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Regolamento Comunale per la concessione in uso temporaneo nella disponibilità del Comune per emergenza abitativa

Articolo 4
MODALITA’ E CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE

I beneficiari sottoscrivono con l’Amministrazione apposito atto di concessione che definisce gli obblighi delle parti e le modalità e le condizioni della concessione e della eventuale risoluzione.
L’atto di concessione deve prevedere espressamente l’obbligo per il beneficiario della presentazione della domanda per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica al primo bando utile, pena la revoca della concessione.
I beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione delle proprie condizioni economico-sociali e familiari e a documentare all’ufficio Politiche Abitative ogni anno, la sussistenza delle condizioni che hanno dato diritto alla concessione, pena la revoca della concessione stessa.
Con cadenza periodica annuale l’ufficio Politiche Abitative, coadiuvato dalla Polizia Municipale e dai Servizi Sociali, procede alla verifica del mantenimento delle condizioni richieste per avere diritto alla concessione dell’unità abitativa.
L’atto di concessione dovrà prevedere l’espressa riserva per l’Amministrazione Comunale, in caso di necessità e in relazione alla tipologia degli appartamenti, alla composizione e allo stato di disagio sociale dei nuclei familiari che ne facciano richiesta, di rideterminare le concessioni effettuate, disponendo il passaggio dei nuclei familiari beneficiari a sistemazioni abitative diverse, previo parere da parte della Commissione competente di cui all’articolo 9.
In caso di rifiuto da parte del nucleo familiare si procederà alla revoca della concessione, secondo le modalità di cui all’articolo 34 L.R.T. 96/1996, sentita la Commissione di cui all’articolo 9.
L’atto di concessione dovrà inoltre prevedere la facoltà dell’Amministrazione di procedere alla revisione periodica dell’importo del canone di concessione a carico del concessionario in base ad eventuali modifiche migliorative o peggiorative della situazione economico-lavorativa del concessionario, sulla base delle valutazioni e degli accertamenti svolti da parte dei servizi Sociali e dell’Ufficio Politiche Abitative. La suddetta eventuale variazione dell’importo del canone dovuto dal concessionario verrà inoltre valutata da parte della competente Commissione  che si esprimerà in merito. Nel caso in cui il concessionario si opporrà al pagamento di una eventuale somma aggiuntiva, sentito il parere della competente Commissione, si procederà d’ufficio alla revoca della concessione e alle conseguenti procedure di rilascio dell’alloggio con i modi e i tempi previsti dal regolamento vigente.
La facoltà per l’Amministrazione di poter modificare il regime delle concessioni degli alloggi, relativamente alla durata del rapporto, agli importi del canone a carico del concessionario e ogni altra condizione contenuta nel presente atto, per cause sopravvenute e gravi, dietro preventivo parere espresso dalla competente Commissione Comunale.

In casi di particolare emergenza, e per limitati periodi di tempo, dietro parere da parte della Commissione di cui all’articolo 9, si possono disporre le concessioni dello stesso alloggio in regime di coabitazione a due nuclei familiari.
In caso di rifiuto alla coabitazione, si procederà alla revoca della concessione del nucleo familiare già concessionario dell’alloggio e alla decadenza del diritto di concessione anche su altro alloggio, che eventualmente si renda disponibile, per l’altro nucleo familiare.
La concessione temporanea delle unità abitative verrà effettuata mediante deliberazione della Giunta Comunale così da consentire al concessionario il conseguimento del punteggio di cui all’articolo 9 Tabella B comma b-1.3 della L.R.T. 96/1996
Il concessionario dovrà occupare l’alloggio entro 15 giorni dalla concessione, pena la revoca della concessione stessa, salvo motivi sopraggiunti indipendenti dalla volontà del concessionario, che saranno valutati da parte della Commissione di cui all’articolo 9.


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