Articolo 5
DURATA DELLE CONCESSIONI IN USO TEMPORANEO
Gli alloggi vengono concessi per il tempo strettamente necessario a fronteggiare le condizioni di emergenza abitativa e comunque con durata non superiore a due anni dalla data di concessione dell’alloggio.
In circostanze eccezionali, la Commissione di cui all’articolo 9, può autorizzare la proroga annuale degli atti di concessione scaduti quando il perdurare del grave disagio socio-economico dei concessionari, documentato nelle opportune forme, anche in collaborazione con le informazioni e le segnalazioni da parte dei Servizi Sociali, non consenta soluzioni alternative.
Allo scadere dei due anni, o in caso di proroga, del termine ulteriormente concesso, verrà predisposto, con apposita ordinanza Dirigenziale, il rilascio dell’immobile occupato senza titolo da parte del concessionario inottemperante agli obblighi contrattuali, secondo le modalità e le procedure previste dall’articolo 34 della L.R.T. 96/1996. |