfratto già eseguito alla data di presentazione della domanda lo stesso è da ritenersi valido come requisito e come condizione di punteggio solo se il richiedente tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio attesta di trovarsi in una situazione di precarietà abitativa
6. Patrimonio mobiliare e immobiliare complessivo del nucleo familiare di valore non superiore a euro 5.164,57 (£.10.000.000) calcolato attraverso i seguenti strumenti finanziari:
patrimonio mobiliare:
- depositi in conto corrente bancario, postale e assimilati;
- titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati;
- azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio;
- partecipazioni azionarie in società italiane o estere quotate in mercati regolamentati;
- partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie;
patrimonio immobiliare:
- il valore dei fabbricati e dei terreni edificabili e agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dello anno precedente. Dal valore complessivo così determinato si detrae l’ammontare dell’ eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l’acquisto di tali immobili o per la costruzione dei predetti fabbricati;
b3) la somma dei valori del patrimonio mobiliare e immobiliare, qualora superi la soglia di £ (10.000.000) euro 5.164,57 costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione al bando anche in presenza degli altri requisiti di cui al presente articolo.
Ai fini del presente regolamento si considera nucleo familiare quello definito ai sensi del D.P.R. 223/1989 e cioè un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico al momento della domanda di assegnazione.
Ogni variazione del nucleo familiare, successivamente alla consegna dell’alloggio, dovrà essere tempestivamente comunicata all’Ufficio competente.
I requisiti debbono essere posseduti al momento della presentazione della domanda, nonché al momento della concessione dell’alloggio e debbono permanere in costanza del rapporto, pena la revoca della concessione.
I requisiti sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex articolo 2 e 4 Legge 15/1968, la cui veridicità sarà oggetto di accertamento da parte dell’Amministrazione Comunale attraverso gli organi statali competenti e la Guardia di Finanza. |